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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2025.90
Data decisione, Autorità:
23.06.2025, CEF
Titolo:
Fallimento senza preventiva esecuzione. Ritiro del reclamo
Incarto n.
14.2025.90
Lugano
23 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.1237 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 marzo 2025
dalla
AP1,
Lu______
contro
AO1,
L______
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno
2025 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 4 marzo 2025 della AP1;
preso atto dello scritto del 17 giugno 2025 con cui l’AO1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato
che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone
fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato
che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
considerato
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma
tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si
tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l’ente pubblico, stante lo
scioglimento della reclamante in seguito a fallimento, sicché si rinuncia
eccezionalmente a riscuotere spese processuali in questa sede;
appurato
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Si
prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
-
Non
si riscuotono spese processuali.
-
Notificazione a:
– AO1, C______ E______ ,
L____;
– AP1, c/o C______
C______, Lu______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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