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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.88
Data decisione, Autorità: 17.06.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2025.88
Lugano 17 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.86 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 gennaio 2025 dalla
CO, W______
contro
RE, B______
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione emessa il 4 giugno 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _____30 della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 gennaio 2025 la CO ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE per il mancato pagamento di fr. 4'187.65 oltre ad accessori.
B. All’udienza di discussione del 2 giugno 2025 è comparsa solo la convenuta, che ha dichiarato di non essere in grado di pagare l’intero importo dovuto a causa di problemi di liquidità.
C. Statuendo con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE dal giorno successivo alle ore 09:00, rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento dell’anticipo di fr. 1'000.– all’Ufficio dei fallimenti.
D. Contro la sentenza appena citata la RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.
Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 5 giugno 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 15 giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 5 giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio d’esecuzione del 5 giugno 2025, da cui risulta che i fr. 12'490.80 versati dalla stessa il 30 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del 5 giugno), bastano in particolare a estinguere il credito fatto valere dall’istante, per cui se il Pretore aggiunto ne fosse stato informato, avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), motivo per cui il reclamo dev’essere accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) a prescindere dall’esame della solvibilità della reclamante giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (tanto più che l’istante ha ritirato la domanda di fallimento il 10 giugno 2025).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 giugno 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE è annullata.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE.
III. Notificazione a:
– RE, Via A______ R______ , B_____; – CO, R______ , W____; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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