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Numero d'incarto:
52.1995.143
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00143
DP 295/92
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1992 della
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 26 agosto 1992, no. 6952, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile
1991/5 febbraio 1992 con cui il municipio di __________ sospende per due anni
la decisione su una domanda di costruzione per l'edificazione di un centro
commerciale al mapp. __________ RFD di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 28 novembre 1990 la
__________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
per l'edificazione di un fabbricato sulla part. __________ RFD di __________;
che con decisione 29 aprile 1991 / 5 febbraio 1992 il
municipio di __________ ha sospeso l'evasione della domanda giusta l'art. 65
LALPT, ritenendola in contrasto con lo studio pianificatorio in atto;
che con giudizio 26 agosto 1992 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dall'insorgente;
che la __________ ha impugnato il predetto giudizio
governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento:
in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per l'applicazione
dell'art. 65 LALPT;
che con comunicazione 11 gennaio 1993 il patrocinatore del
municipio di __________ ha chiesto ed ottenuto la sospensione del procedimento
in attesa di una soluzione transattiva fra le parti;
considerato, in
diritto
che il ricorso è
ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di
pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua
decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio
pianificatorio in atto;
che, in concreto, il termine biennale di sospensione è abbondantemente
scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto;
visti
gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è privo
d'oggetto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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