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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.72
Data decisione, Autorità: 11.06.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2025.72
Lugano 11 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1690 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025 dalla
CO, A____
contro
RE, L______ (patrocinata dall’a______. PA1, L______)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2025 presentato dall’RE contro la decisione emessa il 14 maggio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 19 marzo 2025 CO ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE per il mancato pagamento di fr. 6'510.15 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 14 maggio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 14 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 maggio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE il 15 maggio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 21 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
Nel caso in esame la reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto presso la P______ P______ che attestano il versamento sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di complessivi fr. 6'700.65, l’ultimo dei quali, il 12 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del successivo 15 maggio). Già in sede di esame della domanda di effetto sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tali importi sono stati sufficienti a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, per cui, se fossero stati comunicati tempestivamente al Pretore, egli avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va pertanto annullato (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE.
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– avv. PA1, Studio legale, Via L______ L______ , L____; – CO, B______ , A_____; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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