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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.423
Data decisione, Autorità: 26.06.2024, TRAM
Titolo: Docente cantonale. Salario iniziale
Incarto n. 52.2023.423
Lugano 26 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'8 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell'11 ottobre 2023 (n. 4876) del Consiglio di Stato che lo ha incaricato come docente di filosofia presso il liceo cantonale di __________ a orario parziale per l'anno scolastico 2023/2024 inserendolo nella classe di stipendio 10 con 8 aumenti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1, classe 1971, si è laureato in letteratura italiana, letteratura francese e filologia romanza all'Università di __________ nel 1995. Il medesimo ha poi studiato filosofia all'Università __________ in Germania, laureandosi nel 2003. Nel 2016 ha inoltre conseguito un dottorato presso l'Università di __________. RI 1 ha ottenuto l'abilitazione all'insegnamento dell'italiano alle scuole medie (1997) e alle scuole medie superiori (2009) e della filosofia (2022).
B. Oltre a un anno di lavoro come docente nelle scuola media di __________ durante l'anno scolastico 1996/1997, RI 1 ha svolto un anno di insegnamento nel 2008/2009 presso il liceo di __________. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per tre anni consecutivi, a RI 1 è stato affidato un incarico limitato come docente di filosofia presso il medesimo liceo.
C. Per l'anno scolastico 2023/2024, con risoluzione dell'11 ottobre 2023 il Consiglio di Stato, in parziale riforma di una risoluzione governativa del 12 luglio precedente, ha attribuito a RI 1 un nuovo incarico a orario parziale come insegnante di filosofia al liceo di __________, inserendolo nella classe di stipendio 10 con 8 aumenti.
D. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 chiedendone la riforma nel senso che gli sia attribuita la classe 10 con 13 aumenti. Sostiene che l'autorità avrebbe dovuto concedergli uno stipendio iniziale maggiore avvalendosi della facoltà di cui all'art. 9 cpv. 4 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300), in considerazione della sua esperienza professionale acquisita nell'ambito della ricerca e delle traduzioni, nonché dei suoi titoli di studio. Attività che sarebbero utili all'insegnamento, in quanto gli permettono di impartire il corso di filosofia in tedesco per la maturità bilingue.
E. All'accoglimento del gravame si oppone l'autorità di nomina, che difende la correttezza del salario definito con la decisione impugnata. Al docente sono stati infatti riconosciuti 5 aumenti, corrispondenti agli anni di insegnamento precedentemente svolti nelle scuole pubbliche cantonali. Partendo dalla retribuzione iniziale dei docenti di scuola media superiore, ossia la classe 10, con 3 aumenti (10+3), all'insegnante sono stati correttamente attribuiti complessivi 8 scatti. Tale modo di procedere è conforme a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 LStip e dall'art. 51 cpv. 10 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110), che permette di riconoscere, con un numero corrispondente di aumenti, l'esperienza pregressa nel settore dell'insegnamento o in settori professionali affini alla disciplina di insegnamento. Non sarebbe tale la pratica maturata dal committente in attività congressuale e di pubblicazione, né quella di traduzione. Né queste esperienze né i titoli di studio conseguiti costituirebbero circostanze speciali atte a concedere uno stipendio maggiore ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LStip. Norma che va applicata con prudenza di fronte a circostanze eccezionali, per non violare il principio di parità di trattamento fra i docenti neoassunti.
F. Con la replica e la duplica le parti ribadiscono le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.
esperienza d'insegnamento affine alla materia insegnata: coefficiente 1;
esperienza in settori professionali o aziendali affini come pure esperienza d'insegnamento non affine alla materia insegnata: coefficiente 0.5.
L'esperienza senza relazione con la disciplina d'insegnamento è ponderata con coefficiente 0. Gli anni di esperienza pregressa riconosciuti danno diritto a un numero corrispondente di aumenti rispetto allo stipendio iniziale valido per i docenti senza esperienza di cui al cpv. 9.
Il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente le questioni di fatto e di diritto (art. 69 cpv. 1 LPAmm). La censura di inadeguatezza è invece ammissibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Contrariamente a quanto sancito in caso di provvedimenti disciplinari e scioglimento del rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato (art. 90 LPAmm), in materia di retribuzione la legge non estende il potere di cognizione del Tribunale all'adeguatezza. Censurabili sono quindi soltanto le decisioni che integrano gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere, ovvero quelle che appaiono insostenibili, prive di ragioni oggettive o fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto, in quanto riferiti alla parità di trattamento, al divieto dell'arbitrio o alla proporzionalità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61).
4.1. Il ricorrente contesta il salario stabilito dall'autorità di nomina, corrispondente alla classe 10 con 8 aumenti, che tiene conto soltanto delle sue esperienze di insegnamento pregresse. Il Governo avrebbe invece dovuto prendere in considerazione anche la sua formazione accademica, le sue numerose pubblicazioni scientifiche, nonché la sua attività quale traduttore indipendente per enti istituzionali.
4.2. Il Consiglio di Stato ha fissato lo stipendio del docente riconoscendo i suoi cinque anni di servizio nell'insegnamento con l'attribuzione di altrettanti aumenti all'interno della classe 10. Ha quindi ritenuto che l'attività lavorativa svolta come traduttore, rispettivamente quella di ricerca, corredata da pubblicazioni scientifiche, non fossero affini alla disciplina di insegnamento. Innanzitutto si rileva che le esperienze vantate dall'insorgente non sono state documentate in questa sede. Ci si può comunque sia esimere dall'esperire accertamenti in merito siccome la conclusione del Governo, considerato l'ampio potere di apprezzamento riservatogli in questo ambito, è sostenibile. L'attività di traduttore nulla ha infatti a che vedere con la materia insegnata, mentre le pubblicazioni, per quanto apprezzabili, appaiono più attinenti a un percorso di studio e ricerca che non a un'esperienza professionale utile alla funzione di docente. Va pure tutelata la conclusione del Governo secondo cui il curriculum dell'insorgente non attesta l'esistenza di circostanze speciali che giustifichino l'attribuzione di un salario maggiore (art. 9 cpv. 4 LStip). Il percorso di studi dell'insorgente, che vanta due lauree e un dottorato, oltre all'abilitazione all'insegnamento in due materie e altrettanti ordini di scuola, è senz'altro degno di nota. Così come lo sono le numerose pubblicazioni che ha elencato in questa sede. La sua preparazione, tuttavia, non appare tale da imporre il riconoscimento di un salario più elevato di quello abitualmente concesso ai docenti al momento dell'assunzione. La scelta dell'autorità di nomina, che rimane sindacabile nei limiti dell'abuso o eccesso del potere di apprezzamento (art. 69 LPAmm), non è in concreto lesiva del diritto.
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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