AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.140
Data decisione, Autorità: 23.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00140
Lugano 23 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 maggio 1994 del
Comune di __________ patr. da: avv.ti __________ e __________
contro
la risoluzione 20 aprile 1994 (n. 3332) del Consiglio di Stato che ha annullato la decisione 15 giugno 1993 con cui il municipio di __________ ha negato alla __________ il rilascio della licenza edilizia comunale per il potenziamento della stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di quel comune;
viste le risposte:
26 maggio 1994 della __________;
25 maggio 1994 del Consiglio di Stato, Bellinzona;
30 maggio 1994 del Dipartimento del territorio, Divisione ambiente;
31 maggio 1994 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La __________ gestisce una stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di __________, posto dal PR in zona residua, composta da 4 colonne di benzina, 7 pistole di erogazione e 7 contatori indipendenti, serviti da 2 cisterne di 30 mc ciascuna. Il 30 ottobre 1992 la predetta società ha inoltrato una domanda di costruzione per il potenziamento della stazione di servizio al mapp. __________ di __________. I progetti presentati e le informazioni fornite all'autorità indicano la posa di un'ulteriore cisterna di 40 mc, volta a permettere la vendita di gasolio, sopra la quale verrebbe realizzata - previa esecuzione di un terrapieno attorno alla stessa - la nuova piazzuola di travaso, la trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di servizio per la distribuzione del gasolio, la costruzione di una nuova pensilina, l'installazione di un impianto per il recupero dei vapori. Lo spostamento della piazzuola di travaso permette inoltre di effettuare lo scarico dell'autobotte per caduta libera, senza l'impiego di sistemi meccanici di pompaggio. Le colonne di benzina ed i contatori scenderebbero a 3 rispettivamente a 5, serviti da 13 pistole di erogazione (12 per la benzina ed 1 per il gasolio).
b) Il dipartimento delle pubbliche costruzioni ha rilasciato all'istante l'autorizzazione cantonale a costruire il 26 maggio 1993. Con decisione 15 giugno 1993 il municipio di __________ le ha invece negato la concessione della licenza edilizia comunale. In primo luogo perché ci si trovava di fronte ad un ampliamento dell'attività esistente, in contrasto con l'art. 31 NAPR, che regolamenta l'edificazione nella zona residua mediante rinvio all'art. 24 LPT. In secondo luogo perché il riempimento del terreno necessario a realizzare la nuova piazzuola di travaso, di circa ml 3 di altezza, violava l'altezza di ml 1,50 prevista all'art. 41 LE.
B. Adito dalla __________, con risoluzione 20 aprile 1994 il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 15 giugno 1993 del municipio di Stabio e retrocesso gli atti a quest'ultimo affinché rilasciasse a favore della ricorrente la licenza edilizia comunale. Affermata la competenza parallela del municipio a decidere in applicazione dell'art. 24 LPT, applicabile a titolo di diritto comunale, il Governo ha considerato che gli interventi previsti al mapp. __________ potessero ancora essere ricompresi nel concetto di trasformazione parziale ai sensi del secondo capoverso di quella disposizione e dell'art. 75 LALPT.
C. Con ricorso 10 maggio 1994 il comune di __________ si é aggravato avverso quella risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla e di ripristinare il diniego della licenza edilizia dallo stesso sancito. Il ricorrente mette in evidenza la portata dell'intervento, che - a suo giudizio - altera in misura apprezzabile l'identità della costruzione esistente, senza altresì apparire necessario per la continuazione dell'utilizzazione attuale.
Il Consiglio di Stato, la divisione dell'ambiente del dipartimento del territorio e la __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. La sezione della pianificazione urbanistica del dipartimento del territorio si é invece rimessa al giudizio del Tribunale.
D. In data 25 luglio 1994 ha avuto luogo un'udienza, alla quale ha fatto seguito un sopralluogo, delle cui risultanze si dirà, per quanto necessario, nel seguito. In quell'occasione il comune e la __________ hanno concordato di tenere in sospeso la lite in vista di trattative dirette. Con lettera 18 luglio 1996 il patrocinatore della resistente ha tuttavia sollecitato al Tribunale l'emanazione del giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 49 cpv. 2 LE 1973, ancora applicabile alla fattispecie attraverso l'art. 52 cpv. 1 LE 1991). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 49 cpv. 3 LE 1973). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
2.1. L'art. 31 cpv. 2 NAPR di __________ stabilisce che l'edificazione nella zona residua é retta dagli art. 22 e 24 LPT e 9 segg. DEPT. Giustamente il Consiglio di Stato ha di conseguenza riconosciuto al municipio di __________ una competenza parallela (a quella dell'autorità cantonale) ad applicare gli art. 24 LPT e 75 LALPT - disposizione quest'ultima che ha sostituito l'art. 11 DEPT relativamente alle trasformazioni parziali - a titolo di diritto comunale.
2.2. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori dalle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali, deroganti al requisito di conformità di zona stabilito all'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, per la costruzione od il cambiamento di destinazione di edifici o impianti se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). Per l'art. 24 cpv. 2 LPT il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Il legislatore cantonale ha fatto uso di questa facoltà attraverso l'adozione in un primo tempo degli art. 9 segg. DEPT, attualmente sostituiti dagli art. 71 segg. LALPT. Per quanto può interessare la soluzione della presente contestazione l'art. 75 LALPT dispone che la trasformazione parziale, da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente autorizzata se indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e se compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Dal momento che gli interventi prospettati dalla resistente modificano senz'altro volume ed aspetto della stazione, non si é invece in presenza di una semplice rinnovazione (cfr. sul concetto DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 24 N. 34 e relativo rinvio al commento all'art. 22 N. 14b).
3.2. Una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT può consistere sia in un aumento della volumetria od in una trasformazione interna sia in un cambiamento dell'utilizzazione. L'intervento é da considerare parziale se, da un lato, non comporta notevoli mutamenti dell'aspetto esteriore dell'edificio e della sua destinazione originaria (in altre parole quest'ultimo deve conservare la sua identità) e, dall'altro, non ingenera effetti considerevoli o sostanzialmente nuovi sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione e sull'ambiente (cfr. riassuntivamente, per tutte le enunciazioni che precedono, la sentenza del Tribunale federale 14 ottobre 1992 in re U. pubbl. in RDAT I-1993 N. 79 consid. 2 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 926 e rinvii).
3.3. Come già é stato spiegato i progetti prevedono la posa di un'ulteriore cisterna di 40 mc, volta a permettere la vendita di gasolio, sopra la quale verrebbe realizzata - previa esecuzione di un terrapieno attorno alla stessa - la nuova piazzuola di travaso, la trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di servizio per la distribuzione del gasolio, la costruzione di una nuova pensilina. Non si tratta dunque di interventi contenuti, di secondaria importanza. La nuova pensilina, di ml 8x14 ed alta ml 5,40 viene infatti a sostituire quella esistente, che verrà eliminata e che denuncia dimensioni ben inferiori (ml 7,5x10, per un'altezza di ml 3,80). La nuova, ulteriore cisterna, di 40 mc, viene ad aggiungersi alle due esistenti di 30 mc ciascuna, aumentando in modo sostanziale la capacità di deposito dei carburanti ed permettendo nel contempo di vendere il gasolio. La sua messa a dimora, combinata con lo spostamento della piazzuola di travaso, comporta inoltre una rilevante sistemazione del terreno, dovendosi riempire la scarpata a lato della stazione di servizio per una lunghezza di circa 10 ml e per un'altezza di ml 3. Nuova é pure la trasformazione dell'esistente piazzuola di travaso in area di servizio per la distribuzione del gasolio. Anche le colonne verrebbero riorganizzate: da 4 colonne di benzina, servite da 7 pistole di erogazione e 7 contatori indipendenti, queste scenderebbero a 3, servite da 13 pistole di erogazione (12 per la benzina ed 1 per il gasolio) e 5 contatori indipendenti. Quegli interventi offrono dunque, nel loro complesso, l'immagine di una nuova stazione di servizio: dell'esistente non rimane praticamente nulla, se si eccettua la riutilizzazione delle due cisterne esistenti, che erano appena state risanate nel 1987 per soddisfare le esigenze in materia di protezione delle acque (cfr. al relativo incarto, consegnato dal municipio al giudice delegato in occasione dell'udienza). Non ci si trova pertanto in presenza di una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LPT, bensì di una nuova costruzione, la quale può essere autorizzata alle restrittive condizioni poste dell'art. 24 cpv. 1 LPT, che - come già é stato spiegato sub 3.1. - non sono adempiute nella fattispecie. A questo punto non appare necessario al Tribunale di dovere accertare se i controversi, suddetti ampliamenti sostanziali della stazione soddisfano il requisito ulteriore posto dal diritto cantonale all'art. 75 LALPT, che ha ripreso quanto disponeva precedentemente l'art. 11 DEPT, e cioè se appaiono indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale della stessa: requisito che la resistente ha sostenuto sia dato (e c'é senz'altro più di un motivo per farle credito) anche se non si é minimamente premurata di dimostrarlo. Invano, da ultimo, il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, così come la divisione dell'ambiente nelle osservazioni al ricorso, mettono in evidenza la necessità di dover ottemperare ai disposti della legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione delle acque per confortare il rilascio del permesso qui impugnato. In effetti, la necessità di dotare la stazione di servizio di un impianto di recupero dei vapori di benzina (il cui progetto, sia detto per inciso, non é però oggetto della presente procedura, ma deve ancora essere presentato ed approvato in un secondo tempo; cfr. al preavviso 8 gennaio 1993 della SEPA, integrato nell'autorizzazione cantonale a costruire 26 maggio 1993) come anche la migliore compatibilità ambientale della nuova piazzuola di travaso a gravità non necessitano manifestamente della realizzazione di tutti gli interventi contemplati dalla domanda di costruzione. Del pari, l'utilità per lo smaltimento delle acque di poter disporre di una pensilina con maggiori dimensioni, la quale permetterebbe di ridurre il volume di acqua di inviare per il trattamento all'impianto di depurazione consortile, non basta di tutta evidenza per rendere il progetto conforme con il diritto pianificatorio ed edilizio.
3.4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso del comune deve essere accolto. La risoluzione governativa impugnata deve di conseguenza essere annullata ed il diniego della licenza edilizia 15 giugno 1993 sancito da parte del municipio di __________ ripristinato.
Per questi motivi,
visti gli art. 49 LE, 22, 24 LPT, 75 LALPT, 18, 28, 31, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. E' annullata la risoluzione 20 aprile 1994 (n. 3332) del Consiglio di Stato.
§§. E' confermata la decisione 15 giugno 1993 con cui il municipio di Stato ha negato alla __________ il rilascio della licenza edilizia comunale per il potenziamento della stazione di distribuzione di carburante al mapp. __________ di __________.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, é posta a carico della __________, la quale viene altresì condannata a rifondere identico importo per il titolo di ripetibili al comune di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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