AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.137
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00137 DP 307/94 leo
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 1994 di
contro
la decisione 5 ottobre 1994 (no. 3/94) del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che gli nega il rinnovo della licenza di porto d'armi;
vista la risposta 28 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con istanza 14 luglio 1994 __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, il rinnovo della licenza di porto d'armi.
A tale scopo il 29 agosto successivo é stato convocato per l'esame di rito, consistente in una prova teorica ed una pratica di tiro. Il candidato ha superato la prova teorica ma non é riuscito a raggiungere il punteggio minimo previsto dal regolamento per il superamento di quella pratica, fallendo l'intero esame.
Benché gli sia stata offerta la possibilità di ripetere l'esame egli vi ha rinunciato, chiedendo l'emanazione di una decisione formale.
B. Con decisione 5 ottobre 1994 il Dipartimento delle istituzioni, preso atto del mancato superamento dell'esame cui é subordinato per legge il rilascio/rinnovo della licenza di porto d'arma, ha respinto l'istanza.
C. Avverso la premessa risoluzione dipartimentale __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga confermato il superamento dell'esame da lui subito, sia pratico che teorico, e che di conseguenza venga accolta la relativa istanza di rinnovo della licenza. Subordinatamente chiede che il rilascio della licenza venga subordinato al superamento di un esame pratico "su bersaglio mobile ad una distanza non superiore ai 5m o comunque idonea a un'arma con canna di due pollici, in uno stand di tiro dotato di attrezzature adatte".
Ritiene in sostanza che l'autorità dipartimentale prescrivendo il superamento del medesimo esame pratico indipendentemente dal tipo di arma utilizzato, abbia esercitato in modo abusivo il proprio potere di apprezzamento, violando il principio della parità di trattamento e il diritto di legittima difesa (art. 33 cpv. 1 CP).
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà se necessario nei seguenti considerandi di diritto.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 31 Larmi, e può essere deciso sulla scorta dell'incarto trasmesso dall'autorità dipartimentale, integrato delle statistiche d'esame riferite al biennio 1993/94 richieste da questo tribunale, sulle quale il ricorrente ha potuto formulare le proprie osservazioni.
Giusta l'art. 20 cpv. 2 Larmi, chi richiede una licenza di porto d'armi o il suo rinnovo deve dimostrare di saper manipolare l'arma in modo idoneo.
La suddetta norma, in vigore dal 26 giugno 1992, é stata introdotta con l'intento di colmare la lacuna legislativa che impediva all'autorità competente di verificare l'idoneità del richiedente nella manipolazione dell'arma prima di rilasciare la relativa licenza.
Scopo della norma era altresì quello di evitare pericoli per l'incolumità personale di terze persone, come pure del richiedente stesso, che un uso sprovveduto dell'arma avrebbe potuto comportare (cfr. rapporto della Commissione della legislazione del 24 aprile 1992, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione primaverile 1992, vol. I, pag. 734).
Le modalità d'esecuzione della nuova norma sono state demandate al Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 3 Larmi) che le ha fissate nel relativo regolamento di applicazione del 12 maggio 1993 (RLarmi)
L'art. 27 RLarmi stabilisce che l'idoneità del richiedente viene accertata con un esame teorico (sulle conoscenze generali dell'arma e delle munizioni, sul loro impiego e sulla loro manipolazione) e con uno pratico di tiro.
L'art. 28 RLarmi prevede infine la possibilità di delegare l'esecuzione dell'esame a società od associazioni private idonee, mediante convenzione con il Consiglio di Stato. Possibilità di cui l'esecutivo cantonale si é avvalso stipulando la convenzione 8 giugno 1993 con la Scuola Ticinese di tiro alla pistola. Questa stabilisce al punto 3 B) che l'esame pratico di tiro deve essere effettuato a 25 m di distanza, su due tipi di bersagli:
"zona SSTP", con a disposizione due colpi di prova e cinque di precisione, senza limitazione di tempo;
"UIT-tiro celere 89", con a disposizione due colpi di prova e cinque di tiro celere (bersagli visibili 3 secondi con pausa di 7 secondi).
La suddetta regolamentazione é stata quindi ripresa del relativo regolamento d'esame 4 luglio 1994 all'art. 11 B).
Ritiene che con l'arma da lui impiegata, un revolver cal. 38 con canna da due pollici, il superamento della prova di tiro su bersaglio celere necessiti di una preparazione e di un'abilità sproporzionate rispetto alle reali necessità. La conduzione della prova pratica di tiro nelle modalità d'esecuzione definite dal regolamento d'esame disattenderebbe, a detta del ricorrente, il principio della parità di trattamento come pure il diritto di legittima difesa (art. 33 cpv. 1 CP) poiché ciò equivarrebbe di fatto a negare a chi ne ha effettivamente bisogno la possibilità di disporre di un mezzo adeguato di legittima difesa.
3.1 Sulla base delle statistiche d'esame allestite dall'Ufficio permessi e passaporti per il biennio 1993/1994, risulta che su 63 candidati che si sono presentati, 45 (pari al 71, 43%) hanno superato la prova al primo tentativo, 10 (pari al 15,9%) alla prima ripetizione e 2 (pari al 3,2 %) alla seconda. Dei rimanenti 6, 3 hanno rinunciato a ripresentarsi e altri 3 sono in attesa di essere riconvocati.
Fra i suddetti partecipanti due candidate si sono presentate con armi della stessa marca e caratteristiche di quella usata dal ricorrente, superando l'esame al primo tentativo con un punteggio molto superiore al minimo richiesto.
3.2. Alla luce dei dati testé riportati non v'é chi non veda come già di primo acchito non si possa ragionevolmente sostenere che le condizioni d'esame siano eccessivamente restrittive rispetto allo scopo di tale verifica che é appunto quello di accertare l'idoneità dei richiedenti all'uso dell'arma.
Certo la necessità di effettuare una prova di tiro ad una distanza di 25 metri dal bersaglio, può apparire discutibile, se rapportata alle esigenze di coloro che, come il ricorrente, fanno uso di armi da difesa personale.
Questo tipo d'arma infatti, che si distingue soprattutto per le dimensioni compatte e il peso ridotto, presenta un sistema di mira poco efficace su lunghe distanze, in pratica oltre i 10 metri, essendo concepita per azioni difensive ravvicinate.
Ciò tuttavia non basta a far apparire inadeguata l'esecuzione dell'esame di tiro ad una distanza di 25 m.
Il candidato che dimostra di saper manipolare l'arma a questa distanza, saprà infatti destreggiarsi con maggior sicurezza su distanze ravvicinate.
Inoltre, se é vero che l'arma usata dal ricorrente rende più impegnativo, ma comunque fattibile, il superamento dell'esame pratico, é altresì altrettanto vero che egli poteva presentarsi con un tipo d'arma più preciso che gli avrebbe agevolato la prova di tiro celere.
Non essendoci imposizioni di sorta sul tipo d'arma con cui presentarsi all'esame, spetta in pratica al candidato il compito di operare una scelta oculata dell'arma a seconda delle sue necessità, ma anche della sua capacità come pure del suo livello di preparazione.
La controversa regolamentazione d'esame, sebbene improntata a criteri di severità, non si palesa dunque lesiva né del principio di proporzionalità, né tantomeno del principio della parità di trattamento. Il fatto che vi sia un solo tipo d'esame per tutti i candidati, indipendentemente dal tipo d'arma usato, non permette all'insorgente di lamentare con successo una violazione del principio dell'uguaglianza.
3.3. L'accertamento dell'idoneità del candidato deve naturalmente tener conto anche dello scopo che si prefigge l'istituto del porto d'armi, che é quello di garantire a coloro che si sentono minacciati nella loro incolumità personale la possibilità di difendersi mediante l'impiego di un'arma da fuoco qualora dovesse verificarsi un caso di legittima difesa non altrimenti attuabile.
Per questo motivo le condizioni d'esame non possono essere troppo restrittive, pena la violazione del principio della proporzionalità.
Nel proprio assunto il ricorrente ritiene violato il proprio diritto soggettivo di legittima difesa.
L'obiezione è infondata.
Il rifiuto dell'autorizzazione a portare un'arma che l'insorgente non è in grado di padroneggiare con la necessaria sicurezza non limita affatto l'esercizio del diritto di legittima difesa. Previene soltanto le conseguenze nefaste derivanti da un esercizio inadeguato di tale diritto, costringendo l'insorgente ad avvalersi di mezzi più confacenti alle sue attitudini.
In altri termini, se lo scopo principale della richiesta dell'insorgente, come da lui più volte ribadito, é quello di difendere la propria incolumità e se con l'arma utilizzata le condizioni d'esame risultano per lui troppo severe, é sufficiente che si indirizzi verso un altro tipo d'arma, più precisa, che sia altrettanto efficace per le azioni difensive. In quest'ottica la censura sollevata dall'insorgente si confonde con quella relativa alla violazione del principio della proporzionalità, già discussa nel precedente considerando.
Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi;
visti gli art. 33 cpv. 1 CP; 20, 31 Larmi; 27, 28 RLarmi; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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