AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.55
Data decisione, Autorità: 28.05.2025, CEF
Titolo: Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo. Richiesta dell’escusso di produzione di un esemplare con la sua firma
Incarto n. 15.2025.55
Lugano 28 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 7 maggio 2025 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 21 novembre 2024 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________ PI 2, __________ (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 e PI 2 hanno escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'300.–, indicando quale causa del credito la “rifusione retta scuola (CHF 3'000.--) e vestitino da Ballo (CHF 300.--), oltre rimborso costi di patrocinio (CHF 1'000.--)”;
che il precetto esecutivo è stato notificato alla destinataria il 26 novembre 2024;
che gli escutenti hanno presentato la domanda di proseguire l’esecuzione il 12 dicembre 2024 e il 25 aprile l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 25 giugno 2025;
che con ricorso del 7 maggio 2025, RI 1 ha dichiarato di non aver mai ricevuto il precetto esecutivo, ciò che le ha impedito d’interporvi opposizione, e di attendersi la “regolarizzazione della procedura”;
che nelle sue osservazioni del 12 maggio 2025 l’UE ha rilevato come la ricorrente non avesse indicato le circostanze in cui è venuta a conoscenza dell’esistenza del precetto esecutivo, sicché non era possibile stabilire se il ricorso sia tempestivo, precisato che l’atto, secondo il tracciamento del relativo invio raccomandato, era stato consegnato alla destinataria il 26 novembre 2024 allo sportello della Posta di Paradiso e chiesto alla Camera di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile o di respingerlo senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che con replica spontanea del 21 maggio 2025, la ricorrente ha contestato “fermamente” le osservazioni dell’UE, chiesto che le venisse trasmesso “quanto prima” la copia del precetto esecutivo sul quale figura la sua firma e chiesto la sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione sul ricorso;
che dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore, allegato alla domanda di continuazione dell’esecuzione, figurante nell’incarto dell’UE (e pertanto consultabile dalla ricorrente), si evince che l’atto è stato consegnato alla destinataria, ovvero a RI 1, il 26 novembre 2024 da un impiegato dello sportello della Posta di Paradiso (cfr. il tracciamento della raccomandata n. 98.05.577788.50689333), che ha accertato l’avvenuta notificazione con la sua firma;
che giusta l’art. 72 LEF la notificazione del precetto esecutivo è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta (cpv. 1) e all’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta (cpv. 2);
che contrariamente a quanto pare credere la ricorrente, la validità della notifica del precetto esecutivo non è subordinata alla sua sottoscrizione dall’escusso, ma all’attestazione dell’agente notificatore (art. 72 cpv. 2 LEF), ch’egli deve apporre nell’apposita rubrica a tergo del precetto e firmare;
che tale attestazione basta per ritenere provata la valida notifica del precetto esecutivo all’escusso, se egli non ne ha comprovato l’inesattezza né allegato e reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (cfr. art. 9 cpv. 1 CC; DTF 120 III 117 consid. 2; sentenza della CEF 15.2024.77 del 21 marzo 2025 consid. 1.2.1 e il rinvio);
che nel caso in esame, la ricorrente, anche dopo aver preso conoscenza delle osservazioni dell’UE e delle risultanze dal tracciamento della raccomandata contenente il precetto esecutivo, non ha allegato e reso verosimili fondati motivi per dubitare della veridicità dell’attestazione di notifica figurante sull’atto;
che né la legge né il modulo (n. 3) di precetto esecutivo editto dall’Ufficio federale di giustizia (www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/ schkg/musterformulare/form/03-i.pdf.download.pdf/03-i.pdf) prescrivono che l’atto debba essere firmato dall’escusso, bensì dal “notificatore”;
che la richiesta della ricorrente volta alla consegna della copia del precetto esecutivo sul quale figura la sua firma è di conseguenza priva di pertinenza;
che la prova della notifica del precetto esecutivo risulta dalla firma dell’agente postale che glielo ha consegnato, ciò che del resto ella non ha chiesto;
che in assenza d’indizi suscettibili di far dubitare dell’attestazione contenuta nell’apposita rubrica del precetto esecutivo, non è necessario sentire l’agente notificatore;
che il ricorso è pertanto tardivo e così irricevibile, siccome RI 1 l’ha inoltrato ben oltre i dieci giorni stabiliti dall’art. 17 cpv. 2 LEF dal momento in cui ha avuto conoscenza del precetto esecutivo, ovvero il 26 novembre 2024;
che per il medesimo motivo il ricorso è inoltre infondato;
che stante il suo esito, non è necessario notificare agli escutenti né la decisione né il ricorso;
che con l’emanazione del giudizio odierno la richiesta di sospensione dell’esecuzione diventa senza oggetto;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a __________
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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