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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.128
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00128 DP 71/95 cm
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 marzo 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 14 febbraio 1995, no. 896, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 agosto 1992 con cui il Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) gli ordina di rendere inabitabile un rustico situato fuori della zona edificabile di __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
15 marzo 1995 del Dipartimento del territorio;
15 marzo 1995 del comune di __________;
20 marzo 1995 del Consiglio di Stato;
21 marzo 1995 di __________;
30 marzo 1995 del Patriziato di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 febbraio 1985 __________ ha chiesto al municipio di __________ a il permesso di trasformare in casa d'abitazione un vecchio mulino situato fuori della zona edificabile (part. no. __________ RF);
che con decisione 22 luglio 1985 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha respinto la domanda, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
che incurante della decisione negativa __________ ha comunque reso abitabile l'edificio;
che, accortosene, il 28 agosto 1992 Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha ordinato la rimozione della cucina, degli apparecchi sanitari, del camino, degli scarichi e dell'allacciamento all'acqua potabile;
che con giudizio 14 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________; disattesa l'eccezione di perenzione dell'azione di ripristino, il Governo ha ritenuto che l'ordine censurato rispettasse compiutamente il principio di proporzionalità;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente si limita a riproporre in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato: l'azione di ripristino sarebbe prescritta, l'ordine non sarebbe sorretto da interessi preponderanti, sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello della buona fede, sarebbe discriminatorio e non terrebbe conto dell'imminente adozione dell'inventario dei rustici;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, rispettivamente da 42 cittadini attivi di __________, che contestano partitamente le tesi addotte dall'insorgente;
che il municipio e l'ufficio patriziale di __________, proprietario del terreno circostante, postulano invece l'accoglimento del gravame;
Considerato, in diritto
che, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 49 e 57 LE 1973;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dall'insorgente non è necessario; la fattispecie è chiara; non occorre quindi procedere ad ulteriori accertamenti;
che controversa è unicamente la legittimità dell'ordine di ripristino impartito dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni: l'impossibilità di sanare l'intervento abusivo mediante rilascio di un permesso a posteriori è fuori discussione (cfr. diniego dell'autorizzazione cantonale del 22 luglio 1985);
che l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripristino, acriticamente riproposta in questa sede, può essere disattesa rinviando l'insorgente alla pertinente ed esauriente motivazione addotta dal Consiglio di Stato per respingerla (consid. D);
che altrettanto inconsistenti ed infondate sono le contestazioni che l'insorgente adduce con riferimento al principio della buona fede: non è dato di vedere come possa ragionevolmente pretendere di aver agito in buona fede dopo aver ricevuto la decisione 22 luglio 1985 con cui il Dipartimento delle pubbliche costruzioni si rifiutava di autorizzare la trasformazione del vecchio mulino in una casa d'abitazione;
che prive di qualsiasi pregio sono pure le obiezioni che il ricorrente ripropone in relazione all'adeguatezza dell'ordine di ripristino; la rimozione delle infrastrutture che rendono abitabile l'edificio è il minimo che si possa imporre per ripristinare una situazione conforme al diritto;
che sconcerta l'insistenza con cui l'insorgente si richiama ad altre, non meglio precisate violazioni della legge per suffragare la pretesa di mantenere una situazione palesemente abusiva realizzata in barba ad una chiara decisione di rifiuto del permesso di costruzione; l'interesse all'attuazione dell'art. 24 LPT prevale comunque sul principio della parità di trattamento (ZBl 1989, 537);
che invano l'insorgente invoca infine l'inventario dei rustici, ancora allo stadio di semplice bozza, per sottrarsi all'ordine censurato; il principio di legalità esclude in linea di massima la possibilità di soprassedere ad un ordine di ripristino in attesa dell'entrata in vigore di eventuali modifiche dell'assetto pianificatorio; una sospensione, come giustamente rilevano i resistenti, potrebbe entrare in considerazione soltanto in circostanze eccezionali, qualora la modifica del diritto risultasse certa ed imminente, ovvero tale da far apparire il provvedimento contrario ad elementari considerazioni di equità (RDAT 1986, 136): presupposti, questi, che in concreto non si verificano minimamente;
che, così stando le cose, la decisione dipartimentale impugnata merita di essere confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 24 LPT; 76 LALPT; 49, 57 LE 1973; 52 LE 1991; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- (seicento) sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 900.-- (novecento) ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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