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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.127
Data decisione, Autorità: 12.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00127 DP 107/94 leo
Lugano 12 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 aprile 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 marzo 1994 del Consiglio di Stato (n. 2089) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 ottobre 1993 con cui il municipio di __________ sospende per due anni la decisione su una domanda di costruzione per una casa plurifamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
20 aprile 1994 di __________;
3 maggio 1994 del Consiglio di Stato;
19 maggio 1994 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 31 marzo 1992 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa plurifamiliare sulla part. n. __________ RF; alla domanda si è opposto l'arch. __________, evidenziando l'esistenza di un contrasto con il PR allo studio;
che con decisione 21 settembre 1993 il municipio di __________ ha sospeso l'esame della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con gli studi di PR in atto che prevedevano di limitare massicciamente le possibilità edificatorie del fondo in esame;
che con giudizio 16 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente;
che la __________ ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 65 LALPT;
che al ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e l'opponente __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm;
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;
che, in concreto, il termine biennale di sospensione è abbondantemente scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto;
che dato che l'esito è stato provocato dalla stessa ricorrente con la richiesta di sospensione del procedimento del 27 maggio 1994, non si assegnano ripetibili;
visti gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è privo d'oggetto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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