AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.121
Data decisione, Autorità: 06.09.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00121 DP 273/94 52.95.00122 DP 278/94 cm
Lugano 6 settembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
Statuendo sui ricorsi:
a)
b)
9 settembre 1994 di
(rappr. da: __________)
14 settembre 1994 di
(rappr. da: avv. __________)
contro
la decisione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato, no. 6674, che evade a sensi dei considerandi le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 4 febbraio 1994 rilasciata dal municipio di __________ al comune per la costruzione di un porto comunale in località __________;
viste le risposte:
29 settembre 1994 del Comune di __________;
27 settembre 1994 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
al ricorso di cui sub a)
29 settembre 1994 del Comune di __________;
4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 1994 del Dipartimento del territorio;
al ricorso di cui sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 novembre 1993 il comune di __________ ha chiesto al suo municipio il permesso di costruire in località __________ un porto per 70 imbarcazioni. Il progetto prevedeva di realizzare una struttura a forma di "F", costituita da tre pontili galleggianti, larghi m 2,40 e di lunghezza variante tra 50 e 70 m, muniti di passerelle per l'imbarco sui natanti. Sulla riva del lago, a valle della strada cantonale __________, era prevista la costruzione di un locale seminterrato di circa m 15 x 4, destinato a deposito e sovrastato da un piazzale per il carico e lo scarico. A lato di questo manufatto erano previsti uno scivolo ed una gru per l'alaggio dei natanti.
L'infrastruttura si inserisce nel quadro delle opere previste al piano particolareggiato del __________, che in quella località riserva una porzione dello specchio lacuale alla realizzazione di un porto di circa 50 posti. Il locale deposito sulla riva fa invece parte della zona T2a (turistico-residenziale estensiva).
B. Alla domanda si sono opposti i ricorrenti, proprietari di fondi situati nei dintorni, la STAN ed una società locale per la protezione dell'ambiente (PAN), sollevando una serie di contestazioni, riferite alla modinatura carente, all'estetica del paesaggio, alle distanze dalla proprietà del ricorrente __________ (part. n. __________ RFD), all'incerta destinazione del locale deposito ed alla sicurezza del traffico sulla vicina strada cantonale.
Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale e modificato il progetto su alcuni punti secondari (rinuncia alla gru ed allo scivolo, posa di un piccolo pontile parallelo alla riva per l'attracco delle piccole imbarcazioni), il 4 febbraio 1994 il municipio ha rilasciato al comune la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
C. Con giudizio 12 agosto 1994 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla maggioranza degli opponenti.
Disattesa la censura relativa alla carente modinatura, il Governo ha anzitutto escluso che l'opera violasse le prescrizioni sulle distanze dalla casa del ricorrente __________. La distanza prevista dal progetto corrisponderebbe a quella indicata dal piano delle attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico.
Lo stesso Governo ha poi evaso le contestazioni sollevate dai ricorrenti in relazione alla destinazione del locale deposito, considerando sufficiente l'obbligo di conseguire, in un secondo tempo, un permesso speciale per l'utilizzazione del vano.
Le censure concernenti la sicurezza del traffico, l'inadeguatezza dell'area di carico e scarico, nonché l'estetica della costruzione sono invece state respinte siccome infondate.
D. Contro il predetto giudizio governativo insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo i ricorrenti elencati in epigrafe.
a) __________ e liteconsorti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. In particolare, allegano:
che la procedura di rilascio del permesso è viziata perché non è provato che l'avviso di pubblicazione della domanda sia stato pubblicato sul Foglio ufficiale e notificato a tutti i proprietari di fondi situati nel raggio di 30 m dall'opera;
che la domanda di costruzione è sprovvista della firma del proprietario del fondo, ovvero del Consiglio di Stato;
che il Consiglio di Stato non è un'autorità giudiziaria indipendente a sensi dell'art. 6 CEDU;
che non è stata eseguita la modinatura;
che le condizioni poste dal Dipartimento del territorio con il preavviso favorevole non sono state esplicitamente recepite nella licenza;
che le motivazioni addotte dal municipio per rigettare alcune opposizioni sono carenti;
che il permesso di costruire il locale deposito può essere rilasciato soltanto se contemporaneamente vien definita anche la sua destinazione;
che il pontile previsto lungo la riva per le piccole imbarcazioni pregiudica il mantenimento di questo tratto di costa allo stato naturale;
che il pontile principale perpendicolare alla riva non rispetta le distanze dal fondo di proprietà del ricorrente __________;
b) analoghe censure sollevano i ricorrenti __________, __________ ed __________, che si soffermano in particolare sulla modinatura carente, sulle distanze dal fondo __________, sulla destinazione incerta del locale deposito e sulla capienza del porto, superiore a quella prevista dal PP __________.
E. All'accoglimento dei ricorsi si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando partitamente le tesi degli insorgenti.
F. Delle risultanze del sopralluogo, esperito previa modinatura dell'opera (con antenne e boe), si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria.
2.1. L'opera in contestazione non è stata correttamente modinata. Le censure sollevate in proposito dai ricorrenti erano quindi fondate.
Il difetto è stato tuttavia sanato in questa sede, mediante la posa di antenne e di boe. La sanatoria non ha suscitato alcuna nuova opposizione.
La richiesta di annullamento in ordine del permesso, avanzata da alcuni ricorrenti va quindi respinta siccome ingiustificata.
2.2. L'art 8 cpv. 2 RLE esige che le domande di costruzione siano firmate dal proprietario del fondo dedotto in edificazione. Scopo della norma è quello di evitare che l'amministrazione venga sollecitata con domande di costruzione insuscettibili di tradursi nella realizzazione di opere concrete per mancanza del consenso del proprietario. Per principio, è quindi soltanto l'autorità che può prevalersi del fatto che la domanda non sia stata firmata dal proprietario del fondo dedotto in edificazione.
Improponibili e comunque insuscettibili di giustificare un annullamento in ordine della licenza sono pertanto le contestazioni sollevate dal ricorrente __________ e dai suoi liteconsorti con riferimento al fatto che la domanda di costruzione non è stata sottoscritta dal Consiglio di Stato, ovvero dall'autorità cantonale preposta alla gestione del pubblico demanio.
2.3. L'art. 25 cpv. 2 OPT impone ai cantoni di pubblicare nell'organo ufficiale tutte le autorizzazioni eccezionali rilasciate in base all'art. 24 LPT, ossia tutti i permessi rilasciati per opere ubicate fuori della zona edificabile e contrarie alla funzione di zona. L'art. 17 cpv. 2 RLE va oltre ed esige che vengano pubblicate sul Foglio ufficiale tutte le domande di costruzione per edifici ed impianti situati fuori della zona edificabile. Anche quelle per opere conformi alla funzione di zona.
In concreto, parte dell'infrastruttura portuale (pontili) è situata fuori della zona edificabile. La domanda di costruzione non è stata pubblicata sul Foglio ufficiale.
Le eccezioni sollevate in proposito dal ricorrente __________ e dai suoi liteconsorti sono quindi fondate.
Anche questo difetto è stato tuttavia sanato mediante pubblicazione aggiuntiva, che ha dato luogo ad un'opposizione collettiva, dipoi ritirata dal primo firmatario (art. 10 cpv. 2 LE).
2.4. Le contestazioni fondate sull'art. 6 CEDU sono prive di fondamento. Su questo punto basta un rinvio alle pertinenti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato.
2.5. Per quanto attiene alle censure riferite al fatto che la licenza non recepiva esplicitamente le condizioni poste dalla Sezione della pianificazione urbanistica e dal Dipartimento del territorio è sufficiente rilevare che eventuali difetti di motivazione del provvedimento impugnato sono stati comunque sanati dalle possibilità offerte da questo Tribunale ai ricorrenti di prendere visione di tutti gli atti dell'incarto. Possibilità che non hanno suscitato ulteriori contestazioni.
Il PP __________ prevede la realizzazione di un porto per circa 50 natanti. L'area riservata a tale infrastruttura misura circa m 70 x 30 ed è collegata alla riva da un corridoio largo circa 20 m e lungo altrettanto.
I pontili principali (60 posti) rientrano nei limiti stabiliti dal PP. Fuoriesce invece da quest'area il pontile per i piccoli natanti (10 posti) previsto lungo la riva. Non rispettando il principio della conformità di zona e non potendo nemmeno beneficiare di un'autorizzazione retta dall'art. 24 LPT, questo manufatto non può quindi essere autorizzato.
Con la sua soppressione, la capienza del porto si riduce a 60 natanti. La cifra supera quella prevista dal PP__________ (50 posti). Dato tuttavia che il limite fissato da tale piano è meramente indicativo, il sorpasso, contenuto entro termini ragionevoli (+ 20 %), non giustifica ulteriori riduzioni. Tanto meno può portare ad una annullamento del permesso.
Il ricorso dei vicini __________, __________ ed __________ può quindi essere accolto soltanto parzialmente, subordinando la licenza alla soppressione del pontile per piccole imbarcazioni.
Con la modifica di cui al precedente considerando diventano prive d'oggetto le censure di natura ambientale sollevate dagli altri ricorrenti con riferimento agli inconvenienti derivati alla riva dalla costruzione del suddetto manufatto.
I ricorrenti ritengono inammissibile differire ad ulteriore procedura la definizione della destinazione effettiva del vano previsto sotto il piazzale.
Il preavviso 31.12.1993, no. 3112, del Dipartimento del territorio è formulato in questi termini: "non essendo conosciuta la destinazione del manufatto da adibire a deposito, l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per l'edificio. L'insediamento di qualsiasi attività o deposito dovrà essere preceduto da una nuova domanda di costruzione".
Richiamandolo a titolo di condizione della licenza, il municipio si è imposto di non utilizzarlo in nessun modo, senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto il necessario permesso. Soluzione, questa, che il Consiglio di Stato ha avallato con il giudizio qui censurato.
Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, la licenza edilizia può essere rilasciata soltanto per opere conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Il principio della conformità di zona esclude quindi la possibilità di rilasciare permessi di costruzione per opere edilizie con destinazione incerta o indeterminata. Sotto questo profilo, la costruzione di un manufatto privo di destinazione non può essere autorizzata.
Nelle particolari circostanze del caso in esame, il permesso può nondimeno essere accordato perché il manufatto in contestazione si configura anche come un supporto indispensabile per la realizzazione del piazzale di carico e scarico. Vista la particolare morfologia della riva in quel punto (scarpata), è innegabile che il piazzale può essere costruito soltanto innalzando il terreno. Il piazzale non deve tuttavia necessariamente insistere su un terrapieno. Nulla vieta di formare una sottostruttura vuota, suscettibile di essere utilizzata come locale deposito previo conseguimento del permesso necessario.
Resistendo alla critica dei ricorrenti, la soluzione adottata dal municipio può quindi essere avallata.
6.1. Giusta l'art. 11 NAPR di __________, la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle distanze dallo stesso confine. Verso edifici sorti ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta va rispettata una distanza minima di 6 m.
La distanza dal confine è a sua volta prescritta dalle norme di zona (art. 9 NAPR). L'art. 40 NAPR, relativo alla zona T2a prescrive una distanza minima di 5 m dal confine.
Nessuna distanza è invece prescritta dal PP__________ per l'area riservata alla costruzione del porto.
6.2. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il porto non violasse alcuna disposizione sulle distanze, poiché rientrava nei limiti di edificabilità previsti dal piano delle attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico, che prevede la realizzazione del controverso impianto a confine con il fondo del ricorrente __________.
Siffatta tesi può essere avallata soltanto per quel che riguarda le distanze dei pontili da tale confine, rispettivamente dalla casa di questo ricorrente, che sorge lungo siffatto limite. I pontili non soggiacciano peraltro alle prescrizioni sulle distanze applicabili agli edifici.
La tesi governativa non è invece sostenibile nella misura in cui è riferita al manufatto che sorregge il piazzale di carico e scarico.
Questo manufatto, assimilabile ad una vera e propria costruzione principale, è infatti ubicato nella zona T2a, ove vige una distanza minima di 5 m dal confine, rispettivamente di almeno 6 m da edifici sorti sul fondo vicino ad una distanza inferiore a quella prescritta dalle NAPR. Esso non può quindi sorgere a soli 2 m dal confine verso il fondo del ricorrente __________, rispettivamente dalla casa che sorge lungo tale confine, ma deve rispettare una distanza minima di 6 dall'edificio.
In quanto riferite alle distanze, le censure dei ricorrenti vanno quindi accolte.
Il difetto non giustifica tuttavia un annullamento del permesso perché può essere facilmente corretto riducendo le dimensioni del manufatto in modo che venga rispettato il distacco minimo di 6 m prescritto dall'art. 11 cifra 2.1. NAPR verso l'edificio che sorge sul confine N del fondo part. n. __________ RFD. Limite, questo, entro il quale i ricorsi possono comunque essere parzialmente accolti.
Le preoccupazioni manifestate dai ricorrenti in relazione alla sicurezza della circolazione non sono prive di fondamento. La mancanza di un marciapiede espone invero a pericoli non del tutto trascurabili i pedoni che percorrono il tratto di strada fra il porto ed il posteggio di __________.
Tale circostanza non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per annullare il permesso in esame.
Per quanto discutibile, la valutazione operata dal municipio circa l'adeguatezza dell'accesso non appare infatti insostenibile, ovvero viziata sotto il profilo dell'abuso di potere. I rischi per i pedoni non sono invero superiori a quelli ai quali sono esposti tutti gli abitanti della zona.
In esito alle considerazioni sin qui esposte, i ricorsi vanno quindi parzialmente accolti, annullando la decisione governativa impugnata ed apportando alla licenza edilizia le correzioni necessarie per renderla conforme al diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 21 LE; 17 RLE; 9, 11, 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 agosto 1994 del Consiglio di Stato, no. 6674, è annullata;
1.2. la licenza edilizia 4 febbraio 1994 rilasciata dal municipio di __________ al comune sulla base del progetto modificato (disegno n. 1448 d 002) per la costruzione di un porto in località __________ è confermata alle seguenti condizioni aggiuntive:
eliminazione del pontile per piccole imbarcazioni previsto lungo la riva del lago;
riduzione del manufatto sottostante il piazzale di carico/scarico e rispetto di un distacco minimo di 6 m dal confine verso la part. no. __________ RFD;
conseguimento della concessione per uso speciale del demanio pubblico.
dei ricorrenti __________ e liteconsorti in ragione di fr. 400.--, (quattrocento), in solido;
dei ricorrenti __________ e liteconsorti in ragione di fr. 400.-- (quattrocento), in solido;
del comune di __________ in ragione di fr. 400.-- (quattro-cento).
I ricorrenti __________ e liteconsorti rifonderanno in solido fr. 800.-- (ottocento) al comune di __________ a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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