AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.120
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00120 DP 88/94 cm
Lugano 27 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 1994 di
Municipio di __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 marzo 1994, no. 1679, del Consiglio di Stato che respinge l'istanza di revisione presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 1993 con cui lo stesso Consiglio annulla la multa edilizia 29 settembre 1993 inflitta dal municipio di __________ a __________;
viste le risposte:
29 marzo 1994 del Consiglio di Stato;
8 aprile 1994 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 agosto 1990 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruire sulla part. no. __________ RFD uno stabile a destinazione mista residenziale - commerciale. Conformemente all'art. 43 cpv. 2 NAPR allora pendente per approvazione davanti al Consiglio di Stato, il progetto approvato prevedeva di arredare a verde il tetto piano, rendendolo nel contempo accessibile e praticabile.
B. Il 22 settembre 1992 l'autorità comunale ha constatato che la beneficiaria del permesso si era scostata dai piani approvati, realizzando un tetto piano non arredato e non praticabile.
Il 6 ottobre seguente il municipio ha quindi posto in contravvenzione il direttore generale della società, __________, "per aver eseguito (...) il piano tetto in modo difforme dai piani approvati con la licenza edilizia 28.8.1990, violando gli art. 57 LE, 42 pto 2 cpv. k) e art. 43 pto 2 cpv. l NAPR 1989".
Raccolte le giustificazioni, il 1. ottobre 1993 il municipio di __________ ha inflitto al prevenuto qui resistente una multa di fr. 20'000.-- per le infrazioni che gli aveva contestato con il rapporto di contravvenzione.
Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, sostenendo di essere semmai incorso soltanto in una violazione di natura formale, considerato come la domanda in sanatoria fosse stata nel frattempo sospesa nell'attesa dell'approvazione delle disposizioni di PR che secondo l'autorità comunale sarebbero state violate.
C. Il 24 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________, conferendo quindi piena vigenza alle disposizioni di cui si è detto sopra.
D. Sei giorni più tardi, lo stesso Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal qui resistente __________ contro la multa inflittagli dal municipio di __________, annullando la sanzione in quanto fondata su disposizioni che a suo avviso non erano ancora entrate in vigore.
E. Ancor prima della scadenza del termine per impugnare il predetto giudizio governativo davanti a questo tribunale, il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivederlo tenendo conto dell'approvazione del PR erroneamente ignorata.
F. Con giudizio 2 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revisione, ritenendo che l'intervenuta approvazione delle NAPR non giustificasse una diversa conclusione, poiché al momento dell'esecuzione dei lavori le norme in oggetto non erano comunque applicabili.
G. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla precedente risoluzione, con conseguente ripristino della multa in contestazione.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva anzitutto che la rilasciataria della licenza ha potuto edificare beneficiando dell'aumento degli indici introdotto dal nuovo PR. Sarebbe quindi malvenuto il resistente ad eccepire l'inapplicabilità delle norme relative all'arredo ed alla sistemazione del tetto. La violazione, commessa in malafede, sussisterebbe comunque, poiché l'art. 52 LE dichiara applicabile il nuovo diritto alle opere abusive ed alle contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso.
Avendo il Consiglio di Stato erroneamente omesso di tener conto dell'entrata in vigore del nuovo PR, l'istanza di revisione avrebbe dovuto essere accolta.
H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il resistente __________ che, ricordata la natura straordinaria del rimedio della revisione, nega che l'approvazione del PR ignorata dal Consiglio di Stato possa essere considerata alla stregua di un fatto risultante dagli atti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura della vertenza, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'esperimento di un tentativo di conciliazione non si giustifica.
L'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione della decisione nei casi retti dalle lett. a e b dell'art. 35 PAmm, rispettivamente entro lo stesso termine dalla scoperta del motivo di revisione nei casi previsti dalle lett. c e d della medesima norma.
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari (cfr. art. 66 cpv. 2 PA; DTF 111 Ib 210, Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 43 B IV c; Rhinow Krähenmann, ibidem). La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 77 I 241 seg.).
2.1. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm è dato quando l'autorità ha omesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4).
Fatti sono tutte le circostanze che concorrono a determinare la fattispecie (cfr Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al TF, in Festschrift für H. Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 seg.).
Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre risultare dagli atti. Devono quindi emergere dal complesso dell'incarto. Non devono provenire dall'esterno.
Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta.
Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria.
2.2. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm presuppone invece che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente.
Anche questo motivo di revisione è dato soltanto se vengono alla luce fatti o prove rilevanti per il giudizio, ossia suscettibili di modificare le conclusioni tratte dall'autorità. La revisione non è invece ammessa per correggere errori nell'applicazione del diritto o per imporre una diversa tesi giuridica (Rhinow Krähenmann, op. cit., N 43 B IV a).
Nuovi sono poi soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di far valere (Forni, op. cit., pag. 98 seg.; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, pag. 240 N 1132; Kölz-Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 189 N 321 seg.).
Non v'è invero chi non veda come l'insorgente avrebbe potuto far valere il motivo di revisione di cui si prevale, inoltrando ricorso davanti a questo Tribunale contro la decisione 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato.
Già per questo motivo la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di revisione merita di essere confermata.
Ma il ricorso va respinto anche perché non è dato alcun motivo di revisione.
Che non ricorrano gli estremi dell'art. 35 lett. b PAmm è evidente: l'approvazione del PR di __________ intervenuta pochi giorni prima del giudizio dedotto in revisione non costituisce invero un fatto risultante dagli atti. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario.
Ma tale evento non integra nemmeno i presupposti dell'art. 35 lett. d PAmm.
L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato costituisce in effetti soltanto una modifica del diritto eventualmente applicabile. La disattenzione rimproverata al Consiglio di Stato dagli istanti in revisione va quindi semmai configurata come una violazione del diritto discendente da un'erronea applicazione della legge. Non integra di conseguenza gli estremi di una violazione del diritto dovuta ad un accertamento inesatto dei fatti rilevanti per il giudizio. Anche per questo motivo, stante che il rimedio della revisione è dato soltanto in caso di accertamento erroneo o incompleto della fattispecie e non anche in caso di mancata od erronea applicazione della legge, l'istanza in esame va quindi respinta siccome improponibile (cfr. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 309 e rimandi).
Dato che il comune e per esso il municipio è insorto in veste di titolare dell'azione contravvenzionale, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45, 57 LE, 3, 18, 28, 31, 35, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.
Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) al resistente a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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