AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2022.410
Data decisione, Autorità: 09.10.2024, TRAM
Titolo: Licenza edilizia a posteriori per la modifica della sistemazione esterna
Incarto n. 52.2022.410
Lugano 9 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2022 di
RI 1 e RI 2, patrocinati da: avv.
contro
la decisione del 9 novembre 2022 (n. 5359) del Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa avverso la risoluzione dell'8 febbraio 2021 con cui il Municipio di Monteceneri ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia a posteriori per modificare la sistemazione esterna relativa alla facciata nord-est di un complesso residenziale (part. __________, sezione __________);
ritenuto, in fatto
A. Il 26 marzo 2018 il Municipio di Monteceneri ha rilasciato alla __________ SA la licenza edilizia per demolire un edificio e costruire un nuovo complesso residenziale su un fondo (part. __________, costituita in proprietà per piani) situato a __________, in zona residenziale semi-intensiva (R3).
ESTRATTO PLANIMETRIA
A valle della facciata nord-est, il progetto prospettava in particolare un terrapieno, che degradava progressivamente verso i posteggi. Ai piedi della facciata nord-ovest, lungo via __________, era invece prevista la realizzazione di una rampa d'accesso all'autorimessa sotterranea, tra due terrapieni.
B. a. A seguito di eventi che non occorre riprendere, il 17 ottobre 2019 la __________ SA ha inoltrato una notifica di costruzione (parzialmente a posteriori) per modificare la sistemazione esterna riferita alla facciata nord-ovest. Il progetto prevede in particolare di rinunciare al terrapieno sul fianco nord della rampa e realizzare al suo posto un piazzale in asfalto che si estende fino allo spigolo nord dell'edificio, delimitato da un muro perpendicolare (oltre il quale è contenuto il riempimento a nord-est).
b. Il 9 marzo 2020 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta, subordinata ad alcune condizioni, evadendo nel contempo le opposizioni pervenute. Contro tale decisione, gli opponenti RI 2 e RI 1 (quest'ultima proprietaria del fondo edificato [part. __________] situato sull'altro lato di via __________) hanno adito il Governo, che il 26 ottobre 2022 ha tuttavia respinto la loro impugnativa (inc. EDI.2020.107). Il ricorso interposto dai medesimi avverso questo giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo viene evaso con sentenza separata di data odierna (inc. 52.2022.394).
C. a. Nel frattempo, dopo aver constatato che, diversamente dal progetto approvato nel 2018, il terreno a valle della facciata nord-est era stato parzialmente sistemato con un giardino a terrazzi (sorretti da tronchi di legno), affiancati lungo la strada da una scaletta laterale, il 15 ottobre 2020 il Municipio ha ordinato alla __________ SA la sospensione di questi lavori e l'inoltro di una notifica di costruzione in sanatoria.
b. Il 6 novembre 2020, CO 1 - divenuta in seguito proprietaria, insieme a CO 2, dell'appartamento al primo piano (PPP __________) rivolto sul giardino a nord-est - ha inoltrato al Municipio una notifica parzialmente a posteriori per la predetta sistemazione a terrazzi (che non supereranno l'altezza di m 1.50 dal terreno originale).
ESTRATTO PLANIMETRIA
c. Nel termine di pubblicazione, anche questa notifica ha suscitato l'opposizione di RI 1e RI 2.
d. L'8 febbraio 2021 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia a titolo provvisorio, respingendo nel contempo l'opposizione pervenuta. Premesso che la notifica non interessava l'area oggetto della procedura ricorsuale pendente davanti al Governo riferita alla facciata nord-ovest e che non occorreva pertanto sospenderne l'esame, l'Esecutivo comunale ha poi considerato la sistemazione a terrazzi conforme alle norme di diritto comunale. A maggiore tutela del diritto pubblico in relazione al ricorso EDI.2020.107, ha nondimeno stabilito che il permesso era concesso a titolo precario e/o provvisorio fintanto che l'autorità superiore non si fosse espressa in merito al ricorso pendente e che, qualora il Governo avesse imposto delle modifiche, l'istante in licenza avrebbe dovuto conformarvisi senza indugio.
D. Con giudizio del 9 novembre 2022, il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1e RI 2 avverso la predetta licenza edilizia che ha confermato, ma non a titolo provvisorio. In sintesi, il Governo ha difeso l'autorizzazione edilizia dopo aver tutelato la procedura della notifica, ritenuto che il progetto (chiaro e completo) non si poneva in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) di Monteceneri, sezione Rivera, né altre norme di diritto pubblico e che la procedura riguardante il ricorso dei qui insorgenti, attinente alla sistemazione dell'angolo nord-ovest del sedime (EDI.2020.107), non era correlata a quella in oggetto. Ha tuttavia ritenuto che il Municipio non poteva concedere il permesso a titolo provvisorio, intendendolo a titolo precario: il precario, ha aggiunto, costituirebbe infatti una forma di licenza in deroga, di cui in concreto non vi sarebbe tuttavia alcuna necessità (visto che il progetto ossequia le norme applicabili), ritenendo quindi inammissibile la clausola disposta in attesa dell'esito finale dell'altro procedimento.
E. Con ricorso del 12 dicembre 2022, RI 1e RI 2 impugnano il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione del Municipio e che gli atti siano rinviati a quest'ultimo affinché proceda ai sensi dei considerandi. Gli insorgenti rimproverano al Governo di aver riformato in peius la decisione municipale, senza informarli e dar loro la possibilità di esprimersi, violando l'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Ritengono inoltre che la procedura avrebbe dovuto essere sospesa a livello comunale in applicazione dell'art. 24 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), alla luce delle giustificazioni addotte dal Municipio a sostegno del rilascio del permesso a titolo precario/provvisorio, con cui il Governo non si sarebbe confrontato limitandosi a scomodare una planimetria, ledendo il suo obbligo di motivazione.
F. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione richiama le precedenti prese di posizione, senza formulare osservazioni. Il Municipio postula il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, in appresso. CO 1 e CO 2 sono invece rimasti silenti.
G. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dei ricorrenti a presentare una replica (cfr. scritto del 28 febbraio 2023).
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. In concreto, contrariamente a quanto eccepisce la parte ricorrente, il Governo non ha modificato la decisione impugnata a suo danno, oltrepassando le sue domande di giudizio. In realtà, la precedente istanza ha accolto - ma solo in minima parte - la richiesta degli insorgenti di annullare la licenza provvisoria, e meglio limitatamente alla clausola relativa al rilascio a titolo provvisorio (e/o precario), che essi stessi avevano espressamente contestato ritenendola illegale (cfr. ricorso ad punto 2 e petitum, pag. 2 e 3). La censura ricorsuale relativa alla reformatio in peius senza preventivamente permettergli di esercitare il loro diritto di essere sentite va di conseguenza respinta, siccome infondata.
3.2. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione, cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost., che comprende vari aspetti tra cui il diritto a una decisione motivata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente quando la parte interessata è messa in condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi alle sole circostanze che appaiono rilevanti per il giudizio in quanto atte a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2, 138 I 232 consid. 5, 137 II 266 consid. 3, 134 I 83 consid. 4.1). Inoltre, sempre che ciò non ne ostacoli troppo la comprensione, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2).
3.3. Nella fattispecie, come già accennato, il Governo ha stabilito che la procedura riguardante il ricorso dei qui insorgenti, attinente alla sistemazione dell'angolo nord-ovest del sedime (EDI.2020.107), non era correlata a quella in oggetto. Ha in particolare ritenuto che ciò risultava chiaramente dalla planimetria STC 4207/2021 del 4 febbraio 2021: il giardino antistante l'appartamento dei resistenti, dove sono in parte già stati realizzati i lavori di sistemazione del terreno oggetto della notifica (parzialmente a posteriori) in esame, ha rilevato, è ubicato a est, verso la strada comunale, mentre l'altra procedura pendente è circoscritta alla sistemazione dell'angolo nord ovest del mappale. Ora, manifesto è anzitutto che con tale argomentazione il Governo ha rifiutato di sospendere il procedimento in attesa dell'esito della parallela procedura di cui si è detto in narrativa (consid. B), come richiesto nel gravame. Da questo profilo, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, il giudizio risulta sufficientemente motivato e l'ha senz'altro posta in condizione di poterlo impugnare con cognizione di causa. Sennonché, nel suo gravame quest'ultima non si confronta con le spiegazioni addotte dal Governo, limitandosi a rimproverargli di aver scomodato una planimetria della procedura ricorsuale parallela [in realtà agli atti: cfr. incarto municipale, allegato 3.2] e di non essersi pronunciato sugli argomenti addotti dal Municipio per giustificare il rilascio del permesso a titolo provvisorio. Così facendo, non spiega tuttavia perché la presente procedura inerente alla sistemazione esterna a nord-est - sebbene interessi una porzione del fondo diversa da quella toccata dal procedimento relativo al fronte nord-ovest - non potesse seguire il suo corso, come invero già concluso dall'Esecutivo comunale (per gli stessi motivi, cfr. decisione dell'8 febbraio 2021, pag. 2 in fine). È ben vero che il Municipio - nel motivare la clausola di provvisorietà e/o precario (o condizione risolutiva, cfr. sua risposta in questa sede, pag. 5) - ha indicato che a maggiore tutela del diritto pubblico in relazione al ricorso EDI.2020.107 il permesso era concesso a titolo precario fintanto che l'autorità superiore non si sarà espressa in merito al ricorso e che qualora il Consiglio di Stato imponga delle modifiche l'istante in licenza sarà tenuta a conformarvisi senza indugio, previo ordine municipale. Resta il fatto che non è dato di vedere in che modo l'esito di tale procedimento possa concretamente incidere su quello in oggetto. La notifica di costruzione alla base della presente procedura riguarda in effetti solo la sistemazione del terreno a nord-est (non la sanatoria di eventuali sorpassi d'altezza dell'edificio, che peraltro - al di là dell'errore di riporto delle sezioni ufficiali nei piani del 2018 - appare essenzialmente essere stato posizionato conformemente al progetto approvato, cfr. STA 52.2022.394 di data odierna consid. 3.3). A maggior ragione s'impone questa conclusione, considerando che nell'impugnativa la parte ricorrente non solleva obiezioni di merito, e segnatamente non adduce alcun impedimento di diritto pubblico che si opporrebbe all'esecuzione della sistemazione esterna in quanto tale, né contesta il giudizio impugnato che l'ha ritenuta conforme alle NAPR. Anche su questo punto, il giudizio impugnato resiste quindi alle sommarie critiche ricorsuali.
4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli insorgenti, soccombenti. Gli stessi sono inoltre tenuti a rifondere al Comune, che non dispone di un servizio giuridico e si è avvalso dell'assistenza di un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrente, resta interamente a loro carico, in solido. Gli stessi sono tenuti a rifondere al Comune di Monteceneri l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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