AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.115
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00115 DP 89/94 leo
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 1994 del
Comune di __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 2 marzo 1995 del Consiglio di Stato (n. 1678) che respinge l'istanza di revisione presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 novembre 1995 (n. 10215) con cui lo stesso Consiglio di Stato ha annullato la sanzione pecuniaria inflitta dal municipio di __________ alla __________ per abusi edilizi;
viste le risposte:
29 marzo 1994 del Consiglio di Stato;
8 aprile 1994 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 28 agosto 1990 il municipio di __________ ha rilasciato alla __________ il permesso di costruire sulla part. no. __________ RFD uno stabile a destinazione mista residenziale
B. Il 22 settembre 1992 l'autorità comunale ha constatato che la beneficiaria del permesso si era scostata dai piani approvati, realizzando un tetto piano, non arredato e non praticabile.
Il 15 gennaio 1993 il municipio di __________ ha respinto una domanda di costruzione presentata dalla __________ per sanare la difformità lastricando le superfici antistanti le uscite dei corpi scale che sporgono oltre il livello del tetto.
Con giudizio 21 aprile 1993 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego del permesso in sanatoria, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________. Su ricorso di quest'ultima, il Tribunale cantonale amministrativo ha riformato la decisione municipale di rifiuto della licenza, sostituendola con un provvedimento di salvaguardia della pianificazione retto dall'art. 66 LALPT (STA 29.7.1993 in re G.A. e comune di V.). In sostanza, questo Tribunale ha ritenuto che la domanda non potesse essere definitivamente evasa, poiché la norma disattesa non era ancora stata approvata da parte del Consiglio di Stato.
C. Constata l'impossibilità di rettificare la violazione del diritto edilizio posta in essere dalla resistente, il 29 settembre 1993 il municipio di __________ ha condannato quest'ultima al pagamento di una sanzione pecuniaria di fr. 388'500.--, pari al 150 % del vantaggio economico ritratto dalla proprietaria dello stabile attraverso un'edificazione non conforme al progetto approvato.
Contro questo provvedimento la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, contestando, fra l'altro, l'applicabilità dell'art. 43 NAPR, non ancora entrato in vigore.
D. Il 24 novembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________, conferendo quindi piena vigenza alle disposizioni di cui si è detto sopra.
E. Sei giorni più tardi, lo stesso Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della __________, annullando la controversa sanzione pecuniaria, in quanto fondata su disposizioni che, a suo avviso, non erano ancora entrate in vigore.
F. Il 17 dicembre 1993, il comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rivedere il giudizio, tenendo conto dell'approvazione del PR intervenuta prima della sua emanazione ed erroneamente ignorata.
G. Con giudizio 2 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revisione, ritenendo che l'intervenuta approvazione delle NAPR non giustificasse una diversa conclusione, poiché al momento dell'esecuzione dei lavori le norme in oggetto non erano comunque applicabili.
H. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla precedente risoluzione governativa, con conseguente ripristino della sanzione pecuniaria in contestazione.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rileva anzitutto che la rilasciataria della licenza ha potuto edificare beneficiando dell'aumento degli indici introdotto dal nuovo PR. Sarebbe quindi malvenuta ad eccepire l'applicabilità delle norme relative all'arredo ed alla sistemazione del tetto.
La violazione, commessa in malafede, sussisterebbe comunque, poiché l'art. 52 LE dichiara applicabile il nuovo diritto alle opere abusive ed alle contravvenzioni non ancora decise dalle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso.
Avendo il Consiglio di Stato erroneamente omesso di tener conto dell'entrata in vigore del nuovo PR, l'istanza di revisione avrebbe dovuto essere accolta.
I. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________ che, ricordata la natura straordinaria del rimedio della revisione, nega che l'approvazione del PR ignorata dal Consiglio di Stato possa essere considerata alla stregua di un fatto risultante dagli atti.
considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura della vertenza, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). L'esperimento di un tentativo di conciliazione non si giustifica.
L'istanza di revisione, soggiunge l'art. 36 PAmm, deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni dall'intimazione della decisione nei casi retti dalle lett. a e b dell'art. 35 PAmm, rispettivamente entro lo stesso termine dalla scoperta del motivo di revisione nei casi previsti dalle lett. c e d della medesima norma.
La revisione è un mezzo di impugnazione straordinario, non devolutivo e non sospensivo. Per principio, esso è proponibile soltanto contro decisioni cresciute in giudicato formale, ovvero non impugnabili attraverso rimedi ordinari (cfr. art. 66 cpv. 2 PA; DTF 111 Ib 210, Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N. 43 B IV c; Rhinow Krähenmann, ibidem). La revisione è quindi esclusa nei casi in cui i motivi invocati possono essere fatti valere impugnando la decisione davanti all'istanza di ricorso (DTF 77 I 241 seg.).
2.1. Il motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm è dato quando l'autorità ha omesso, per inavvertenza (1), di apprezzare fatti (2), risultanti dagli atti (3) e rilevanti per il giudizio (4).
Fatti sono tutte le circostanze che concorrono a determinare la fattispecie (cfr. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al TF, in Festschrift für H. Guldener, Zurigo 1973, pag. 91 seg.).
Per giustificare una revisione, i fatti devono inoltre risultare dagli atti. Devono quindi emergere dal complesso dell'incarto. Non devono provenire dall'esterno.
Non tutti i fatti ignorati dall'autorità decidente danno poi luogo a revisione. La revisione è data soltanto se l'autorità ha omesso di considerare fatti rilevanti per il giudizio, ovvero fatti suscettibili di modificare le conclusioni alle quali è pervenuta.
Il mancato apprezzamento deve infine essere dovuto a svista, ossia a disattenzione involontaria.
2.2. Il motivo di revisione retto dall'art. 35 lett. d PAmm presuppone invece che l'istante abbia scoperto, dopo la decisione, fatti o prove (1) rilevanti o prove decisive (2), che non aveva potuto fornire (3) senza sua colpa (4) nella procedura precedente.
Anche questo motivo di revisione è dato soltanto se vengono alla luce fatti o prove rilevanti per il giudizio, ossia suscettibili di modificare le conclusioni tratte dall'autorità. La revisione non è invece ammessa per correggere errori nell'applicazione del diritto o per imporre una diversa tesi giuridica (RDAT 1980 N. 62; Rhinow Krähenmann, op. cit., N 43 B IV a; Scolari, Diritto amministrativo vol. I N. 306 pag. 178).
Nuovi sono poi soltanto quei fatti che già si erano verificati al momento in cui potevano ancora essere allegati nella procedura precedente, ma che non sono stati addotti, perché la parte interessata, pur facendo uso della necessaria diligenza, non ne era a conoscenza o non aveva motivo di farli valere (Forni, op. cit., pag. 98 seg.; Rhinow, Oeffentliches Prozessrecht, pag. 240 N 1132; Kölz-Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 189, N 321 seg.).
Non v'è invero chi non veda come l'insorgente avrebbe potuto far valere il motivo di revisione di cui si prevale, inoltrando ricorso davanti a questo Tribunale contro la decisione 30 novembre 1993 del Consiglio di Stato.
Già per questo motivo la decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di revisione merita di essere confermata.
Ma il ricorso va respinto anche perché non è dato alcun motivo di revisione.
Che non ricorrano gli estremi dell'art. 35 lett. b PAmm è evidente: l'approvazione del PR di __________ intervenuta pochi giorni prima del giudizio dedotto in revisione non costituisce invero un fatto risultante dagli atti. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario.
Ma tale evento non integra nemmeno i presupposti dell'art. 35 lett. d PAmm.
L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato costituisce in effetti soltanto una modifica del diritto eventualmente applicabile. La disattenzione rimproverata al Consiglio di Stato dagli istanti in revisione va quindi semmai configurata come una violazione del diritto discendente da un'erronea applicazione della legge. Non integra di conseguenza gli estremi di una violazione del diritto dovuta ad un accertamento inesatto dei fatti rilevanti per il giudizio. Anche per questo motivo, stante che il rimedio della revisione è dato soltanto in caso di accertamento erroneo o incompleto della fattispecie e non anche in caso di mancata od erronea applicazione della legge, l'istanza in esame andava quindi respinta siccome improponibile (cfr. Gygi, Verwaltungsrecht, pag. 309 e rimandi).
Dato che il comune e per esso il municipio non è insorto in difesa di suoi interessi pecuniari, ma come titolare dell'azione di ripristino, rispettivamente della sanzione a quest'ultima surrogata, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 45, 57 LE, 3, 18, 28, 31, 35, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.
Il ricorrente rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) alla resistente a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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