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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.196
Data decisione, Autorità: 03.12.2024, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali
Incarto n. 80.2024.196
Lugano 3 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 settembre 2024 contro la decisione del 29 agosto 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
non avendo RI 1, nonostante il richiamo dell’RS 1, inoltrato il rendiconto relativo alla trattenuta d’imposta alla fonte per il primo trimestre del 2023, con decisione del 25 maggio 2023 l’autorità fiscale lo ha formalmente diffidato, ponendo a suo carico una tassa di diffida di fr. 50.--;
il 2 agosto 2024 è stato notificato al rappresentante della società un precetto esecutivo per l’importo insoluto di fr. 50.-- oltre spese;
il 19 agosto 2024, la RI 1 si è rivolta all’RS 1 chiedendo “l’annullamento” dell’esecuzione e la relativa conferma da parte dell’__________;
con decisione del 29 agosto 2024, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto l’annullamento della tassa di diffida e la restituzione delle spese esecutive, argomentando in particolare di aver telefonato il 31 maggio 2023 all’autorità fiscale la quale, a seguito dei suoi chiarimenti, gli avrebbe indicato come agire e di considerare nulla la diffida ricevuta. A fronte di tale colloquio telefonico a torto l’RS 1 avrebbe quindi considerato tardivo il suo reclamo;
con osservazioni del 29 ottobre 2024 l’RS 1 ha proposto di respingere il ricorso.
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
nella fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato dal contribuente 19 agosto 2024 in quanto interposto dopo la scadenza dei termini d’impugnazione;
lo scritto del 19 agosto 2024 è stato in effetti considerato reclamo contro la decisione del 25 agosto 2023, benché la società contribuente si sia limitata a chiedere “l’annullamento” dell’atto esecutivo e non della tassa di diffida;
secondo l’art. 120 cpv. 2 LT (per analogia, l’art. 124 cpv. 3 LIFD), il contribuente che omette di inviare i conteggi d’imposta, che presenta conteggi incompleti o che li inoltra in maniera non conforme, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245);
la legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 120 cpv. 2 LT in fine);
l’art. 5 del Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria del 2 dicembre 2020 (RFLT; RL 640.120), stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte, viene percepita una tassa di fr. 50.--;
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo per iscritto all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 120 cpv. 3 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all’art. 120 cpv. 3 LT;
per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile;
nella fattispecie, il 25 maggio 2023 alla contribuente è stata trasmessa una diffida per il mancato inoltro del rendiconto relativo alla trattenuta d’imposta alla fonte per il primo trimestre 2023;
il termine di trenta giorni è cominciato a decorrere al più tardi il 1° giugno 2023, ovvero l’indomani del giorno in cui l’amministratore unico della contribuente, AA 1, ha contattato telefonicamente l’RS 1 in merito al citato provvedimento;
lo stesso era pertanto ampiamente scaduto il 19 agosto 2024, giorno in cui il ricorrente ha interposto reclamo, sicché l’RS 1 non poteva che dichiararlo irricevibile;
ininfluente risulta al riguardo la circostanza che il 31 maggio 2023 AA 1 abbia contattato telefonicamente l’RS 1 “per scusarsi della dimenticanza”, atto che in tutta evidenza non adempie i requisiti di forma del reclamo previsti dalla legge (art. 206 cpv. 1 LT, applicabile anche al reclamo contro la diffida per effetto del rinvio dell’art. 120 cpv. 3 LT);
anche volendo ammettere che la ricorrente si sia effettivamente rivolta all’autorità fiscale per il tramite del proprio amministratore unico non appena ricevuta la decisione, non ricevendo alcuna nuova decisione che annullasse quella precedente, avrebbe dovuto interessarsi nuovamente alla questione, non lasciando trascorrere il termine entro il quale presentare reclamo;
la contribuente non ha del resto invocato alcun motivo di restituzione del termine di reclamo;
l’art. 192 cpv. 1 e 5 LT precisa a tale riguardo che quest’ultimo, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante;
in queste circostanze la decisione dell’RS 1, che ha dichiarato irricevibile il reclamo, appare ineccepibile;
ne discende che il ricorso è pertanto respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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