AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2023.460
Data decisione, Autorità: 31.12.2024, TRAM
Titolo: Opposizione ad un progetto stradale (art. 20 Lstr)
Incarto n. 52.2023.460
Lugano 31 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Sonja Dobrijevic
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di
RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 patrocinati da: PA 1
Contro
la risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato che, in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata dagli insorgenti, conferma, fatta eccezione del dispositivo n. 2, la decisione del 22 febbraio 2022 con cui il Municipio di Novazzano approva il progetto stradale relativo il riscatto e la sistemazione di via __________;
ritenuto, in fatto
che il Municipio di Novazzano ha disposto la pubblicazione dal 30 giugno al 31 agosto 2021 del progetto stradale per il riscatto e la sistemazione di via __________, strada di servizio secondo il piano regolatore, che funge d'accesso alle due zone edificabili di __________ e alle aree agricole retrostanti, situate nel parco della __________;
che essa verrà realizzata essenzialmente in corrispondenza del mapp. 6__________, di proprietà coattiva di fondi di pertinenza (tra gli altri) di RI 1, RI 2, RI 3, RI 4 e CO 1; il mapp. 6__________ detiene a sua volta in proprietà coattiva il mapp. 7__________; sui fondi è previsto il passaggio di una ciclopista d'importanza regionale (Stabio-Novazzano-Chiasso);
che, in estrema sintesi, l'intervento consiste nel riscatto della strada privata e nella sua asfaltatura, con (dove necessario) adattamento del calibro e la realizzazione di una piazzola di scambio; essa terminerà al margine sud-est del mapp. 1__________, sul mapp. __________8 di CO 1, dove verrà ricavata la piazza di giro;
che nel termine di pubblicazione sono giunte le opposizioni di CO 1, da un lato, e di RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, dall'altro;
che, in particolare, questi ultimi hanno domandato l'ampliamento dell'espropriazione a tutta la superficie dei fondi di proprietà degli opponenti toccati dal tracciato da via __________ a via alla __________;
che il 22 febbraio 2022 il Municipio di Novazzano ha approvato il progetto; l'opposizione presentata da CO 1 è stata parzialmente accolta (dispositivo n. 2) e l'espropriazione estesa all'intero mapp. 6__________ (compreso dunque la porzione di 70 m2 posta oltre la piazza di giro); le ulteriori richieste degli opponenti sono state disattese;
che il 29 marzo 2022, con separati analoghi ricorsi, RI 1 e RI 2, rispettivamente RI 3 e RI 4 sono insorti davanti al Consiglio di Stato avverso la decisione municipale appena descritta, postulando in ordine la sospensione della procedura di approvazione in attesa della risoluzione delle controversie relative alla realizzazione di due tratte della citata ciclopista; nel merito hanno chiesto
nel caso l'opposizione alla pista ciclabile fosse stata accolta, la non approvazione del progetto stradale contestato,
nel caso l'opposizione fosse stata respinta, la trasmissione degli atti al Tribunale di espropriazione per i suoi incombenti;
che con risoluzione dell'8 novembre 2023 il Consiglio di Stato, negata la sospensione della procedura, ha parzialmente accolto i ricorsi presentati contro la decisione del Municipio, confermandola a eccezione del dispositivo n. 2; non occorre qui dettagliarne i motivi;
che con ricorso del 13 dicembre 2023, assistito da una replica, RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo domandando, in ordine, la sospensione della procedura sino a evasione dei ricorsi del 14 settembre 2022 (inc. n. 52.2022.280) e 15 febbraio 2023 (inc. n. 52.2023.58) da loro presentati davanti al medesimo Tribunale contro le tratte della citata pista ciclopedonale;
che nel merito essi chiedono che
nel caso il Tribunale accolga i citati ricorsi, il progetto stradale concernete il riscatto e la sistemazione di via __________ non sia approvato,
nel caso il Tribunale respinga i ricorsi, che gli atti siano trasmessi al Tribunale di espropriazione per i suoi incombenti;
che, per i motivi che si vedranno, non è qui necessario riportare i dettagli delle argomentazioni sollevate dagli insorgenti;
che CO 1 postula la reiezione del gravame, rinviando alle risposte da lui presentate davanti al Governo; il Comune domanda che il ricorso, in quanto ricevibile, sia respinto con argomenti che verranno discussi, ove necessario, in seguito; il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e la Divisione delle Costruzioni (Divisione), con argomenti di cui semmai si dirà in appresso, chiedono di disattendere l'impugnativa;
che il Tribunale ha informato le parti di riservarsi la possibilità di esaminare la legittimazione attiva dei qui insorgenti davanti al Consiglio di Stato, dando loro la possibilità di esprimersi; non essendo inoltre escluso che detto esame possa sfociare in una reformatio in peius, i ricorrenti sono stati resi attenti della possibilità di ritirare il ricorso;
che la Divisione non ha formulato osservazioni, il Comune si è limitato a precisare di ritenere che a essere irricevibile sarebbero i ricorsi di prima istanza, CO 1 è rimasto silente, mentre i ricorrenti si sono limitati a comunicare di mantenere l'impugnativa; le relative prese di posizione vengono intimate con il presente giudizio;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività del ricorso sono date dall'art. 35 cpv. 2 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100); la legittimazione attiva dei ricorrenti in questa sede è certa (art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100, applicabile grazie al combinato dei disposti 31 cpv. 1 e 25 Lstr);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria, per i motivi che si vedranno (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che la Lstr affida ai comuni e agli altri enti locali il compito di provvedere alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade che non sono di competenza del Cantone, come le strade di raccolta e di distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l'insieme dei fondi (art. 5 cpv. 1 Lstr);
che nel caso della costruzione di una strada pubblica da parte di un comune, la procedura di approvazione del progetto stradale comunale (art. 30 segg. Lstr) sostituisce quella usuale del rilascio del permesso di costruzione (RDAT II-1993 n. 36 consid. 6.2.);
che giusta l'art. 30 cpv. 1 Lstr, approvati i crediti necessari e i relativi piani di finanziamento, l'esecutivo comunale dà avvio alla procedura d'approvazione del progetto stradale comunale;
che il progetto stradale deve indicare, tra l'altro, il tracciato della strada, l'assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi (art. 10 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 3 Lstr);
che l'importante revisione della Lstr del 12 aprile 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha integrato nell'iter di approvazione del progetto stradale la fase di pubblicazione degli atti, di notificazione delle pretese e di evasione delle contestazioni prevista dalla legge d'espropriazione dell'8 marzo 1971 (Lespr; RL 710.100; cfr. il relativo messaggio 11 febbraio 2003 [n. 5361], in: RVGC, anno parlamentare 2005-2006, vol. 8, pag. 4135 segg., 4157 seg.);
che per questo motivo il progetto stradale dev'essere accompagnato, tra l'altro, da una relazione sull'opera, da un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall'espropriazione e l'eventuale rettifica dei confini, da una tabella d'espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriati, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell'espropriazione, le offerte d'indennità (art. 17 cpv. 1 lett. a-d Lstr in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 3 Lstr, corrispondenti all'art. 21 Lespr);
che l'art. 31 cpv. 1 Lstr pone il principio secondo il quale, oltre a quanto stabilito dagli articoli da 32 a 35, si applicano per analogia gli articoli 16 cpv. 2 e 3 e da 18 a 26; il municipio, prosegue la norma (cpv. 2), sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro attribuite dagli art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima frase e cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2;
che il municipio pubblica il progetto per trenta giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza (art. 32 cpv. 1);
che nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale, atteso che chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura; per essere ricevibile, l'opposizione deve indicare il motivo del contrasto col diritto applicabile (art. 20 cpv. 1-3 Lstr);
che, inoltre, entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni al diritto d'espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei piani, d'ampliamento dell'espropriazione e d'indennità (art. 21 cpv. 1 Lstr);
che la procedura del progetto stradale comunale ha come obiettivo l'attuazione del piano in un singolo caso; di conseguenza, le autorità (di approvazione o di ricorso) sono in primo luogo chiamate a verificarne la conformità con il piano regolatore (RDAT II-1993 loc. cit.);
che il progetto è approvato dal Municipio, al quale spetta anche la competenza di evadere le domande di modifica dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr);
che quando l'acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura d'approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d'espropriazione ai sensi della Lespr; vengono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1 Lespr);
che, in concreto, va subito disattesa la domanda di sospendere la procedura in ordine sino all'evasione dei ricorsi relativi ai progetti stradali per la realizzazione della pista ciclabile; come si vedrà l'esito di queste impugnative non influenza il destino della presente procedura;
che per poter impugnare la decisione con cui il Municipio ha approvato il progetto stradale, i ricorrenti avrebbero, come visto, dovuto inoltrare un'opposizione motivata, che indicasse il contrasto del progetto con il diritto applicabile;
che a discapito di quanto indicato nel suo titolo, l'atto del 25 agosto 2021 degli insorgenti non adempie ai citati requisiti;
che essi, infatti, si sono limitati a postulare l'ampliamento dell'espropriazione (domanda n. 1) e reclamare un'indennità espropriativa di fr. 28 il m2 agli usuali interessi; temi che esulavano dalla procedura di ricorso che hanno avviato, attenendo invece a quella espropriativa;
che a sostegno della loro domanda gli opponenti hanno poi (coerentemente) invocato l'art. 5 cpv. 1 Lespr, omettendo tuttavia di confrontarsi con il progetto stradale, indicando le ragioni per le quali esso non poteva essere approvato, senza neppure postulare un simile esito;
che, in difetto di una valida opposizione al progetto stradale, il Governo non doveva entrare nel merito del ricorso, che avrebbe dovuto invece dichiarare d'acchito irricevibile;
che, come preannunciato dalla Corte, è dunque giocoforza riformare la decisione impugnata in questo senso, ciò che comporta anche la necessità di ridefinire gli oneri processuali di prima sede, ponendo la tassa di giustizia interamente in capo ai ricorrenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), i quali sono inoltre tenuti a versare un'indennità per ripetibili al Comune, patrocinato e sprovvisto di servizio giuridico (art. 49 cpv. 2 LPAmm);
che non possono invece essere riconosciute ripetibili in favore di CO 1, avvocato che ha agito in causa propria (cfr. fra tante: STA 52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2.);
che in merito al dispositivo n. 2 della decisione municipale va comunque rilevato che la questione dell'estensione dell'espropriazione all'intero mapp. 6__________ non doveva essere decisa dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, poiché pure essa si configura in realtà quale domanda di ampliamento dell'espropriazione e attiene, come a ragione aveva indicato il Municipio nella decisione di approvazione, alla fase di acquisizione dei fondi;
che il ricorso è quindi evaso nel senso appena spiegato; la tassa di giustizia viene accollata agli insorgenti, soccombenti, i quali sono tenuti a versare un'indennità per ripetibili al Comune, ma non ad CO 1, in forza dei motivi appena addotti in relazione agli oneri processuali di prima istanza.
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza la risoluzione dell'8 novembre 2023 (n. 5228) del Consiglio di Stato è così riformulata:
I ricorsi sono irricevibili.
La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno complessivamente fr. 1'200.- per ripetibili al Comune di Novazzano.
Invariato.
Invariato.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dagli insorgenti, resta a loro carico. Essi rifonderanno pari importo per ripetibili al Comune di Novazzano.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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