AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.308
Data decisione, Autorità: 18.02.2025, TRAM
Titolo: Dipendente cantonale. Nomina
Incarto n. 52.2024.308
Lugano 18 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 26 giugno 2024 (n. 3194) del Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale direttore a tempo parziale (60%) presso la Divisione della cultura e degli studi universitari e lo ha attribuito alla Pinacoteca cantonale Giovanni Züst a Rancate;
ritenuto, in fatto
A. Il 2 maggio 2024 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un/a direttore/trice della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate (FU n. 85 del 2 maggio 2024, pag. 4). Il bando di concorso indicava i seguenti compiti e requisiti.
Compiti:
pianificare e realizzare le attività nei diversi campi di competenza, in particolare proporre due esposizioni all'anno, una che valorizzi la collezione; una che valorizzi il periodo storico culturale e artistico fra Cinquecento e Ottocento attraverso percorsi tematici
curare ricerche e pubblicazioni nell'ambito delle tematiche proprie alla Pinacoteca
elaborare una politica coerente di raccolta, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale della Pinacoteca
promuovere le attività della Pinacoteca e sviluppare le attività di mediazione culturale
supportare lo sviluppo di collaborazioni e sinergie con la Divisione della cultura e degli studi universitari e i suoi Istituti, come pure con reti tematiche regionali, cantonali e nazionali
gestione amministrativa e del personale
a partire dal 2026 gestione e contatti con gli architetti per la ristrutturazione della Pinacoteca
Requisiti:
titolo accademico completo (master
conoscenze delle lingue ufficiali
a titolo preferenziale: curatela nominativa di mostre con catalogo pubblicato; esperienza di almeno tre anni in posizione analoga.
B. a. Per quanto qui interessa, al concorso hanno partecipatoRI 1 e CO 1. Dopo valutazione delle candidature, il Consiglio di Stato, con decisione del 28 giugno 2024, ha nominato CO 1.
b. A RI 1 è stato comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata. La richiesta del candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di valutare l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione delle risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati. L'autorità gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura e di quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.
C. Contro la predetta decisione RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al Governo per nuova decisione. Eccepisce la violazione del proprio diritto di essere sentito, sia per carenza di motivazione della decisione impugnata sia per il mancato accesso agli atti del concorso.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia. Osserva innanzitutto che ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe da considerarsi sanata dinanzi al Tribunale, avendo essa versato agli atti i dossiers di candidatura del ricorrente e del candidato nominato e fornito motivazioni dettagliate sul confronto degli stessi. Precisa quindi che, considerato il momento particolare nello sviluppo della Pinacoteca e la necessità di configurare le modalità operative e gestionali più adeguate per assicurare il futuro dell'Istituto, CO 1, data la sua esperienza professionale, è risultato il candidato più idoneo ad assumere la direzione dello stesso.
E. Con la replica il ricorrente, avuto accesso al dossier di candidatura di CO 1, contesta che il profilo di quest'ultimo possa essergli preferito. Innanzitutto, l'esperienza in ambito gestionale declamata dall'Autorità di nomina non sarebbe adeguatamente documentata. In secondo luogo, la laurea in storia dell'arte in possesso del ricorrente sarebbe più attinente all'ambito disciplinare a cui pertengono le collezioni del museo rispetto a quella in scienze dei beni culturali di cui dispone il candidato assunto. Titolo di studio, questo, che nemmeno risponderebbe ai requisiti del bando di concorso, non potendo essere equiparato a una laurea completa (bachelor + master), ma solo a un bachelor. D'altro canto, il master di I livello in formatori interculturali di lingua italiana per stranieri in possesso di CO 1 è un corso di perfezionamento scientifico, ma non corrisponde al master atto a completare una formazione universitaria come quello dell'ordinamento universitario svizzero. Oltretutto, la disciplina studiata non sarebbe per nulla affine alla storia dell'arte. L'insorgente vanterebbe inoltre 51 esposizioni di cui 45 con catalogo pubblicato, contro le 11 di CO 1.
F. Con le rispettive dupliche, la Sezione delle risorse umane e CO 1 ribadiscono le proprie tesi. Osservano inoltre che il percorso di studi di quest'ultimo è particolarmente adatto per la funzione messa a concorso. Ritengono infatti che questo sia più affine a quanto richiesto dal bando di concorso rispetto alla laurea in lettere del ricorrente.
G. Alla triplica spontanea dell'insorgente ha fatto seguito un'ulteriore presa di posizione delle controparti. Dei contenuti di questo scambio di scritti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. Potendosi ritenere esaurito lo scambio di scritti, la quintuplica del 4 dicembre 2024 del ricorrente viene estromessa dall'incarto senza intimazione alle parti.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti dalle parti.
2.1. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2. Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito a pubblico concorso possono anche essere motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag. 348 n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 411). La motivazione deve comunque fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare eventuali contestazioni. La semplice comunicazione dell'esito negativo del concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT I-1993 n. 17).
2.3. La violazione dell'obbligo di motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali carenze di motivazione possono comunque essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n. 43).
2.4. Nel caso concreto, l'Autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta dell'insorgente, l'Autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione del profilo del candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera efficace. Come recentemente stabilito dal Tribunale, non può essere tutelata la prassi dell'Amministrazione cantonale, che costringe di fatto i candidati scartati a introdurre ricorso per ottenere questa informazione basilare e determinante per la valutazione del buon fondamento della scelta operata dall'autorità di nomina (STA 52.2024.92 del 6 novembre 2024 consid. 2.4). Per contro, atteso che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di assunzione, il riassunto della valutazione delle due candidature comunicato al ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione alla tutela del diritto di essere sentito. Avendo l'Autorità fornito il nominativo della persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato, posto che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al committente affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si tradurrebbe in un inutile esercizio di stile.
3.1. La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto può essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto dev'essere motivato e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui esame è stato negato a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 2).
3.2. Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in: Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati (art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9 maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478 seg.). Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni), il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet, op. cit., n. 506 seg.).
3.3. Nel caso concreto, l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di contestarla. Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in capo a CO 1 a mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'Autorità sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.
Occorre quindi concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1. Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio modo di esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. La questione non merita ulteriore approfondimento dal momento che il ricorso va comunque accolto nel merito.
4.2. Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3 consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento, l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag. 59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).
5.1. L'autorità di nomina ha fornito la seguente valutazione dei candidati.
CO 1
(…) presenta le competenze e l'esperienza richieste per la funzione e una convincente motivazione personale. Attivo da oltre 15 anni in ambito museale, nella sua funzione attuale (…) sviluppa il piano quinquennale delle esposizioni, svolge e coordina le attività di ricerca, cura mostre e pubblicazioni e assicura la gestione finanziaria. Nel corso del primo colloquio ha focalizzato l'attenzione sulla collezione quale possibile fonte di ricerche e collaborazioni con altri musei, università e rete di storici dell'arte. Un altro punto giudicato positivamente dalla commissione è la pluridisciplinarità nell'approccio ai contenuti della Pinacoteca.
Al secondo colloquio, il candidato ha risposto al tema relativo alle attività da condurre durante il periodo della ristrutturazione, chiusura e riapertura dell'istituto con una riflessione su quattro assi fondamentali: collezione, pubblico, sostenibilità, risorse umane. Con la propria presentazione [CO 1] ha espresso un approccio in linea con i concetti e i metodi della museologia attuale e dei mutamenti in atto nel rapporto con il pubblico, in accordo con le riflessioni condotte dal Consiglio Internazionale dei Musei ICOM. La commissione ha apprezzato l'attenzione espressa dal candidato nei confronti delle problematiche legate alla gestione del personale dell'istituto e del clima nell'ambiente di lavoro. Considerata la fase complessa dello sviluppo della Pinacoteca Züst, la commissione è convinta che le qualità professionali e personali di [CO 1] siano le più idonee per assumere la Direzione dell'Istituto. Alla domanda in merito alla percentuale del 60% per il posto di direzione, il candidato conferma il proprio interesse.
RI 1
RI 1 nel primo colloquio evidenzia il proprio interesse per il patrimonio artistico cantonale e per la Pinacoteca Züst quale unica istituzione esclusivamente cantonale. Fra le indicazioni emerse nel corso del colloquio, va rilevata l'intenzione del candidato di favorire la scoperta di figure meno note presenti nella collezione, lo sviluppo di progetti di esposizioni tematiche e un'attenzione al tema dell'emigrazione artistica e delle maestranze ticinesi.
Nel secondo colloquio, RI 1 illustra le proprie idee per affrontare il periodo di chiusura dell'istituto per permettere i lavori di ristrutturazione, ipotizzando uno sviluppo della comunicazione tramite i social media per mantenere la presenza della __________ anche nel periodo di chiusura al pubblico. Per la riapertura proporrebbe una mostra dedicata al Barocco in Ticino. Come aveva già accennato nel primo colloquio, il candidato sottolinea la necessità di una riattualizzazione delle modalità dell'offerta museale per poter raggiungere adeguatamente il pubblico.
In conclusione dell'incontro la commissione evidenzia la necessità di poter garantire una proficua collaborazione con gli altri istituti ticinesi e alla domanda rivolta dalla Direttrice della Divisione in merito ai rapporti tenuti con la Sezione della logistica dell'amministrazione cantonale in occasione della ristrutturazione di __________, egli ribadisce di aver agito nell'interesse dell'istituzione.
5.2. Il bando di concorso richiedeva un titolo di studio accademico completo in storia dell'arte o materie affini (cfr. supra, consid. A).
Sia l'Autorità di nomina sia il candidato nominato sostengono che quest'ultimo dispone dei requisiti formali imposti dal bando in punto alla formazione. Malgrado le circostanziate critiche dell'insorgente a questo proposito, essi non si premurano tuttavia di dimostrare che i diplomi esibiti da CO 1 corrispondano al livello richiesto dal bando di concorso. In particolare, non è dato di sapere se l'autorità abbia considerato il Master di I livello in formatori interculturali di lingua italiana per stranieri equivalente a un diploma che, in aggiunta al bachelor, è idoneo a completare un percorso di studi accademici. Ciò che appare dubbio già a una semplice consultazione del sito internet dell'Università __________, da cui emerge che si tratta di un corso della durata di un anno, impartito online, che dà diritto a 60 crediti (cfr. <> sotto Formazione/offerta formativa/master/Filis - Formatori interculturali di lingua italiana per stranieri - XIV edizione online [consultato il 10 febbraio 2025]).
L'Autorità di nomina non sembra nemmeno aver valutato l'affinità dell'ambito in cui è stato conseguito tale diploma con la storia dell'arte, altro aspetto che a prima vista non sembra essere dato.
Occorre piuttosto rilevare che essa non ha esaminato accuratamente i dossiers dei due candidati in relazione alla loro formazione. In effetti, nulla traspare al proposito dal riassunto delle valutazioni sopra riportate. Solo in questa sede l'Autorità abbozza un confronto tra le due candidature sotto questo aspetto, sostenendo che gli studi del candidato assunto, in scienze dei beni e delle attività culturali, sarebbero più afferenti ai compiti di gestione museale rispetto alla laurea in lettere conseguita dal ricorrente, di cui non mette in ogni caso in dubbio l'idoneità ad assumere la funzione. Sennonché, quest'ultimo ha indicato sia nel suo curriculum vitae sia nella lettera di presentazione di disporre di un titolo di studio in storia dell'arte. Una verifica appena diligente della candidatura dell'insorgente avrebbe pertanto condotto l'Autorità di nomina a richiedergli spiegazioni in occasione del colloquio, durante il quale lo stesso avrebbe potuto esporre le ragioni per cui ritiene di vantare una laurea in storia dell'arte rilasciata dall'Università degli studi di __________, oltre a un titolo di livello universitario rilasciato dall'Accademia di belle arti di __________ a __________. Avrebbe potuto in particolare illustrare, come ha diffusamente fatto in questa sede con argomenti per nulla improbabili, le specificità del sistema formativo in vigore negli anni '90, quando ha iniziato il suo percorso di studi.
5.3. Da quanto precede, si deve concludere che il Consiglio di Stato ha omesso di accertare la conformità dei titoli di studio esibiti da CO 1 ai requisiti annunciati nel bando di concorso. Aspetto, quello del percorso di studi, che non è stato tenuto in considerazione nel confronto delle candidature, pur essendo senz'altro atto a concorrere - assieme ad altri, segnatamente l'esperienza professionale, l'attitudine e la motivazione - a determinare il profilo più competente e adatto ad assumere la funzione. Tali mancanze, inammissibili per qualsiasi procedura di assunzione nel posto pubblico, lo sono a maggior ragione nel caso della nomina di un funzionario dirigente presso la Divisione della cultura e degli studi universitari. Già per questi motivi, la decisione è pertanto insostenibile.
La tassa di giustizia è posta a carico dello Stato e del resistente secondo il reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili in assenza di parti vincenti patrocinate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione impugnata è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato e di CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 900.-) ciascuno.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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