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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.110
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00110 DP 190/95 leo
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 luglio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 luglio 1995 del Dipartimento delle istituzioni che nega all'insorgente il rilascio della licenza per il porto d'armi;
vista la risposta 23 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 27 febbraio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato ad __________ la licenza di porto d'armi non ritenendo soddisfatte le premesse esatte dalla legge per il suo rilascio;
che in particolare l'autorità dipartimentale ha ritenuto che l'attività di portavalori svolta dal richiedente in una piccola ditta di import-export del Mendrisiotto di cui é anche amministratore unico, non giustificasse il rilascio della richiesta licenza;
che il 19 maggio 1995 __________ ha presentato una nuova istanza sostenendo di avere il sospetto di venir pedinato e osservato durante i suoi spostamenti;
che con risoluzione 12 luglio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda non ritenendo sufficientemente attendibili le affermazioni dell'istante in punto "all'esistenza di un pericolo serio, tale da giustificare il rilascio di una licenza di porto d'armi";
che avverso la premessa pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che, in sostanza, l'insorgente ribadisce, sviluppandole, le medesime argomentazioni già sollevate senza successo dinanzi all'autorità di prima istanza;
che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone l'autorità dipartimentale senza formulare particolari considerazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 31 Larmi e può essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art.20 Larmi il richiedente della licenza di porto d'armi deve anzitutto motivare la propria domanda; in particolare, egli deve offrire una confacente dimostrazione della sussistenza di attuali e di accresciuti pericoli di attentati alla sua integrità fisica o ai suoi beni. In sostanza egli deve offrire la dimostrazione della presenza di un pericolo concreto e non solo ipotetico alla sua incolumità (cfr. RDAT 1977 N. 74);
che nel caso concreto il ricorrente, oltre a ribadire la pericolosità della sua attività di portavalori, afferma di avere il sospetto di venir pedinato ed osservato durante i suoi spostamenti;
che la predetta affermazione ricorsuale costituisce un fatto nuovo senz'altro rilevante ai fini del presente giudizio, ciò che giustifica un riesame della decisione precedentemente emanata dall'autorità dipartimentale;
che tuttavia quanto addotto dall'insorgente non é corroborato da alcun riscontro oggettivo (o indizio) tale da rendere almeno verosimile il proprio assunto;
che, in assenza di validi elementi probatori, il semplice sospetto del ricorrente di essere pedinato manifestamente non basta per sostanziare il paventato pericolo alla propria incolumità;
che ciò premesso, non essendo stato in grado l'insorgente di dimostrare la presenza di un pericolo concreto, condizione indispensabile per il rilascio del permesso di porto d'armi, la decisione dipartimentale di reiezione dell'istanza deve essere confermata e il ricorso respinto;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;
visti gli art. 20, 31 Larmi; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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