AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.108
Data decisione, Autorità: 23.12.2024, CDT
Titolo: Procedura: reclamo, termine, prova della notificazione della decisione, pagamento dei conguagli, irricevibile
Incarto n. 80.2024.108
Lugano 23 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di IC 2021-2022.
Fatti
A. RI 1, domiciliata nel Canton __________, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare nel comune di __________.
B. Con decisioni di tassazione dell’11 gennaio 2023 e dell’8 gennaio 2024, l’RS 1 (di seguito UT) notificava a RI 1 la tassazione IC 2021 commisurando il reddito imponibile in fr. 900.--, ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 128'100.--, rispettivamente la tassazione IC 2022 accertando un reddito imponibile di fr. 1'300.-- ed un reddito determinante per l’aliquota di fr. 123'800.--.
C. Con scritto del 20 maggio 2024 all’UT, la contribuente lamentava di aver “ricevuto da __________ l’accertamento fiscale definitivo per gli anni 2021 e 2022” dicendosi stupita che i costi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di __________ di sua proprietà non non fossero stati detratti “dalle autorità fiscali ticinesi” chiedendo di “riesaminare le circostanze”.
D. Con decisione su reclamo del 28 maggio 2024, l’UT dichiarava irricevibile l’impugnativa presentata da RI 1, siccome tardiva, poiché presentata oltre il termine di 30 giorni dall’intimazione delle decisioni di tassazione. Quanto da essa asserito non era sufficiente per sanare il vizio di forma. In aggiunta, l’UT indicava alla ricorrente che le spese di manutenzione effettive non erano state considerate in quanto non era stata allegata la relativa documentazione e che, ad ogni modo, l’autorità fiscale del cantone di domicilio non era vincolata dalla decisione emessa dal cantone di situazione dell’immobile al riguardo.
E. Con ricorso del 4 giugno 2024, RI 1 impugna la decisione dell’UT con la quale è stato dichiarato irricevibile il suo reclamo contro le decisioni di tassazioni IC 2021 e 2022. Nel gravame la ricorrente ribadisce la richiesta di detrarre i lavori di ristrutturazione dell’immobile di __________, adducendo come sia la prima volta che “devo presentare la dichiarazione dei redditi per due Cantoni” e di aver “presentato tutti i documenti in __________ e anche i documenti relativi alla conversione in __________” allegando le ricevute dei lavori di ristrutturazione. Sostiene quindi come il “socio”, comproprietario dell’immobile in questione in ragione del 50%, abbia ricevuto dall’UT “la scadenza del 6 giugno 2024” motivo per il quale “mi rivolgo ora direttamente a voi con la cortese richiesta di riesaminare il mio caso”.
F. Con osservazioni del 20 giugno 2024, l’UT rimanda alle motivazioni contenute nella decisione su reclamo, allegando i conteggi d’imposta da cui si evince come il 20 febbraio 2023 la contribuente abbia pagato il conguaglio dell’imposta cantonale e dell’imposta comunale del 2021, ed il 17 aprile 2024 quello dell’imposta comunale del 2022. Ciò a comprova dell’avvenuta intimazione delle rispettive decisioni di tassazione.
G. Con scritto del 19 novembre 2024, questa Camera ha quindi attribuito a RI 1 un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla questione della tempestività del suo reclamo e per valutare la possibilità di ritirare il ricorso. La contribuente tuttavia è rimasta silente.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla contribuente, giudicandolo intempestivo. Ne consegue che alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della decisione di tassazione, ma deve limitarsi a verificare se la decisione, con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, sia legittima.
L’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
L’art. 192 cpv. 1 e 5 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.2.
In concreto la decisione di tassazione IC 2021 dell’11 gennaio 2023, è stata notificata alla contribuente al più tardi il 20 febbraio 2023, data in cui ha effettuato il versamento del conguaglio per l’IC e per l’imposta comunale per tale periodo fiscale. La decisione di tassazione IC 2022, dell’8 gennaio 2024, le è invece stata notificata, al più tardi, il 17 aprile 2024, giorno in cui ha versato il conguaglio per l’imposta comunale 2022.
RI 1 ha consegnato il reclamo in esame alla Posta solo il 22 maggio 2024 (data del timbro postale), ovvero ben oltre il termine di 30 giorni per impugnare sia la decisione IC 2021 che la decisione IC 2022. D’altra parte nemmeno essa invoca alcun motivo di restituzione dei termini.
2.3.
Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, si rivela legittima e il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico della ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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