AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.218
Data decisione, Autorità: 06.12.2024, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, notificazione di una nuova decisione su reclamo che accoglie le richieste del ricorrente, ricorso privo d’oggetto, condizioni per porre la tassa di giustizia a carico del ricorrente
Incarto n. 80.2024.218
Lugano 6 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Nicola Respini (in sostituzione di Raffaele Guffi, ricusatosi), Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 novembre 2024 contro la decisione del 16 ottobre 2024 in materia di IC e IFD 2022.
Fatti
non avendo presentato la dichiarazione d’imposta 2022, l’avv. RI 1 è stato sottoposto a tassazione d’ufficio e, con decisione del 5 giugno 2024, l’RS 1 (UT) ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 275'200.– per l’IC ed in fr. 280’000.– per l’IFD;
con reclamo del 2 luglio 2024, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2022;
con decisione del 16 ottobre 2024, l’RS 1 ha accolto il reclamo del contribuente, riducendo il reddito imponibile a fr. 230'000.– per l’IC e fr. 233'500.– per l’IFD;
con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RI 1 postula la deduzione dal reddito imponibile dell’importo di fr. 155'312.–, corrispondente alle spese volte al risparmio d’energia e alla protezione dell’ambiente, non dedotte nel periodo fiscale 2020 ma riportabili al periodo fiscale 2022 secondo l’art. 31 cpv. 2bis LT;
con decisione del 27 novembre 2024, l’UT ha notificato al ricorrente una nuova decisione dopo reclamo, ammettendo in deduzione le spese di manutenzione fatte valere con il ricorso.
Diritto
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 140 LIFD; Zweifel/Casanova, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, Zurigo 2008, § 24, n. 7);
mentre la legge tributaria cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art. 58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
l’art. 58 PA non è tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
nulla impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata impugnata dal contribuente;
il principio secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio generale della procedura amministrativa;
tornando alla fattispecie in discussione, il 27 novembre 2024 l’autorità fiscale ha sostanzialmente accolto la richiesta del contribuente, ammettendo in deduzione le spese di manutenzione richieste;
di conseguenza, su questo presupposto, il ricorso si rivela privo d’oggetto;
nondimeno, si giustifica di porre a carico dell’insorgente la tassa di giustizia e le spese di procedura;
infatti, l’art. 231 cpv. 3 LT prevede che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario siano poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
come ricordato, infatti, il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio per non aver presentato la dichiarazione d’imposta e poi, quando ha inoltrato la dichiarazione insieme al reclamo, non ha fatto valere le spese di manutenzione riportate dal periodo fiscale 2020.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è privo d’oggetto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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