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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.35
Data decisione, Autorità: 13.11.2024, CDT
Titolo: Imposta di successione: legato, gioielli, determinazione dell’imponibile, valore commerciale
Incarto n. 80.2024.35
Lugano 13 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 gennaio 2024 contro la decisione del 18 gennaio 2024 in materia di imposte di successione.
Fatti
A. __________ è deceduta a __________ il __________.
Quest’ultima, con testamento olografo del 28 febbraio 2015 aveva, in particolare, lasciato i propri gioielli ai nipoti, __________, __________, __________ e __________, __________ e __________, da suddividere tra loro.
Il 26 aprile 2022, il Pretore del Distretto di __________, __________, rilasciava il certificato ereditario a favore dei nipoti __________, __________, __________ e dei pronipoti __________ e __________.
B. Il 29 novembre 2022, veniva presentato all’Ufficio delle imposte di successione e di donazione (di seguito UISD) l’inventario dettagliato. In particolare, il totale dell’attivo della successione era stato quantificato in di fr. 8'500.- (importo relativo alla totalità del valore dei “gioielli”) ed il totale del passivo era stato quantificato in fr. 12'117.44. La sostanza netta veniva pertanto stabilita in fr. 0.-.
C. Con decisione del 23 febbraio 2023, l’UISD notificava a RI 1 la tassazione dell’imposta di successione relativa al legato di cui aveva beneficiato. Il valore complessivo del legato era stabilito in fr. 12'490.- (valore secondo la realizzazione dei preziosi al 2 novembre 2022), la quota della contribuente in fr. 2'498.- e l’imposta dovuta in fr. 185.65.
A motivazione della decisione si indicava:
Per economia di giudizio, poiché la successione risulta passiva, vengono indicati solo i beneficiari del legato.
L’importo esposto per i gioielli è stato modificato in chf. 12'490.- come da realizzazione del 2.11.2022; poiché non è stato indicato come sono stati suddivisi i gioielli l’importo viene diviso per 5 (ogni legatario beneficia pertanto di chf. 2'498.-).
D. Con reclamo del 24 febbraio 2023, __________ contestava il calcolo dell’imposta, argomentando che la somma a lei pertoccata era di fr. 1'759.50 e non di fr. 2'498.-.
Con scritto integrativo del 13 marzo 2023, la reclamante produceva copia della “(…) comunicazione della ripartizione operata dal notaio __________ in data 15.11.2022” dalla quale si evinceva l’importo attribuitole.
Con scritto del 10/11 gennaio 2024, __________ produceva ulteriore documentazione, relativa in particolare alla vendita dei preziosi.
E. Con decisione del 18 gennaio 2024, l’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il valore totale della devoluzione imponibile veniva a fr. 9'400.-, sulla base dello scritto dell’avv. __________. La parte spettante alla reclamante veniva stabilita in fr 1'880.- (1/5 di fr. 9'400.-). La motivazione della decisione era la seguente:
L’attivo oggetto di legato (valore dei gioielli) è pari a CHF 11'200.- (ref. Lettera avv. __________ del 15.11.2022). I beneficiari del legato, secondo testamento, sono solamente 5 (6 quote totali) viene dunque tassato, al lordo di spese, l’importo di CHF 9'400.00.
I legati, come previsto dalla Legge tributaria, non beneficiano della riduzione di passivi.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta che, ancora una volta, l’autorità fiscale sarebbe incorsa in un errore, per il fatto che la “cifra a [lei] devoluta” ammonterebbe a fr. 1'759.40.- e non a fr. 1'880.-. L’insorgente sostiene poi di essere “una affine e non erede della defunta __________”.
G. Con osservazioni dell’8/9 febbraio 2024, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni rileva che l’autorità fiscale, a fronte di un ricavo di realizzazione di fr. 12'490.40 ha preso in ogni caso in considerazione l’importo effettivamente depositato presso il conto clienti dell’avv. __________.
Secondo il fisco le passività non potrebbero entrare in considerazione per determinare la parte spettante a __________, trattandosi di un legato.
Diritto
Il ricorso verte sul valore del legato, di cui ha beneficiato __________ in base al testamento della defunta † __________, consistente in diversi gioielli, da spartire con altri legatari. I preziosi sono stati oggetto di vendita e la quota spettante alla ricorrente, stabilita dall’avv. __________, ammonta a fr. 1'759.40. L’UISD ha preso invece in considerazione, quale quota parte, l’importo di fr. 1'880.- siccome, trattandosi di un legato, non entrerebbero in linea di conto le “eventuali ulteriori passività”.
2.1.
Secondo l’art. 141 lett. b LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, in particolare, le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione.
Secondo l’art. 484 cpv. 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), il disponente può assegnare, a titolo di legato, una liberalità ad una persona senza istituirla erede. Per l’art. 484 cpv. 2 CC, egli può assegnare al legatario una determinata cosa spettante all’eredità, o l’usufrutto dell’eredità o di una sua parte, od anche imporre agli eredi od ai legatari di fargli una data prestazione sul valore dei beni ereditari, o di liberarlo da un’obbligazione.
2.2.
La de cujus, nel testamento olografo del 28 febbraio 2015 ha espressamente lasciato i propri gioielli “ai [suoi] nipoti __________, __________, __________ e __________, __________ e __________”.
Eredi, secondo il certificato ereditario del 26 aprile 2022, rilasciato dal Pretore del Distretto di __________, sono i nipoti __________ __________, __________ __________ e __________, nonché i pronipoti, __________ e __________ __________.
La ricorrente non è pertanto erede, ma legataria.
L’art. 157 LT dispone che per la determinazione della sostanza imponibile faccia stato il valore al momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.
L'imposta di successione e donazione richiede la valutazione individuale di ogni bene trasferito. Ciò vale in particolare per le donazioni e i legati, che per definizione riguardano di solito oggetti selezionati (Oehrli/Attinger, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 20, n. 15, p. 231). Per l’art. 159 cpv. 1 LT i beni mobili sono di regola valutati al loro valore commerciale.
Per quanto concerne la valutazione degli oggetti d’arredamento, d’arte, gioielli, metalli e pietre preziose, la determinazione del loro valore non è sempre agevole, in quanto presuppone conoscenze tecniche, artistiche e del mercato che non sono sempre patrimonio delle persone obbligate a notificare i beni in sede di inventario. In buona parte dei casi la valutazione degli oggetti di arredamento, d’arte, dei gioielli e delle pietre preziose avviene attraverso la rielaborazione dei valori assicurati. Ai fini della valutazione, possono entrare in linea di conto, oltre ai valori assicurati, anche altri elementi quali le fatture emesse in occasione dell’acquisto di beni (se recenti), cataloghi, listini dei prezzi e altra documentazione. In taluni casi, specialmente in presenza di collezioni o di pezzi di particolare pregio, l’autorità fiscale si riserva il diritto di far allestire una valutazione da un perito da essa designato. In tal caso i contribuenti ed i loro rappresentanti possono sottoporre tale perizia al giudizio di un loro perito; se del caso, essi possono presentare una controperizia. Per quanto concerne i metalli preziosi essi sono valutati ed imposti al loro valore di borsa o di mercato in vigore al giorno dell’apertura della successione (Primi, op. cit., p. 93 s.).
3.2.
3.2.1.
Dagli atti si apprende che i preziosi appartenuti alla de cujus sono stati fatti valutare presso l’__________ a __________ il 30 maggio 2022 e le monete presso la __________ di __________ [valore al 3 agosto 2022] ed il valore, complessivo degli stessi (secondo il ricapitolativo del 5 agosto 2022) era stato accertato in fr. 13'871.90. Gli stessi sono poi stati venduti/realizzati il 2 novembre 2022 ed il ricavo è stato di fr. 12'490.-.
3.2.2.
Con scritto del 15 novembre 2022, l’avv. __________ si è rivolto agli aventi diritto, informandoli in merito all’avvenuta realizzazione dei beni della successione e della “proposta di ripartizione delle quote di ognuno tenuto conto delle spese”. Il legale precisava che, sul suo conto clienti, era stata depositata la somma di fr. 11'199.10 da parte di __________. La cifra rappresentava il provento della “realizzazione di quasi tutti i beni, tenuto conto che parte di questi, che non sono stati ritenuti realizzabili da parte delle ditte incaricate, permangono a disposizione di eredi e affini”.
Allegata alla lettera vi era pure una tabella relativa alla ripartizione delle “quote eredi”, dalla quale risultava che la cifra spettante a __________ era di fr. 1'759.40. Infatti, dal valore di partenza di fr. 2'077.23 erano stati dedotti “(…) le spese sostenute dalla signora __________, le quali pure comprendono l’onorario dello scrivente patrocinatore” e un’ulteriore fattura che __________ aveva ritenuto di poter caricare “sulla comunione ereditaria in virtù dell’incarico ricevuto il 17 marzo 2022”.
3.3.
Orbene, l’UISD si è dimostrato finanche generoso, nel prendere in considerazione quale valore complessivo del legato la somma di fr. 11'200.-, come indicato dalla lettera dell’avv. __________, risultante dal versamento di __________ sul conto clienti.
In primo luogo, tale somma non ingloba parte dei beni “che non sono stati ritenuti realizzabili da parte delle ditte incaricate” e che permanevano a disposizione di eredi e di affini, ma che, da preventivo, avevano un valore.
In secondo luogo, secondo la legge l’imposta dovrebbe essere calcolata sulla base del valore venale dei beni oggetto del legato, al momento dell’apertura della successione. Nella presente fattispecie, sarebbe pertanto stato determinante il valore dei preziosi al momento dell’apertura della successione, in base alla perizia. Dal testamento si evince infatti chiaramente che oggetto del legato sono i “gioielli” e non il provento della loro realizzazione.
In altri termini, l’importo in denaro ricevuto dall’insorgente è frutto della volontà dei legatari di realizzare gli oggetti ricevuti. La realizzazione ha comportato delle spese, che tuttavia non diminuiscono il valore dei beni legati né sono causalmente connesse con il conseguimento del legato. Motivo per il quale, la decisione dell’UISD merita tutela.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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