AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.120
Data decisione, Autorità: 05.11.2024, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, invio della dichiarazione lo stesso giorno della notificazione della multa
Incarto n. 80.2024.120
Lugano 5 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 giugno 2024 contro la decisione del 28 maggio 2024 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. RI 1 aveva ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione 2022 fino al 29 febbraio 2024. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale data, l’UT gli ha inviato un richiamo l’11 marzo 2024.
Con decisione del 16 aprile 2024, l’RS 1 ha formalmente diffidato il contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali e lo ha invitato a collaborare, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con decisione del 14 maggio 2024, l’autorità di tassazione ha inflitto al contribuente una multa di fr. 1’200.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2022, rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendolo che, decorso infruttuoso tale termine, avrebbe potuto procedere alla tassazione d’ufficio.
C. Con scritto datato 24 maggio 2024 la rappresentante del contribuente ha interposto reclamo contro la multa, argomentando che la dichiarazione 2022 si era incrociata con lo scritto dell’autorità di tassazione, che non era stato ancora evaso il suo reclamo contro la tassazione 2019, a causa di un ritardo da parte dell’autorità nella trattazione dello stesso, e che i termini fiscali erano stati prima d’ora sempre rispettati.
Con decisione del 28 maggio 2024 l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che la multa era giustificata dall’inosservanza della diffida del 16 aprile 2024. Ha aggiunto che “anche se la dichiarazione fiscale sia giunta nei giorni immediatamente precedenti la multa, quest’ultima rimane dovuta”.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla RA 1, chiede l’annullamento della multa e ribadisce quanto già esposto in sede di reclamo, aggiungendo che il ricorrente non risulta essere recidivo e che “l’ufficio di tassazione non avendo evaso le decisioni di tassazione dal 2019 ha emesso una multa di CHF 1'200.- che, oltre a ritenersi eccessivo, è basato su un reddito che ad oggi risulta essere letteralmente diverso considerato che la situazione economica del contribuente è cambiata”.
E. Con osservazioni del 19 giugno 2024, l’UT postula la conferma delle motivazioni e delle conclusioni contenute nella decisione su reclamo e aggiunge le seguenti precisazioni:
· riguardo al calcolo della multa, che “il calcolo è avvenuto in base all’ultima decisione cresciuta in giudicato ovvero quella dell’anno 2018 (allegata) ed il calcolo rispetta quanto previsto dalla circolare sulle multe disciplinari (12/2022)”;
· riguardo alla dichiarazione fiscale 2022, che questa è rientrata il 17 maggio 2024, successivamente all’emissione della multa;
· con riferimento al lamentato ritardo nella trattazione del reclamo alla tassazione 2019, che la recente evasione del suddetto “non fa decadere il dovere del contribuente a presentare la dichiarazione d’imposta entro i termini previsti (termini prorogati in misura rilevante)”.
Diritto
La multa è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
Nel caso in esame, al ricorrente è stata inflitta la multa per non aver consegnato all’autorità la dichiarazione d’imposta per l’anno fiscale 2022 entro l’ultimo dei venti giorni del termine impartitogli con la diffida del 16 aprile 2024.
Tale modo di procedere è legittimo. Infatti, una volta scaduto il termine attribuito al ricorrente con la diffida, erano realizzati tutti i presupposti perché lo stesso fosse sanzionato per violazione degli obblighi procedurali.
Il ricorrente pretende che l’inoltro della dichiarazione fiscale si sia “incrociato” con l’emissione della multa. La diffida datata 16 aprile 2024 è stata notificata in data 17 aprile 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace). Il termine di venti giorni è conseguentemente giunto a scadenza il 7 maggio 2024.
Ne risulta che il ricorrente ha adempiuto i suoi obblighi di collaborazione dopo la sua scadenza del termine assegnatogli tramite diffida e che i presupposti per la sanzione erano pertanto adempiuti.
In ogni caso, per quanto non sia determinante, non è neppure vero che l’inoltro della dichiarazione si sia incrociato con la notificazione della multa. Quest’ultima, datata 14 maggio 2024, è stata notificata il 16 maggio 2024 (tracciamento dell’invio A Plus con sistema Track & Trace), mentre la dichiarazione d’imposta è stata presentata solo il 17 maggio 2024.
2.2.
Come rilevato dallo stesso Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che è legittimo infliggere una multa disciplinare ad un contribuente che ha omesso di inoltrare la dichiarazione fiscale, argomentando che non era ancora stata definita la tassazione dei periodi fiscali precedenti. Infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. le sentenze CDT n. 80.2016.46 del 13 luglio 2016; 80.2001.85 del 14 settembre 2001; 80.1997.132 dell’8 ottobre 1997).
Il fatto di non aver ancora ricevuto la decisione di tassazione su reclamo relativa al periodo fiscale 2019 (e lo stesso vale per le decisioni di tassazione relative agli anni fiscali 2020 e 2021 non ancora ricevute) non giustifica l’inosservanza del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta.
2.3.
Per quanto attiene all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente citato la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 della Divisione delle contribuzioni. Secondo la tabella per la determinazione delle multe, allegata alla suddetta circolare, se il totale dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato si situa tra l’importo fr. 45’001.- e fr. 75'000.-, allora la multa base per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 1'200.-.
Nel caso di specie, l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta dai contribuenti nell’anno 2018 (ultima decisione di tassazione passata in giudicato) ammontava a fr. 51'761.80. È pertanto corretto il calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione, che ha commisurato la multa disciplinare in fr. 1'200.-.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui la sua situazione economica sarebbe successivamente cambiata, non è suffragata dalla minima prova. Sta di fatto che le imposte dovute per il successivo periodo fiscale 2019 sono addirittura sensibilmente superiori e avrebbero comportato una multa più elevata, se la relativa decisione non fosse stata impugnata con reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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