AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.150
Data decisione, Autorità: 14.10.2024, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, mancata comunicazione da parte del rappresentante del contribuente della notificazione di un richiamo
Incarto n. 80.2024.150
Lugano 14 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2 non hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2023 entro il termine del 30 aprile 2024.
Con decisione del 19 giugno 2024, notificata all’allora rappresentante __________ SA, l’RS 1 (di seguito UT) li ha diffidati ad adempiere i loro obblighi procedurali, avvertendoli che, se non avessero presentato la dichiarazione entro venti giorni, sarebbe stata inflitta loro una multa per violazione degli obblighi procedurali.
B. Con reclamo del 24 giugno 2024, presentato tramite la RA 1, i contribuenti hanno chiesto l’annullamento della diffida, in quanto la precedente rappresentante __________ SA non li avrebbe informati dell'arrivo del richiamo, ma solo della diffida stessa in data 20 giugno 2024.
Con decisione del 9 luglio 2024, l’UT ha respinto il reclamo presentato dai contribuenti, argomentando che le inadempienze del rappresentante non possono essere considerate, poiché il contratto di mandato è regolato dal diritto privato, il quale prevede che le mancanze attribuibili a un rappresentante contrattuale o a un suo ausiliario siano imputabili al mandante stesso.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono l’annullamento della diffida. I ricorrenti rimproverano all’autorità di tassazione di averli diffidati il 19 giugno 2024, pur avendo concesso loro, l’11 luglio 2024, una proroga per l’invio della dichiarazione 2023 fino al 31 dicembre 2024 e pur avendo essi stessi provveduto a inviarla in data 10 luglio 2024, ovvero entro i “termini assegnati dall’ufficio di tassazione in prima istanza”.
D. Con osservazioni del 25 luglio 2024, l’UT chiede di respingere il reclamo, ritenendo assurdo che i rappresentanti dei contribuenti richiedano l'annullamento della diffida per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta datata 19 giugno 2024, sostenendo che la dichiarazione sia stata presentata il 20 luglio 2024.
Diritto
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno 2024.
A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.
Ai contribuenti è stata inflitta una diffida per non aver presentato la dichiarazione d’imposta 2023 entro il termine generale del 30 aprile 2024 e neppure entro il termine di venti giorni, loro attribuito con il richiamo del 20 maggio 2024. Così facendo, e in assenza di ulteriori richieste di proroga prima della scadenza del richiamo, i contribuenti hanno indiscutibilmente adempiuto alle condizioni per essere formalmente diffidati. Tuttavia, i ricorrenti chiedono l'annullamento della diffida e della relativa tassa a loro carico, sostenendo che la loro precedente rappresentante non li avrebbe informati del richiamo inviatole dall'UT, impedendo così loro di rispettare i termini assegnati per l'invio della dichiarazione d'imposta.
2.2.
Va ricordato ai ricorrenti che la legge non prevede che la diffida venga preceduta da un richiamo. La diffida presuppone unicamente un precedente invito da parte dell’autorità fiscale al contribuente ad adempiere ai propri obblighi di collaborazione. Nel caso dell'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta, l'invito è rappresentato dalla notificazione pubblica (ad esempio, tramite pubblicazione nel foglio ufficiale o sui quotidiani) oppure dall'invio del modulo, ai sensi degli articoli 198 cpv. 1 LT e 124 cpv. 1 LIFD.
Ne consegue che il fatto stesso di non aver presentato la dichiarazione entro il 30 aprile 2024 giustificava la notificazione, da parte dell’UT, della diffida ad adempiere gli obblighi procedurali. Ciò vale a maggior ragione se i contribuenti non avevano neppure avuto conoscenza del richiamo, inviato al loro rappresentante. In tal caso, infatti, non potevano neppure essere a conoscenza del termine ulteriore, attribuito loro proprio con il richiamo.
2.3.
Come peraltro correttamente indicato dall’autorità di tassazione, nella decisione impugnata, secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).
L’eventuale pregiudizio causato dal fatto che la precedente rappresentante dei ricorrenti abbia omesso di informarli di aver ricevuto il richiamo inviato dall’autorità di tassazione non è pertanto imputabile a quest’ultima.
L’aspetto decisivo, per valutare la legittimità della diffida intimata ai contribuenti, è che il 19 giugno 2024, giorno in cui è stata inviata la diffida, il termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2023 fosse scaduto. Questo fatto, come già rilevato, è innegabile. Infatti, il termine generale era scaduto fin dal 30 aprile 2024 e quello attribuito con il richiamo, che peraltro non era noto ai ricorrenti, era a sua volta scaduto.
Ne consegue che la successiva proroga del termine, decisa l’11 luglio 2024, è del tutto ininfluente. Ci si potrebbe peraltro interrogare in merito alla sua legittimità, alla luce del fatto che, secondo l’art. 119 cpv. 2 LIFD, la domanda di proroga dev’essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11 ad art. 119 LIFD, p. 2111). La questione non necessita tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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