AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.24
Data decisione, Autorità: 24.09.2024, CDT
Titolo: Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione, richiesta di proroga
Incarto n. 80.2024.24
Lugano 24 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 gennaio 2024 contro la decisione del 12 dicembre 2023 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Il 27 aprile 2023, i coniugi RI 1 e RI 2 avevano ottenuto una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2022 fino al 30 settembre 2023. Non avendo inoltrato la dichiarazione entro tale data e in assenza di una nuova proroga, il 16 ottobre 2023 l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (di seguito UT), ha inviato ai coniugi RI 1 un richiamo. Con diffida del 14 novembre 2023, l’UT ha attribuito ai contribuenti un termine di venti giorni, avvertendoli che in caso contrario avrebbe inflitto loro una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Con decisione del 12 dicembre 2023, l’autorità fiscale ha inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 600.- e gli ha attribuito un termine di 20 giorni per adempiere ai propri obblighi procedurali, avvertendoli che in caso contrario avrebbe proceduto con una tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 18 dicembre 2023, i contribuenti hanno chiesto l’annullamento della multa, lamentando l’importo elevato, ritenuto spropositato. Hanno allegato una lettera, che avrebbero inviato all’UT il 20 novembre 2023, nella quale affermavano di essersi erroneamente convinti che il termine fosse stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 e chiedevano pertanto una nuova proroga fino al 31 gennaio 2024, motivando la richiesta con le difficoltà incontrate in seguito all’acquisto di un immobile.
Con decisione del 22 dicembre 2023, l’UT ha parzialmente accolto il reclamo, dimezzando l’ammontare della multa, in considerazione del fatto che la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022 era stata presentata il 20 dicembre 2023, ovvero pochi giorni dopo l’invio della multa disciplinare.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono l’annullamento della multa disciplinare, proponendo di pagare fr. 100.- a titolo di spese per il ritardo. I contribuenti dichiarano di non accettare la proposta dell’UT di dimezzare l’importo della multa disciplinare per tre motivi: in primo luogo, sottolineano di aver già provveduto a inoltrare la dichiarazione d’imposta il 20 dicembre 2023; in secondo luogo, ritengono che la multa sia sproporzionata anche dopo il dimezzamento; infine, ricordano che, con lo scritto del 20 novembre 2023, avevano richiesto un’ulteriore proroga con termine al 31 gennaio 2024.
D. Con osservazioni datate 15 gennaio 2024, l’UT propone di respingere il reclamo, rilevando di aver già dimezzato la multa a fr. 300.-, eliminando la recidiva. La dichiarazione d’imposta è stata infatti presentata pochi giorni dopo l’emissione della multa, riducendo così la gravità della colpa.
Diritto
La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art. 124 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:
· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
1.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
Nel caso in esame, ai ricorrenti è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato, entro il termine impartito e nonostante la diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2022.
2.2.
Gli insorgenti non negano di non aver inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (30 settembre 2023), ma sostengono di aver chiesto un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2024. L’UT non avrebbe dato seguito a tale richiesta.
Ora, non è noto se lo scritto del 20 novembre 2023 sia pervenuto all’autorità fiscale cui sarebbe stato inviato. La questione non è tuttavia decisiva.
Va ricordato anzitutto che i contribuenti erano già stati diffidati, il 14 novembre 2023, con l’avvertenza che sarebbe seguita una multa per violazione degli obblighi procedurali. A tal proposito, questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2). Ne consegue che, se l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
2.3.
In ogni caso, una proroga del termine non dipende dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza. Nel diritto fiscale i termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la procedura (Masmejean-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad art. 119 LIFD). Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.). L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
2.4.
Per quanto riguarda l’ammontare della multa, entrambe le leggi prevedono che la multa sia di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.
Con la Circolare n. 12/2022 del 1° gennaio 2022 (Multa per violazione di obblighi procedurali, cifra 5.2.1), la Divisione delle contribuzioni ha elaborato una tabella, con degli importi che rappresentano l'ammontare complessivo dovuto sia in base alla LT che alla LIFD e si riferiscono al caso standard di colpa, che consiste nella negligenza semplice per non aver dato seguito alla diffida. La sanzione è commisurata in base al totale dell’imposta cantonale annua dovuta secondo l’ultima decisione di tassazione passata in giudicato.
Nel caso dei ricorrenti, la multa ammonta a fr. 300.–. Se con la prima decisione l’autorità aveva considerato la recidiva e moltiplicato di conseguenza la multa base per due, con la decisione impugnata vi ha rinunciato, “considerando l’avvenuto rientro della dichiarazione fiscale pochi giorni dopo l’emissione della multa”.
Ne consegue che l’UT ha derogato all’applicazione rigorosa dei criteri di calcolo. previsti dalla Circolare, a favore dei contribuenti.
Il ricorso deve essere respinto anche in relazione alla commisurazione della multa.
2.5.
Infine, non si giustifica neppure la richiesta degli insorgenti di annullare la multa per il fatto che la dichiarazione fiscale è stata presentata pochi giorni dopo l’invio della multa. Come già esposto al considerando 1.3, “il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli” (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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