AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2024.165
Data decisione, Autorità: 19.09.2024, CDT
Titolo: Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha ritornato i moduli per la dichiarazione all’ufficio di tassazione
Incarto n. 80.2024.165
Lugano 19 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 luglio 2024 contro la decisione del 9 luglio 2024 in materia di diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. Con raccomandata del 28 maggio 2024, RI 1 segnalava all'RS 1 (di seguito UT) l'arrivo di una lettera di richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, che, a suo dire, era “priva di valore legale” in quanto priva di firma o nome del mittente. Secondo la contribuente, la lettera di richiamo doveva essere frutto di un errore da parte dell'UT, poiché la sua posizione fiscale come persona fisica era stata chiusa rispetto alla Svizzera, essendo stata segregata in un Trust ad Alto Scopo Umanitario. Inoltre, la contribuente aggiungeva che, in data 22 marzo 2024, aveva inviato all’UT tramite raccomandata il modulo di dichiarazione d’imposta, accompagnato da uno scritto in cui affermava: “Vi notifico che avete probabilmente inviato per errore il modulo di tassazione 2024, che vi rimando indietro".
B. In data 19 giugno 2024, l’UT notificava alla contribuente una diffida, con la quale veniva avvertita che, in caso di mancato inoltro della dichiarazione d’imposta entro 20 giorni, le sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali. Con la diffida veniva inoltre messa a carico della contribuente una tassa di fr. 50.-.
C. Con reclamo del 21 giugno 2024, RI 1 chiedeva l’annullamento della diffida, poiché in data 22 marzo 2024, tramite raccomandata, aveva rinviato all’UT la busta ancora chiusa e sigillata della dichiarazione d’imposta 2023. Pertanto, risultava impossibile per la contribuente compilare e firmare la dichiarazione, che a suo dire non aveva mai ricevuto indietro. Ha inoltre sottolineato di aver dovuto chiamare l’UT in data 20 giugno 2024 per ottenere maggiori chiarimenti.
Con decisione del 09 luglio 2024, l’UT respingeva il reclamo, argomentando che, nonostante la contribuente avesse rispedito all’UT in data 22 marzo 2024 la busta della dichiarazione d’imposta ancora sigillata, ciò non la sollevava dall'obbligo di compilare la dichiarazione d’imposta entro il termine assegnatole.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario del 26 luglio 2024, RI 1 chiede l’annullamento della diffida e della relativa tassa. Dopo aver ribadito di aver ritornato all’UT, tramite raccomandata, il modulo di dichiarazione d’imposta ancora nella busta sigillata, afferma che le è stato impossibile compilarlo in quanto non più in suo possesso, come aveva già sostenuto nella raccomandata del 28 maggio 2024. Tuttavia, invece di inviarle nuovamente il modulo, in data 19 giugno 2024 l’autorità di tassazione l’aveva diffidata. La ricorrente, in data 20 giugno 2024, avrebbe preso contatto telefonico con l’UT per spiegare di non essere più in possesso della dichiarazione d’imposta e per chiedere che i moduli le fossero rinviati per poterli compilare. Già il 22 giugno 2024 i moduli sarebbero stati in suo possesso. Vista la situazione, le sarebbe anche stata concessa una proroga del termine per l’invio della dichiarazione d’imposta al 30 settembre 2024. Nonostante abbia fatto tutto ciò che era in suo potere, con la decisione impugnata si sarebbe vista respingere il reclamo e confermare la diffida.
E. Con osservazioni del 5 agosto 2024, l’UT si riconferma nella sua posizione, ribadendo che la diffida risulta giustificata. All’UT risulterebbe essere pervenuta solo la raccomandata del 28 maggio 2024, il cui contenuto è poco chiaro e sicuramente non assimilabile a una dichiarazione d’imposta. Nessun'altra dichiarazione d’imposta, né compilata né vuota, sarebbe mai stata ricevuta. Infine, la proroga sarebbe stata concessa soltanto in seguito alla telefonata del 20 giugno 2024, quindi successivamente all’emissione della diffida contestata.
Diritto
Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno 2024.
A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245).
La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.−.
Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.
1.3.
Nella misura in cui concerne l’imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.
Nel caso di specie, alla contribuente è stata inflitta una diffida a presentare la dichiarazione d’imposta 2023, poiché non l’aveva presentata entro il termine impartito dall’UT con il precedente richiamo menzionato dalla ricorrente nella raccomandata del 28 maggio 2024. Così facendo, e in assenza di ulteriori richieste di proroga prima del termine del richiamo, la ricorrente ha indiscutibilmente adempiuto le condizioni per essere diffidata formalmente.
Nonostante ciò, l’insorgente contesta la diffida e la relativa tassa messa a suo carico, argomentando che, in data 22 marzo 2024, avrebbe rispedito all’UT i moduli della dichiarazione d’imposta ancora sigillati nella busta, e non li aveva più riavuti indietro, cosa che l’avrebbe messa nell’impossibilità di conformarsi all’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta entro il termine attribuitole. A suo avviso, prima di diffidarla, l’UT le avrebbe dovuto rinviare i moduli per la dichiarazione d’imposta, senza i quali non avrebbe potuto procedere alla loro compilazione.
2.2.
Dall’esposizione dei fatti proposta dalla stessa ricorrente si evince che la stessa era a conoscenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta, che aveva ricevuto tempestivamente i moduli necessari e che le era noto anche il termine entro il quale avrebbe dovuto adempiere il suo obbligo. Ciononostante, ha atteso che l’autorità di tassazione le inviasse un richiamo, dopo la scadenza del termine per l’inoltro della dichiarazione, per ritornare al mittente i moduli ricevuti, con una lettera con la quale contestava il “valore legale” dell’invio.
In simili circostanze, è evidente che la lamentata impossibilità di compilare i moduli dipendeva esclusivamente dagli atti della stessa ricorrente.
L’invio della diffida era conseguentemente giustificato.
L’insorgente sostiene anche che l’ufficio di tassazione le avrebbe concesso una proroga del termine per la presentazione della dichiarazione fino al 31 settembre 2024 e tuttavia ha respinto il suo reclamo.
3.2.
Va dapprima ricordato all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità di tassazione accoglie la relativa istanza.
Un termine stabilito dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di un termine attribuito dall’autorità.
3.3.
In ogni caso, la ricorrente ha richiesto e ricevuto la proroga il 20 giugno 2024, quando il termine per inoltrare la dichiarazione era ormai scaduto da tempo. Infatti, dopo la scadenza del termine generale (30 aprile 2024), l’autorità di tassazione l’aveva richiamata, attribuendole un ulteriore termine, avvertendola che altrimenti l’avrebbe diffidata. Nel momento in cui le è stata notificata la diffida (19 giugno 2024), il termine era scaduto. Proprio in seguito al ricevimento della diffida la contribuente si è rivolta telefonicamente all’autorità di tassazione, sostenendo di non disporre più dei moduli per la dichiarazione. L’UT le ha allora concesso la proroga.
La ricorrente non può certo pretendere che la proroga del 20 giugno 2024 abbia effetto retroattivo a prima dell’invio della diffida da parte dell’UT. La concessione della proroga è invece stata l’effetto della sua telefonata, successiva al ricevimento della diffida.
3.4.
Con la diffida il contribuente viene avvertito che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso con la diffida stessa, si espone al rischio di una multa per violazione degli obblighi procedurali.
In altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Ne consegue che, nel caso in esame, l’effetto della proroga è di aver concesso alla contribuente un termine ulteriore per adempiere i suoi obblighi fiscali, senza incorrere nella sanzione prevista per la violazione degli obblighi di procedura.
L’insorgente è comunque resa attenta al fatto che, se non dovesse inoltrare la dichiarazione completa entro il termine prorogato, l’autorità di tassazione le infliggerebbe una multa per violazione degli obblighi procedurali senza prima notificarle una nuova diffida (sentenza CDT n. 80.2017.30 del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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