AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.104
Data decisione, Autorità: 12.06.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00104 DP 62/95 cm
Lugano 12 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 febbraio 1995 di
contro
la decisione 1. febbraio 1995 del Consiglio di Stato (no. 649) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 dicembre 1994 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 80.-- per deposito abusivo di rifiuti;
viste le risposte:
28 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
8 marzo 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a seguito del ritrovamento in data 10 settembre 1994 presso il deposito rifiuti riciclabili del mercato coperto di __________ di una borsa/sacco contenente plastica, polistirolo e carta (fra cui una busta indirizzata a __________), nei confronti del ricorrente é stata avviata una procedura contravvenzionale per violazione dell'art. 7 del regolamento comunale per i servizi di raccolta e eliminazione dei rifiuti, procedura sfociata con l'inflizione di una multa di fr. 80.--;
che con decisione 11 novembre 1994 l'esecutivo comunale, preso conoscenza delle contestazioni formulate dal contravventore, in cui lamentava la mancata notifica del rapporto di contravvenzione e di conseguenza la violazione del proprio diritto di essere sentito, ha annullato la premessa decisione di multa per difetto di procedura e nel contempo gli ha intimato un nuovo rapporto di contravvenzione assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni: termine che __________ ha lasciato trascorre infruttuosamente;
che con decisione 9 dicembre 1994 il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 80.-- per deposito abusivo di rifiuti;
che con scritto 22 dicembre 1994 __________ si é rivolto nuovamente all'esecutivo comunale contestando la riassunzione del procedimento contravvenzionale come pure il contenuto del rapporto di contravvenzione e della decisione di multa, che giudica carenti di motivazione, tanto da impedirgli di far valere adeguatamente i propri diritti di difesa. Interpretando il suddetto scritto alla stregua di un atto ricorsuale l'autorità municipale lo ha trasmesso d'ufficio al Consiglio di Stato in applicazione dell'art. 4 PAmm, dandone immediata comunicazione all'insorgente;
che con decisione 1. febbraio 1995 l'esecutivo cantonale ha confermato la censurata risoluzione di multa respingendo il ricorso contro di essa interposto dall'insorgente;
che, ricordate le formalità procedurali cui occorre attenersi nell'assunzione di un procedimento contravvenzionale, l'autorità governativa ha ritenuto che i motivi della multa fossero sufficientemente precisati nel rapporto di contravvenzione e che l'importo della multa fosse adeguatamente commisurato alla gravità dell'infrazione come pure al grado di colpa dell'insorgente;
che contro la premessa risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che nel proprio assunto l'insorgente contesta di aver voluto inoltrare ricorso al Consiglio di Stato giudicando abusiva la trasmissione d'ufficio del suo scritto 22 settembre 1994 eseguita dall'esecutivo comunale, afferma altresì che in base alla motivazione riportata nel rapporto di contravvenzione 11 novembre 1994 non può essergli attribuito il deposito del sacco, lasciando intendere che lo stesso potrebbe essere stato effettuato a sua insaputa da terzi;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono, il municipio di __________, all'appoggio di argomentazioni di cui si dirà semmai in seguito, ed il Consiglio di Stato, quest'ultimo senza formulare osservazioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 14 del regolamento comunale di __________ per i servizi di raccolta ed eliminazione di rifiuti e gli art. 145 e seg. LOC, e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il ricorrente contesta innanzitutto la trasmissione d'ufficio del suo scritto 22 dicembre 1994 all'esecutivo cantonale, asserendo che non era sua intenzione impugnare la risoluzione municipale di multa;
che la censura deve essere disattesa in quanto palesemente tardiva: l'insorgente infatti, benché regolarmente avvertito dal municipio di __________ con raccomandata 29 dicembre 1994, non ha sollevato opposizioni alla trasmissione d'ufficio del suo scritto al Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
che sulla base di una rigida interpretazione letterale del rapporto di contravvenzione l'insorgente contesta inoltre la propria responsabilità nella perpetrazione dell'illecito;
che tale doglianza ricorsuale, al limite della temerarietà, non merita tutela. Il fatto che il rapporto di contravvenzione non attribuisca esplicitamente all'insorgente anche l'atto del deposito limitandosi a segnalare il rinvenimento di una borsa contenente plastica, polistirolo e carta - e fra questa di una busta con il suo indirizzo
che d'altro canto il fatto che solo in questa sede l'insorgente sollevi per la prima volta una siffatta censura, non conferisce particolare credibilità al proprio assunto, avendo egli avuto più di un'occasione per farla valere nel corso della lunga procedura contravvenzionale;
che in simili circostanze il ritrovamento della borsa del ricorrente nel luogo indicato dal rapporto di contravvenzione é dunque sufficiente per attribuirgli la responsabilità dell'illecito;
che l'ipotesi, tanto improbabile quanto assurda, ventilata dall'insorgente, che possano essere stati dei terzi a depositare abusivamente il suo sacco, viste le circostanze, non merita nemmeno di essere presa in considerazione;
che così stando le cose la risoluzione comunale siccome immune da violazioni del diritto, deve essere confermata e l'impugnativa respinta;
che tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;
visti gli art.7, 14, 15 del regolamento comunale di __________ per i servizi di raccolta ed eliminazione rifiuti; 145 e seg. LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.-- (duecento) sono a carico dell'insorgente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster