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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2021.177
Data decisione, Autorità: 17.07.2024, CDT
Titolo: Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli
Incarti n. 80.2021.177 80.2021.178
Lugano 17 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
giudice Andrea Pedroli
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1 rappr. dall’avv. RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 luglio 2021 contro la decisione del 24 giugno 2021 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
la RI 1 ha interposto ricorso contro la decisione del 24 giugno 2021, con cui l’RS 1 aveva respinto un reclamo dalla stessa interposto contro le decisioni di tassazione IC e IFD 2019;
con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 14 marzo 2022, è stato dichiarato lo scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;
il 17 maggio 2022 la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo;
il 20 giugno 2024 la RI 1 in liquidazione è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).
Diritto
conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
la capacità processuale è un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;
la capacità processuale deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora al momento della decisione;
in mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;
secondo l’art. 159a cpv. 1 lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d’ufficio se, in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
la ricorrente è pertanto ormai priva di personalità giuridica;
in queste circostanze, il ricorso non può che essere stralciato dai ruoli.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presente Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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