AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.2022.267
Data decisione, Autorità: 18.07.2024, CDT
Titolo: Ricupero d’imposta: autodenuncia esente da pena, redditi di capitali detenuti all’estero, pretesa considerazione del maggior onere fiscale gravante la pensione sottoposta a imposizione in Italia
Incarti n. 80.2022.267 80.2022.268
Lugano 18 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Stefano Stillitano
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 novembre 2022 contro le decisioni del 21 ottobre 2022 in materia di ricupero d’imposta per le imposte cantonali, per l’imposta federale diretta e per le imposte comunali dei periodi fiscali dal 2008 al 2016.
Fatti
A. RI 1 è domiciliato a __________ dal 6 luglio 1992. Dal 2009 è cittadino svizzero.
B. In data 20 gennaio 2018 il contribuente ha presentato alla Divisione delle contribuzioni una “autodenuncia esente da pena unica, sulla sostanza e redditi da essa provenienti, e domanda di detrazione delle imposte dirette svizzere della quota che arreca disparità di trattamento, per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”.
Il contribuente ha presentato copiosa documentazione in merito a beni detenuti all’estero e sottratti sino a quel momento all’imposizione in Svizzera. Si tratta nello specifico di conti correnti aperti su diverse banche in Italia, a lui medesimo intestati, oltre titoli e obbligazioni. In Italia il contribuente aveva percepito anche la pensione, assoggettata all’imposta secondo l’ordinamento fiscale italiano. Chiedeva pertanto, invocando il principio della parità di trattamento, che la quota “che segna la disparità di trattamento”, ovvero l’importo che eccedeva l’ammontare delle imposte che sarebbero state esigibili se il contribuente fosse stato tassato ordinariamente in Svizzera, fosse detratto da quanto era tenuto a pagare per effetto dell’autodenuncia.
A mente del contribuente la questione si poneva a causa del fatto che la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I; RS 0.672.945.41) non disciplinerebbe la posizione del contribuente avente la doppia nazionalità.
Nel 2008 il contribuente era inoltre stato in servizio presso la Dogana di Chiasso, ragion per cui “potrebbe godere dell’esenzione da ogni contribuzione diretta e personale dettata dal capoverso dell’art. 15 della Convenzione Italo-Svizzera del 23.12.1873”, in virtù del quale “gli impiegati italiani occupati nella stazione di Chiasso andranno esenti da ogni contribuzione diretta e personale nella Svizzera”.
A far tempo dal 2009 aveva poi ottenuto la cittadinanza svizzera, ragion per cui la sua posizione avrebbe dovuto essere completamente assoggettata al diritto svizzero, Paese ove risiedeva. Facendo una comparazione tra l’ordinamento fiscale svizzero e quello italiano, sulla base della situazione del contribuente, vi sarebbe stata una differenza d’imposta di CHF 12'960.50 che avrebbe rappresentato la “disparità di trattamento”, dovuta “per responsabilità della Svizzera laddove con il consenso e l’interesse manifestato in sede internazionale non ha previsto il regime fiscale applicabile a fronte della persona fisica che ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti”. Da qui, pertanto, la richiesta di detrazione del medesimo importo “dalle imposte dirette svizzere”.
C. Ricevuto quanto sopra, RS 1 ha aperto la procedura di recupero d’imposta relativa ai periodi fiscali dal 2008 al 2016 e, d’intesa con il contribuente, lo ha convocato in data 4 ottobre 2018 “al fine di chiarire la fattispecie e valutarne le relative conseguenze fiscali”. In occasione dell’audizione il contribuente ha prodotto una “memoria”, in cui ha ribadito quanto indicato nella autodenuncia ed ha formulato le medesime conclusioni.
Il contribuente è poi stato nuovamente convocato in data 19 settembre 2022 per i medesimi motivi indicati in precedenza, presentando una nuova “memoria”, nella quale ha ribadito la propria posizione ed invocato il rispetto di principi di vario genere (equità, ragionevolezza, pari opportunità, sussidiarietà e reciprocità), riconosciuti sia a livello svizzero che comunitario.
D. Con decisione del 5 ottobre 2022 RS 1 ha notificato al contribuente le decisioni in materia di ricupero d’imposta per le imposte cantonali, l’imposta federale diretta e le imposte comunali relative ai periodi fiscali dal 2008 al 2016. Il debito complessivo, compresi gli interessi di ritardo, era quantificato in CHF 145'672.45. L’autorità fiscale ha inoltre confermato la rinuncia all’apertura del procedimento penale per sottrazione d’imposta (articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3 LT), essendo adempiuti i presupposti dell’autodenuncia esente da pena.
Quanto alla pensione percepita dal contribuente, l’autorità fiscale ha rilevato che non vi erano i presupposti per procedere alla revisione delle precedenti decisioni, ritenuto che il contribuente era ben consapevole di beneficiare di una pensione pubblica già all’atto di domiciliarsi in Ticino, come peraltro risulterebbe dal certificato di residenza in atti del 17 dicembre 1999. Con la conseguenza che ogni possibile rivendicazione poteva essere effettuata ben prima di procedere all’autodenuncia del 2018. Sul punto evidenziava poi che secondo l’art. 19 CDI-I le rendite pagate da un ente di diritto pubblico a cittadini del medesimo Paese a titolo di servizi resi anticipatamente a questi enti, sono imposte in Italia e non in Svizzera.
In relazione ai capitali detenuti all’estero, il fisco ha indicato che l’art. 11 CDI-I consente lo sgravio delle imposte estere rimborsabili. Tale disposizione avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui il contribuente avesse a suo tempo dichiarato reddito e sostanza, senza contare che nemmeno era stata presentata istanza di computo globale. Anzi, dall’esame di taluni documenti bancari prodotti risultava che il contribuente avrebbe “rinunciato espressamente alla possibilità di esenzione”, non avendo presentato una “dichiarazione di esenzione doppia imposizione fiscale” e di fatto accettando le trattenute fiscali estere. Di conseguenza, i redditi dovevano essere calcolati al lordo della trattenuta estera.
Quanto all’imposta preventiva di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso, la stessa risultava essere stata trattenuta soltanto per i periodi fiscali 2009 e 2013. In ogni caso, alla luce del fatto che secondo l’art. 21 [recte: 32] cpv. 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) il diritto al rimborso si estingue se l’istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile, non sarebbe stato possibile entrare nel merito della richiesta.
E. Avverso tale decisione, con scritto del 15 ottobre 2022 il contribuente ha interposto reclamo, ribadendo la richiesta di “compensazione tra il plusvalore dell’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica e l’imposta domestica sulla sostanza”. Il reclamante ha negato di aver chiesto la revisione di precedenti decisioni già passate in giudicato, diversamente da quanto addotto dal tassatore nella decisione impugnata, avendo prospettato invece la mera “compensazione” del “plusvalore” già versato e nei termini sopra riportati, in considerazione di quello che è lo “scopo” delle leggi e convenzioni invocate dal ricorrente.
F. Con decisione su reclamo del 21 ottobre 2022, RS 1 ha confermato la propria precedente decisione riproponendo integralmente la motivazione di quest’ultima.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce che “la materia del contendere è solo la plusvalenza della imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica a fronte di quella domestica, da compensare con l’imposta sulla sostanza per differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso al fine della parità di trattamento”, in adesione anche “ai principi di proporzionalità e sussidiarietà”. Al riguardo evidenzia, da un lato, che la decisione del tassatore porterebbe un esborso che eccederebbe “il 60% dei redditi” e sarebbe quindi lesiva dei diritti di tutela del risparmio del contribuente, e dall’altro, che la normativa svizzera è da sola sufficiente ed idonea a regolare la situazione del ricorrente. Senza contare che l’applicazione di normative transnazionali determinerebbe per il contribuente una tassazione in dispregio del principio della parità di trattamento tra cittadini.
Il ricorrente chiede pertanto che “per l’anno 2008 e primi due mesi dell’anno 2009 l’esenzione da ogni imposta ai sensi dell’art. 15 della Convenzione del Gottardo”, mentre per il periodo successivo, “dal primo marzo 2009”, chiede la “compensazione del plusvalore transnazionale con imposta sulla sostanza”, ovvero della “differenza tra l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica e quella domestica”, che rappresenta anche la quota “che arreca disparità di trattamento”.
A mente del contribuente, in conclusione, la Convenzione del Gottardo “potrebbe essere estesa al pensionato”, al fine di vedere tutelati i principi a sua tutela ampiamente invocati.
Diritto
Con specifico riferimento al periodo fiscale 2008 il contribuente ha invece chiesto l’esenzione dal pagamento dei tributi giusta l’art. 15 della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a Chiasso e a Pino del 1873. Convenzione che il contribuente ritiene, per ragioni di “equità fiscale” e “parità di trattamento”, possa essere applicata per analogia anche ai periodi fiscali successivi al 2008, ovvero quando ha cessato l’attività lavorativa raggiunta l’età pensionabile.
Secondo gli articoli 175 cpv. 1 LIFD e 258 cpv. 1 LIFD, il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta è punito con la multa.
Gli articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3 LT prevedono tuttavia che, se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale; b. egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e c. si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
2.2.
Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato il 20 gennaio 2018 un’autodenuncia, chiedendo di beneficiare dell’esenzione da pena. L’Ufficio procedure speciali ha aperto un procedimento di ricupero d’imposta, mentre ha rinunciato ad aprire un procedimento penale per sottrazione d’imposta, ritenendo adempiuti i presupposti previsti dagli articoli 175 cpv. 3 LIFD e 258 cpv. 3 LT.
Il 5 ottobre 2022, ha notificato al contribuente le decisioni concernenti il ricupero d’imposta relativo agli elementi emersi con l’autodenuncia.
Secondo gli articoli 151 cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l’autorità fiscale procede al ricupero dell’imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, ovvero che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l’autorità fiscale.
Gli articoli 151 cpv. 2 LIFD e 236 cpv. 2 LT prevedono che il ricupero di imposta non possa essere operato, nemmeno in caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza e dell’utile netto e ha giustificato in modo adeguato il capitale proprio, e se l’autorità fiscale ha accettato la valutazione.
3.2.
Gli articoli 152 LIFD e 237 LT disciplinano la perenzione.
Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.
Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD).
3.3.
Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata.
Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio” (ricorso, p. 8). Vi sarebbe inoltre una “ulteriore discriminazione (disparità di trattamento) a fronte dei percettori di pensioni private” (ricorso, p. 12). Di conseguenza, chiede “la detrazione dalle imposte dirette svizzere della quota che arreca disparità di trattamento”, intesa come “la plusvalenza transnazionale, tra l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica e quella domestica” (ricorso, p. 15). A tale fine, precisa di non chiedere la revisione delle decisioni di tassazione dell’imposta sul reddito, già passate in giudicato. La “plusvalenza transnazionale” dovrebbe per contro essere compensata, cioè dedotta dall’imposta sulla sostanza.
Riassumendo, il contribuente sembra chiedere che il fisco svizzero calcoli le imposte che egli avrebbe pagato negli anni dal 2009 in avanti, se la pensione erogatagli dall’Italia fosse stata imposta in Svizzera anziché nello Stato della fonte. La differenza fra le imposte italiana e svizzera sulla rendita pensionistica rappresenterebbe ciò che lui definisce “la plusvalenza transnazionale”. Ora, tale importo dovrebbe a suo avviso essere dedotto dall’imposta sulla sostanza, stabilita con le decisioni impugnate, che concernono il ricupero d’imposta.
4.2.
Il ricorrente non contesta che la pensione erogatagli quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato sia imponibile in Italia.
In effetti, l’art. 19 paragrafo 1 CDI-I prevede che le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, siano imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
L’art. 19 paragrafo 2 CDI-I menziona proprio le Ferrovie dello Stato (FF.SS.) laddove definisce l’espressione «persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico».
Per quanto riguarda l’eliminazione della doppia imposizione, l’art. 24 paragrafo 3 CDI-I dispone che, se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
Ne consegue che è conforme al diritto convenzionale l’assoggettamento della pensione alle imposte in Italia e la sua esenzione in Svizzera, che ne tiene tuttavia conto per determinare l’aliquota applicabile.
4.3.
4.3.1.
Diverso il trattamento fiscale previsto dal diritto convenzionale per interessi e dividendi.
4.3.2.
Conformemente all’art. 10 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE (M-OCSE), anche l’art. 11 CDI-I suddivide la sovranità fiscale fra gli Stati contraenti allo scopo di evitare la doppia imposizione degli interessi e dei dividendi: l’imposizione dello Stato della fonte viene limitato ad un tetto massimo, mentre nello Stato di residenza è previsto un assoggettamento illimitato con l’obbligo di computare l’imposta alla fonte dell’altro Stato.
Per quanto concerne in particolar modo gli interessi, l’art. 11 paragrafo 1 CDI-I stabilisce che gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente siano imponibili in detto altro Stato.
Per l’art. 11 paragrafo 2 CDI-I, tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12,5 per cento dell’ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
In adempimento di quanto sopra, l’Amministrazione fiscale italiana mette a disposizione un apposito modulo per la richiesta di rimborso parziale dell’imposta, ovvero per la parte eccedente il 12,5%, scaricabile direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate a cui la domanda deve essere rivolta (modulo R/CH – I/2; https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/293686/Interessi_interessi.pdf/6015d359-a513-7fd9-d14f-75d980218128).
4.3.3.
L’art. 24 paragrafo 4 CDI-I prevede che, se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera conceda a sua domanda uno sgravio fiscale.
Le persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera, i cui redditi provenienti da uno Stato contraente sono stati assoggettati ad un’imposta limitata in questo Stato contraente conformemente alla convenzione, possono chiedere il computo di imposte alla fonte estere (art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere [OCIFE; RS 672.201]), entro i tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (art. 14 cpv. 2 OCIFE), a condizione che i redditi, per i quali è chiesto il computo di imposte alla fonte estere, siano dichiarati al lordo della deduzione d’imposta operata nello Stato contraente (art. 3 cpv. 2 OCIFE).
Anche a tal fine è disponibile un modulo che può essere scaricato dal sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (modulo DA-1; https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/dbst/formulare/dbst-form-2023-da-1-it.pdf.download.pdf/dbst-form-2023-da-1-it.pdf).
4.3.4.
Nel caso in esame, il contribuente non ha provveduto a chiedere al fisco dello Stato della fonte il rimborso parziale dell’imposta, per la parte eccedente il 12.5%, né ha presentato in Svizzera, nei termini di legge, la richiesta di computo di imposte alla fonte estere, per il quale aveva a disposizione un termine di tre anni. Dalla documentazione bancaria agli atti, anzi, è emerso che in qualche caso il contribuente ha espressamente rinunciato alla “dichiarazione di esenzione per doppia imposizione fiscale”.
Il ricorrente nemmeno può dolersi di asserite violazioni di precetti costituzionali, e tanto meno di un presunto vuoto normativo rimproverabile al legislatore, non avendo fatto uso degli strumenti che il diritto mette a disposizione, nei termini stabiliti, per ovviare alla doppia imposizione internazionale.
4.4.
Nelle circostanze descritte, si deve riconoscere che l’operato dall’autorità fiscale cantonale è conforme al diritto interno e internazionale applicabile. In particolar modo, nella determinazione dell’ammontare del ricupero d’imposta, ha legittimamente tenuto conto delle disposizioni convenzionali che attribuiscono alla Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente, il diritto di imporre i capitali e i relativi redditi, perlopiù interessi. Se si verificano casi di doppia imposizione di tali redditi, ciò dipende unicamente dallo stesso ricorrente, che non si è servito tempestivamente degli strumenti a disposizione a tale scopo.
Per quanto attiene in particolar modo alla pretesa compensazione di quella che lui chiama “plusvalenza transnazionale” con le imposte oggetto delle decisioni impugnate, la stessa non è prevista né dal diritto interno né da quello convenzionale.
Il fatto che l’Italia assoggetti le pensioni a oneri fiscali più gravosi di quanto non faccia la Svizzera non obbliga quest’ultima a concedere una riduzione di imposte su altri redditi. Può poi senz’altro apparire discutibile il fatto che le pensioni legate ad un cessato impiego di natura privatistica siano imponibili nello Stato di residenza (art. 18 CDI-I) e non in quello della fonte, ma ciò dipende dagli accordi intervenuti fra Italia e Svizzera al momento della sottoscrizione della convenzione. Tale distinzione è peraltro presente anche nel modello di convenzione fiscale dell’OCSE.
La compensazione auspicata non può neppure fondarsi sulla sola circostanza che il ricorrente abbia (anche) la cittadinanza elvetica. Come si è detto, le disposizioni convenzionali fanno dipendere l’imposizione nell’uno o nell’altro degli Stati contraenti dalla residenza e non dalla cittadinanza del contribuente. L’assoggettamento in Italia della pensione erogata dall’Italia ad un cittadino svizzero residente in Svizzera non è neppure in contrasto con il divieto di discriminazione previsto dall’art. 25 CDI-I.
A sostegno della pretesa “compensazione” il ricorrente invoca, infine, la Convenzione del 23 dicembre 1873 tra la Svizzera e l’Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso e a Pino, che prevede all’art. 15 l’esenzione da ogni contribuzione diretta e personale in Svizzera per gli impiegati italiani occupati nella stazione di Chiasso. L’esenzione in questione, che peraltro si riferisce agli impiegati italiani occupati e non anche a quelli in pensione, non va certo oltre a quella prevista dalla CDI-I, entrata in vigore oltre cento anni dopo. In ogni caso, non potrebbe imporre alla Svizzera la “compensazione” pretesa dall’insorgente.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 21 ottobre 2022 è riformata nel senso che è annullato il ricupero d’imposta per il periodo fiscale 2008.
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’700.–
sono a
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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