AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.97
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00097 DP 58/95 cm
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 gennaio 1995, no. 507, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 10 marzo 1994 con cui il Municipio di __________ le ha negato la licenza edilizia per l'ampliamento e il cambiamento di destinazione del canvetto situato al mapp. n. __________ RFD __________, fuori dalla zona edificabile.
viste le risposte:
22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
1 marzo 1995 del Municipio di __________
2 marzo 1995 del Dipartimento del Territorio.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ è proprietaria di un canvetto in disuso, situato in località __________ (part. __________ RFD), fuori della zona edificabile, al centro di una vasta area boschiva. Lo stabile, abbandonato da almeno un ventennio, si presenta in pessimo stato di conservazione: il tetto è sfondato ed i muri sono in parte pericolanti.
B. Il 26 novembre 1992 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di riattare il vecchio canvetto, ampliandolo parzialmente e traformandolo in casa d'abitazione. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, reputando insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio del permesso necessario.
Fondandosi su tale preavviso il municipio di __________ ha respinto la domanda con decisione del 24 gennaio 1994.
C. Con giudizio 24 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________.
Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del Dipartimento del territorio, escludendo nel contempo che il permesso potesse essere rilasciato in forza di una convenzione stipulata nel 1978 fra la ricorrente ed il municipio di __________, con cui veniva autorizzata la riattazione del canvetto.
D. La soccombente impugna ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza.
Essa sostiene che in realtà non vi é nessun cambiamento di destinazione, dato che il canvetto in questione non é mai stato un ritrovo pubblico vero e proprio. Ribadisce che l'intervento non osta ai disposti di cui all'art. 24 LPT, dato che l'edificio si trova incluso nella lista elaborata dal comune dei rustici "meritevoli di conservazione". Lamenta inoltre una lesione del diritto di essere sentiti, per il fatto che le autorità cantonali si sono rifiutate di esperire un sopralluogo in contraddittorio.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del Territorio; quest'ultimo osserva che l'intervento progettato esula dal concetto di trasformazione ammissibile dell'art. 75 LALPT, visto che stravolge la tipologia e i contenuti architettonici della costruzione originaria.
Da parte sua il municipio di __________, segnala che lo stabile attuale rischia il crollo per la sua totale incuria; propone pertanto di concedere alla ricorrente la facoltà di procedere ad una ristrutturazione.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà semmai nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Il diritto cantonale può inoltre permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24 cpv. 2 LPT).
Fondandosi su quest'ultima norma, il legislatore cantonale ha ammesso la possibilità di rilasciare in via eccezionale permessi per la trasformazione di edifici e impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sono ubicati, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale e compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo. Deve insomma essere tale da non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori dalla zona edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. Commento alla LPT, ad. art. 24 n. 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
3.1. Per quanto attiene al requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT), nulla giustifica in effetti il rilascio di un permesso per trasformare in abitazione un antico canvetto/grotto situato fuori dalla zona edificabile nel bel mezzo di un bosco. La destinazione che verrebbe assegnata all'opera non esige affatto simile ubicazione (DTF 102 Ib 79; 99 Ia 338; Rep. 1982 313).
Irrilevante è la circostanza che l'edificio in passato possa esser stato utilizzato per alloggiarvi persone che erano in qualche modo legate al vicino sanatorio.
Insoddisfatto è pure il requisito posto dall'art. 24 cpv. 1 lett. b LPT: non v'è invero chi non veda come l'interesse alla tutela del bosco prevalga sul contrastante interesse della ricorrente a recuperare il vecchio canvetto.
3.2. L'autorizzazione va comunque negata anche nella misura in cui si voglia assimilare l'intervento ad una semplice trasformazione parziale dello stabile preesistente. Contrariamente a quanto esige l'art. 75 LALPT la ristrutturazione non appare invero indispensabile per assicurare la continuazione dell'utilizzazione attuale, rispettivamente dell'uso precedente.
3.3 L'autorizzazione andrebbe infine negata quand'anche si volesse intendere il progettato intervento come una ricostruzione di un edificio andato distrutto. L'art. 76 LALPT precisa infatti che la ricostruzione é possibile solo mantenendo volume e destinazione precedenti la demolizione, circostanza, questa, che nella fattispecie non si avvera dato che il progetto implica un ampliamento dell'edificio e un radicale cambiamento della sua precedente destinazione.
Anche la convenzione sottoscritta nel 1978 tra la __________ (alla quale é in seguito succeduta la __________) e il comune di __________, che prevedeva l'obbligo per la prima di mantenere lo stabile __________, non può modificare tale conclusione.
A parte il fatto che l'insorgente ha manifestamente disatteso quest'obbligo, lasciando decadere la costruzione per incuria, non si può certo pretendere che lo stesso abiliti la __________ a trasformare il canvetto, in una casa di abitazione. In realtà, il termine manutenzione deve essere compreso nel suo esatto significato, vale a dire quello di mantenimento della sostanza edilizia così com'é (o meglio com'era), senza aggiunte o modifiche di ordine qualitativo e/o quantitativo.
Il fatto che i precedenti e attuali proprietari dello stabile lo abbiano lasciato decadere senza effettuare, per decenni, nessuna opera di manutenzione, non può certo ora obbligare le autorità a rilasciare loro delle autorizzazioni in contrasto con le normative applicabili per l'edificazione fuori zona edificabile.
Né infine può giovare alla ricorrente la sorprendente previsione di includere l'edificio nell'inventario dei rustici meritevoli di conservazione: l'inventario in questione deve infatti ancora essere approvato dall'autorità competente prima di poter esplicare l'effetto desiderato.
Per il che, il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 36 LPT; 71, 72, 75, 76 LALPT; 21 e 52 LE 1991; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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