AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2025.9
Data decisione, Autorità: 18.03.2025, CEF
Titolo: Minimo di esistenza. Spese di ricerca di un impiego. Premi della cassa malattia obbligatoria
Incarto n. 15.2025.9
Lugano 18 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 27 gennaio 2025 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 14 gennaio 2025 nelle esecuzioni (n. __________ e __________) del gruppo n. 1 promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da
PI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________) Confederazione Svizzera, Berna (rappresentata dalla Serafe AG, Pfäffikon SZ)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni promosse dalla PI 1 e dalla Confederazione Svizzera contro RI 1, il 14 gennaio 2025 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitrice
fr.
3'007.05
Indennità di disoccupazione
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'425.00
Ricerca d’impiego
fr.
100.00
Totale
fr.
2'725.00
L’UE ha quindi pignorato presso la Cassa disoccupazione __________ l’importo eccedente fr. 2'725.– (indicativamente fr. 282.05) con effetto immediato;
con il ricorso in esame RI 1 allega che le proprie spese mensili "non comprimibili" comprendono anche, oltre a quelle tre riconosciute nel verbale impugnato, spese supplementari di fr. 100.– mensili per i trasporti pubblici e “spese sanitarie di base” di fr. 82.05 mensili;
che la ricorrente ritiene pertanto sproporzionata l’eccedenza pignorabile stabilita dall’UE in fr. 282.05 mensili, chiedendo di ridurla a fr. 100.–, poiché comporta a suo dire l’impossibilità per lei di assumere le spese di trasporto per la ricerca di un impiego, così come il rischio di perdere l’alloggio per mora e una limitazione concreta delle possibilità di reinserimento professionale;
che nelle osservazioni del 5 febbraio 2025, l’UE rileva che la ricorrente non ha dimostrato di pagare le spese supplementari di cui chiede l’inserimento nel suo minimo vitale, in particolare le "spese sanitarie di base" di fr. 82.05;
che secondo un principio giurisprudenziale consolidato possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF);
che nel caso in esame, effettivamente RI 1 non ha provato di pagare regolarmente il costo di fr. 82.05 mensili di cui chiede l’inserimento nel proprio minimo vitale, sicché il ricorso è al riguardo infondato;
che l’UE ha giustamente ricordato al riguardo la facoltà concessa al debitore dall’art. 93 cpv. 4 LEF – espressamente richiamata nel verbale di pignoramento (a pag. 5) – di chiedergli d’ingiungere al datore di lavoro di versargli (per la durata del pignoramento) la somma necessaria a saldare i premi correnti e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ove siano da computare nel suo minimo vitale secondo il diritto in materia di esecuzione;
che ciò presuppone però che RI 1 trasmetta all’UE le fatture ricevute dalla sua Cassa per i premi e partecipazioni correnti, cioè maturati durante il pignoramento (in concreto dal gennaio 2025), dell’assicurazione malattia obbligatoria (di base), o perlomeno fornisca all’UE le coordinate della sua assicurazione;
che laddove invoca un rischio di perdere il suo alloggio per mora, la ricorrente misconosce che il costo di tale alloggio è stato debitamente computato nel suo minimo vitale per fr. 1'450.– mensili, sicché dispone dei mezzi finanziari per far fronte a tale spesa;
che sempre nelle sue osservazioni al ricorso l’UE considera già computato nella voce "ricerca impiego" nel verbale impugnato il costo di fr. 100.– fatto valere dalla ricorrente per l’uso dei trasporti pubblici ai fini di ricerca di un impiego;
che la ricorrente, anche per tale posta, non ha dimostrato di sopportare effettivamente spese di ricerca di lavoro, compresi gli spostamenti, superiori ai fr. 100.– mensili già computati dall’UE;
che di conseguenza il provvedimento impugnato resiste alla critica anche su questo punto, di modo che il ricorso va integralmente respinto;
che stante tale esito non è necessario notificare alle controparti né il ricorso né il giudizio odierno (art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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