AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.34
Data decisione, Autorità: 14.03.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2025.34
Lugano 14 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1062 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre 2024 da
RE 1 (titolare dell’impresa individuale __________)
contro
RE 1 __________ (patrocinata dalla dott. iur. PA 1)
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 13 dicembre 2024 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'601.70 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 29 gennaio 2025 si presentato solamente l’istante.
C. Statuendo con decisione del 30 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 12 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu allo sportello della Pretura il 31 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 10 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione il 30 gennaio 2025 alle ore 15:46 (ovvero 5 ore 46 minuti dopo la pronuncia del fallimento) relativa al versamento di fr. 2'996.– a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 31 gennaio 2025) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano pendenti ben 63 esecuzioni per oltre fr. 170'000.– complessivi. A parte pretese non quantificate di restituzione dei contributi AVS e LPP (il cui pagamento non è documentato) perché avrebbe cessato di versare salari dal 1° gennaio 2022 ed entrate generate dalle carte “Ricard”, che secondo il conteggio della stessa reclamante (doc. G) nel 2024 non superavano fr. 5'000.– mensili (al lordo dei costi non precisati), essa fa valere a sostegno della propria solvibilità di essere proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, che allega essere "di gran valore", pur dedotto il debito ipotecario (che secondo l’estratto del registro fondiario ammonta a fr. 2'205'000.– nominali). La reclamante ha poi prodotto il 28 febbraio 2025 un impegno della Banca __________ di stessa data (doc. T) di versarle fr. 154'817.15 a saldo delle sue esecuzioni pendenti, secondo un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione del 26 febbraio 2025 (doc. P), dietro la consegna di una nuova cartella ipotecaria di fr. 870'000.– gravante in 6° grado collettivamente il fondo n. __________ il diritto per sé stante e permanente n. __________ RFD di __________, e la lettera di stessa data con cui il notaio avv. __________ si è impegnato a costituire la cartella, a trasmetterla alla banca e a ricevere fr. 170'000.– sul suo conto con cui estinguere le esecuzioni e saldare le spese e onorari (doc. U). Tali allegazioni e documenti sono però tardivi (sopra consid. 1).
Tuttavia, già in sede di concessione dell’effetto sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a favore di quattro gruppi di pignoramento (n. 1 a 4) composti in tutto di 45 esecuzioni ammontanti a quasi fr. 90'000.– complessivi, l’Ufficio d’esecuzione ha pignorato un impianto di filtraggio dell’acqua stimato in fr. 300'000.–, che copre quindi ampiamente le esecuzioni in questione, che nei mesi precedenti il fallimento la reclamante aveva pagato all’Ufficio più di fr. 50'000.– e che non risultavano (né risultano tuttora) a suo carico né comminatorie di fallimenti (salvo una, n. __________, risalente a oltre 8 mesi fa, che non risulta essere stata portata avanti, verosimilmente perché è stata nel frattempo pagata stante il suo importo esiguo) né attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato. È tuttavia evidente che se la reclamante non dovesse mettere in atto quanto proposto nel suo scritto del 28 febbraio 2025 e dovesse fallire un’altra volta nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta nel caso odierno.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
III. Notificazione a:
– ; – __________; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster