AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2024.133
Data decisione, Autorità: 14.03.2025, CEF
Titolo: Ricorso contro il verbale di pignoramento di reddito. Revisione
Incarto n. 15.2024.133
Lugano 14 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2024 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dal
PI 1, __________
procedura che interessa anche la procedente
PI 5, (rappresentata dall’RA 2, )
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ promossa dal Comune PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 3'701.50 oltre ad accessori, l’11 luglio 2024 la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile del reddito dell’escusso in fr. 1'890.–, stabilendo in fr. 4'000.– mensili il suo reddito netto per l’attività di “consulente in logistica indipendente” e in fr. 2'110.– il suo minimo d’esistenza;
che con ricorso del 18 luglio 2024 RI 1 aveva chiesto a questa Camera di modificare il predetto provvedimento, nel senso di ridurre il reddito netto mensile di fr. 4'000.– computato dall’Ufficio all’entrata di fr. 2'400.– da lui dichiarata, in modo che la quota pignorata corrispondesse a fr. 290.–, facendo notare in particolare di essere reduce da un ictus, che aveva significativamente limitato la sua capacità lavorativa;
che mediante sentenza del 18 ottobre 2024 la Camera ha respinto il gravame, siccome l’insorgente non aveva comprovato le sue entrate e l’Ufficio aveva stimato correttamente il reddito mensile netto dell’escusso tramite comparazione con attività analoghe alla sua;
che il 14 novembre 2024 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato da RI 1 contro la decisione in questione;
che il 2 dicembre 2024 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento, allegando lo stesso calcolo del minimo d’esecuzione allestito l’11 luglio 2024;
che con ricorso dell’8 dicembre 2024 RI 1 s’aggrava contro tale provvedimento, chiedendo di riconsiderarlo;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 dicembre 2024 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile sotto questo profilo (art. 17 LEF);
che il ricorrente si duole che a causa della crisi economica sta affrontando ulteriori e gravi difficoltà finanziarie, aggravate da problemi di salute che limitano la sua capacità di migliorare la situazione, sicché le sue entrate attuali sono a malapena sufficienti a coprire le spese di prima necessità e risultano di poco superiori alla cifra che gli viene richiesta;
che per tali ragioni, egli vuole fare affidamento nella possibilità che la decisione impugnata venga riconsiderata, valutando con maggiore attenzione le sue difficoltà e mostrando la necessaria sensibilità per giungere a una soluzione più equa e sostenibile;
che, a ben vedere, il ricorrente torna a disquisire sulla medesima questione già sollevata nel suo precedente ricorso del 18 luglio 2024, riproponendo sostanzialmente le stesse argomentazioni nel-l’ambito della medesima esecuzione, senza aggiungere nulla di nuovo e peraltro senza produrre, neppure questa volta, qualsivoglia documento che comprovi le sue entrate o eventuali spese maggiori rispetto a quanto computato dall’UE nel suo minimo d’esistenza, fermo restando che competente a rivedere il calcolo a seguito di modificazioni determinanti per l’importo da pignorare giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF, che spetta all’escusso che se ne avvale dimostrare, è l’ufficio d’esecuzione, non l’autorità di vigilanza;
che, in tali condizioni, il ricorso al vaglio si rivela irricevibile, questa Camera avendo già esaminato le contestazioni ora ripresentate con sentenza del 18 ottobre 2024, la quale riveste autorità di cosa giudicata;
che nemmeno si giustifica di ritornare il ricorso all’UE, in modo che lo tratti quale domanda di revisione nel senso dell’art. 93 cpv. 3 LEF, RI 1 non avendo comprovato nuove circostanze di fatto rilevanti per il calcolo del suo minimo vitale;
che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso alle altre parti interessate (art. 9 cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione ad .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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