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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.32
Data decisione, Autorità: 10.03.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2025.32
Lugano 10 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 8 gennaio 2025 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1,__________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 febbraio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’2 gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 216.55 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 3 febbraio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 4 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2025 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata l’11 febbraio. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 17 febbraio. Presentato già il 7 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso cor-risponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 7 febbraio 2025 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al deposito di fr. 222.– che la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti a estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata ad affermare di essersi sempre impegnata, nell’arco dei cinque anni di attività, a versare gl’importi dovuti all’Ufficio d’esecuzione, come risulterebbe “dai vostri incartamenti”, e a produrre una seconda ricevuta sempre del 7 febbraio 2025, riferita al deposito di fr. 500.– “per esecuzioni urgenti”. Ora, da un esame d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni eseguito in sede di esame della domanda di effetto sospensivo si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 10 esecuzioni per oltre fr. 13'000.– e 42 attestati di carenza di beni per quasi fr. 70'000.– complessivi rilasciati tra il 2013 e il 2024, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità. Contrariamente a quanto asserisce senza produrre documentazione a supporto, la reclamante non ha quindi sempre versato gl’importi dovuti all’Ufficio d’esecuzione.
Ciò porta a concludere che la reclamante, già da tempo (i primi ACB risalgono al 2013), non dispone di liquidità sufficienti per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali i premi della cassa malati, pur d’importo modesto (diversi sono inferiori a fr. 300.–). In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento (cfr. sopra consid 2.1). Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Acquarossa; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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