AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.57
Data decisione, Autorità: 27.11.2024, IIICC
Titolo: Reclamo. Diniego di sospensione del procedimento. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Non è tale il timore di un giudizio finale negativo
Incarto n. 13.2024.57
Lugano 27 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2023.116 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 16 agosto 2023 da
CO 1 CO 2 patrocinati dall’ PA 2
contro
RE 1 RE 2 patrocinati dall’ PA 1
e ora sul reclamo 24 settembre 2024 di RE 1 e RE 2 contro la decisione 16 settembre 2024 con cui il Pretore ha statuito in materia di prove, negato la sospensione della causa, chiuso l’istruttoria e assegnato il termine per le conclusioni scritte;
ritenuto
in fatto: A. L’11 marzo 2015 RE 2 ha acquistato il fondo n. __________ RFD di __________. Insieme alla compagna RE 1 egli abita tuttora la villa con piscina che vi si trova. Pendente una procedura esecutiva di realizzazione del pegno immobiliare avviata dalla Banca __________, creditrice ipotecaria, il 18 gennaio 2021 CO 1 e CO 2 d’un canto e RE 1 e RE 2 dall’altro, hanno convenuto quanto segue:
“1. I signori CO 1 e CO 2 confermano di essersi accordati con la Banca __________, e di essere intenzionati ad aggiudicarsi la part. no. __________ RFD __________ ai pubblici incanti al prezzo massimo di CHF 1'350'000.–.
A partire dalla data dell’aggiudicazione e fino all’acquisto da parte dei signori RE 2 e/o RE 1, questi ultimi saranno legittimati a continuare ad abitare nella proprietà, e dovranno agli aggiudicatari un interesse annuo dell’1% sul prezzo da loro pagato in occasione della suddetta asta oltre alle predette spese.
Nel caso in cui in occasione dei pubblici incanti i signori CO 1 e CO 2 non dovessero aggiudicarsi la part. no. __________ RFD __________, gli stessi si impegnano a restituire entro e non oltre 10 giorni dalla stessa asta la somma di CHF 100'000.-- alla signora RE 1. […]”.
Il 1° luglio 2021 - e con iscrizione a registro fondiario seguita il 9 settembre 2021 - CO 1 e CO 2 si sono aggiudicati la proprietà di tale fondo, in ragione di ½ ciascuno, al prezzo di fr. 1'150'000.–.
B. Un’istanza di espulsione immediata presentata da CO 1 e CO 2, seguendo la forma della procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, è stata dichiarata irricevibile dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 23 novembre 2022 (inc. n. SO.2022.4495). Il relativo appello da essi proposto è poi stato respinto il 20 febbraio 2023 dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
C. Nel frattempo, a titolo cautelativo e su modulo ufficiale, il 21 dicembre 2022 CO 1 e CO 2 hanno disdetto per il 31 marzo 2023 e nei confronti di RE 1 e di RE 2 un eventuale e contestato rapporto locativo. RE 1 e RE 2 hanno quindi contestato la disdetta. Ottenuta in data 28 febbraio 2023 l’autorizzazione ad agire dal competente Ufficio di conciliazione, con petizione 30 marzo 2023 essi hanno introdotto l’azione di contestazione della disdetta innanzi la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando in via subordinata la protrazione della locazione (inc. n. SE.2023.82). La procedura è tuttora pendente.
D. Ottenuta l’autorizzazione ad agire il 31 maggio 2023, con petizione datata 16 agosto 2023 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, CO 1 e CO 2 hanno rivendicato la proprietà della part. n. __________ RFD di __________ e chiesto l’espulsione immediata di RE 1 e RE 2 e la riconsegna dell’immobile, nonché l’ammonimento degli stessi a dover risarcire i danni per ogni giorno di inadempimento, oltre alla comminatoria dell’azione penale giusta l’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva tramite forza pubblica.
Con risposta 5 ottobre 2022 (correttamente: 2023) RE 1 e RE 2 hanno postulato la reiezione integrale della petizione. Gli attori con replica 17 ottobre 2023 e i convenuti con duplica 20 novembre 2023 hanno confermato il loro antitetico punto di vista.
E. All’udienza 14 marzo 2024 delle prime arringhe le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande. Con decisione resa a verbale, il Pretore ha statuito su una parte dei mezzi di prova notificati, ordinanza poi parzialmente modificata l’11 aprile 2024.
F. Con istanza 16 aprile 2024 i convenuti hanno chiesto la sospensione del procedimento, ritenendolo incompatibile con la procedura di contestazione della disdetta pendente innanzi la sezione 4 della Pretura del Distretto di Lugano. Il 30 aprile 2024 gli attori vi si sono opposti. Le parti hanno mantenuto i propri argomenti in sede di replica spontanea 8 maggio 2024 e duplica spontanea 15 maggio 2024.
Inoltre all’udienza 19 giugno 2024 di audizione testi, i convenuti hanno presentato un’istanza di assunzione di nuove prove giusta l’art. 229 CPC, avversata dagli attori.
G. Con decisione 16 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza 19 giugno 2024 di assunzione di nuove prove (dispositivo n. 1), ha modificato parzialmente l’ordinanza sulle prove 11 aprile 2024 ammettendo il richiamo dell’inc. n. SE.2023.82 dalla sezione 4 della Pretura di Lugano (dispositivo n. 2), ha respinto la domanda 19 giugno 2024 (correttamente: 16 aprile 2024) di sospensione della causa (dispositivo n. 3), ha dichiarato chiusa l’istruttoria (dispositivo n. 4), e ha assegnato il termine scadente il 31 ottobre 2024 per le conclusioni scritte (dispositivo n. 5).
H. Con reclamo 24 settembre 2024 RE 1 e RE 2 chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo, il dispositivo n. 3 della decisione 16 settembre 2024 sia modificato nel senso di accogliere la domanda di sospensione e di stralciare i dispositivi n. 4 e 5.
Con ordinanza 30 settembre 2024 il Pretore ha annullato il termine per presentare le conclusioni scritte (dispositivo n. 5).
La domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decisione 2 ottobre 2024.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione sulla sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.
La decisione impugnata è giunta nelle mani dei reclamanti il giorno 17 settembre 2024. Il reclamo 24 settembre 2024, spedito con invio raccomandato pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2024 (timbro originale), è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’art. 126 CPC prevede il rimedio del reclamo unicamente contro le decisioni di sospensione del procedimento (cpv. 2), non invece contro le decisioni che rifiutano la sospensione. Di conseguenza, nel caso concreto, trattandosi di un caso non espressamente previsto dalla legge, è da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.
3.1 La parte reclamante chiamata a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile deve in tal senso produrre un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva della parte reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.
3.2 Inoltre, questa Camera ha già avuto modo di rilevare che una violazione del diritto non cagiona automaticamente alla parte colpita dalla violazione stessa un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, neppure se la decisione appare in contrasto con specifiche norme procedurali. Ha parimenti evidenziato che unica eccezione poteva essere data quando la violazione del diritto di essere sentito conduce alla nullità della decisione impugnata indipendentemente dall’esito del processo (cfr. in materia di prove: III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).
I reclamanti sembrano voler anzitutto ricondurre il rischio di un loro pregiudizio difficilmente riparabile alla crassa lesione delle disposizioni della procedura civile. Nondimeno, come spiegato (sopra, consid. 3.2), la violazione del diritto - foss’anche di norme procedurali - non è in sé costitutiva di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, posto che gli interessati non invocano neppure una lesione del diritto di essere sentiti. Motivo per cui sotto questo profilo il reclamo difetta del necessario presupposto di ammissibilità.
I reclamanti legano anche il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile all’eventualità che i Pretori delle due sezioni applichino due criteri di valutazione diversi. E, ulteriormente, al fatto che il Pretore competente per la causa di rivendicazione qui in discussione può giungere a sentenza prima del Pretore della sezione 4 competente per la causa di locazione (inc. n. SE.2023.82), malgrado sia innegabile l’assoluta priorità di quest’ultima causa seppur ancora priva di istruttoria, rispetto alla causa di rivendicazione la cui istruttoria era già stata chiusa e dove era stato pure fissato il termine per le conclusioni scritte. I reclamanti identificano infine il pregiudizio difficilmente riparabile con il richiamo disposto nella causa di rivendicazione dell’incarto della causa di locazione, poiché così facendo la sentenza finale in punto alla rivendicazione può non tener conto di tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione e non essere quindi in linea con le medesime. Ma invano.
5.1 Nella misura in cui i reclamanti temono e sostengono che i Pretori delle due sezioni possano applicare criteri di valutazione differenti, che il Pretore della causa di rivendicazione possa pronunciare la sua sentenza finale prima del Pretore della causa di locazione, e ancora che in forza del richiamo dell’incarto di locazione ciò possa avvenire in spregio delle risultanze istruttorie di quest’ultima vertenza, i reclamanti non fanno che manifestare il timore a che il giudizio finale della causa di rivendicazione possa rivelarsi per loro negativo. Tuttavia la sola eventualità che il giudice possa accogliere o respingere questa pretesa non è (ancora) uno scenario atto a configurare un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC poiché questo è un rischio insito in tutte le cause. Segnatamente è da considerare che una sentenza finale favorevole ai reclamanti potrebbe anche riparare a tale evocato pregiudizio (sopra, consid. 3.1), sicché fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se realmente e in che misura questa circostanza abbia davvero compromesso la posizione complessiva degli interessati.
5.2 Inoltre, il richiamo dell’incarto della causa di locazione - inc. n. SE.2023.82 - rientra fra i mezzi di prova richiesti dai reclamanti (act. VII: verbale 14 marzo 2024) e non contestati dagli attori. Questa prova è stata inizialmente ammessa, poi negata con ordinanza 11 aprile 2024 (act. VIII) e, infine, nuovamente ammessa con la decisione qui impugnata. A sostegno di questa ultima iniziativa il Pretore non solo ha precisato che “gli sviluppi della procedura richiamata potrebbero essere di un qualche interesse in questa causa, almeno fino alla sua decisione finale”, ma ha pure soggiunto che “trattandosi di un incarto attivo, il richiamo va ammesso nella modalità evolutiva ossia comprendente anche gli atti e i documenti futuri”. Sicché, almeno a questo stadio, l’eventualità che non si tenga conto di tutte le risultanze istruttorie della causa di locazione si traduce una volta di più in un mero timore dei reclamanti.
5.3 Ciò posto, la semplice ipotesi che la causa di rivendicazione possa concludersi in modo diverso da quello che è l’aspettativa dei reclamanti, viene così a contrapporsi con la possibilità che in realtà l’esito sfoci magari anche in un giudizio a loro favorevole. Nelle circostanze così descritte il preteso pregiudizio difficilmente riparabile che essi invocano non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo. Motivo per cui, in difetto della necessaria premessa, il reclamo non può che essere dichiarato inammissibile.
Ora, i reclamanti reputano le considerazioni di cui al punto 1) e al punto 2) frutto di una ricostruzione totalmente - ammesso e non concesso che possa definirsi tale il termine “manifestamente” (art. 320 lett. b CPC) - errata dei fatti.
6.1 La disdetta 21 dicembre 2022 è stata redatta e trasmessa dai qui attori a puro titolo cautelativo (doc. 4). La relativa istanza di conciliazione dei reclamanti risale al 20 gennaio 2023 e, sfociata nel rilascio dell’autorizzazione ad agire 28 febbraio 2023, è proseguita con l’inoltro della petizione 30 marzo 2023 di contestazione della medesima e di protrazione della locazione (doc. 6). Questa procedura è stata quindi sospesa dal Pretore della sezione 4 con ordinanza 12 maggio 2023 - per unanime accordo delle parti (doc. 10) - e riavviata il 17 aprile 2024 (doc. 9) su richiesta dei reclamanti (lettera 16 aprile 2024 annessa al loro scritto 19 aprile 2024) contestualmente alla loro istanza 16 aprile 2024 di sospensione per la causa di rivendicazione (act. IX).
D’altro canto il 23 marzo 2023 gli attori hanno inoltrato l’istanza di conciliazione per la causa di rivendicazione tesa all’espulsione immediata dei reclamanti dalla proprietà e alla riconsegna dell’immobile, cui ha fatto seguito il rilascio dell’autorizzazione ad agire il 31 maggio 2023 (doc. R; inc. n. CM.2023.135) e l’inoltro della relativa petizione il 16 agosto 2023 (act. I), causa continuata poi senza interruzione. Va però rilevato che questo procedimento si inserisce nel solco della pregressa vertenza sommaria per casi manifesti iniziata il 26 settembre 2022 e con cui gli attori già chiedevano l’espulsione dall’immobile dei reclamanti, terminata - quand’anche senza successo per loro -con la decisione 20 febbraio 2023 della seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. Q; sopra, consid. B). La successiva causa di rivendicazione rientra quindi in un’ottica di continuità rispetto a questo precedente, sicché non può ritenersi manifestamente errato l’accertamento che la procedura di espulsione viene a collocarsi prima della causa di contestazione della disdetta. Non si può quindi rimproverare al Pretore un manifestamente errato accertamento dei fatti.
6.2 Si rileva inoltre che i reclamanti si oppongono alla rivendicazione a prescindere dalla natura del rapporto di locazione (cfr. ad esempio act. III pag. 6 n. 2), limitandosi per il resto a richiamare e tematizzare la locazione solo in ragione del procedimento pendente innanzi alla sezione 4 della Pretura di Lugano di cui all’inc. n. SE.2023.82. E anche questo esclude un accertamento manifestamente errato dei fatti.
6.3 I reclamanti non contestano peraltro che l’istruttoria sia oramai chiusa. E, per il resto, d’accordo con gli attori, all’udienza del 19 giugno 2024 essi hanno espressamente chiesto “che nel caso in cui il giudice non dovesse sospendere la causa, sia assegnato loro un termine scadente il 30 settembre 2024 per presentare le conclusioni scritte” (act. XIV pag. 4 in basso). A ben vedere quindi, già solo per questo l’inoltro del presente reclamo pare addirittura pretestuoso.
Le spese processuali sono stabilite giusta la legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e seguono la soccombenza dei reclamanti con vincolo di solidarietà (art. 106 cpv. 1 e cpv. 2 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia è stabilita in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e dell’art. 14 LTG (minimo di fr. 100.– e massimo di fr. 10'000.–). Essa è fissata in fr. 800.–. Non si pone la questione delle ripetibili, visto che non sono state raccolte osservazioni al reclamo.
Il presente giudizio, risultato inammissibile e che non pone questioni di principio o di rilevante importanza, viene emanato da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 24 settembre 2024 di RE 1 e RE 2 è inammissibile.
Le spese processuali del presente giudizio, stabilite in fr. 800.–, sono poste, in solido, a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione (unitamente al reclamo 24 settembre 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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