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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.65
Data decisione, Autorità: 25.11.2024, IIICC
Titolo: Reclamo contro disposizione ordinatoria processuale che assegna un termine suppletorio per la duplica. Pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Incarto n. 13.2024.65
Lugano 25 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2023.31 della Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest promossa con petizione 4 dicembre 2023 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’__________
e ora sul reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro la decisione 22 ottobre 2024 con cui il Giudice di pace ha fissato alla parte convenuta un termine per presentare la memoria di duplica;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2023 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha rilasciato a RE 1 un’autorizzazione ad agire nei confronti del CO 1 per l’inoltro entro il termine di 3 mesi di un’azione di merito per l’importo di Euro 1'901.05 a titolo di remunerazione di servizi.
B. Con petizione 4 dicembre 2023 RE 1 ha chiesto la condanna del CO 1 al pagamento di Euro 1'901.05 oltre accessori.
Con risposta 19 gennaio 2024 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione.
Con “duplica” 21 febbraio 2024 l’attrice ha contestato la risposta della parte convenuta.
C. Con ordinanza 22 febbraio 2024 il Giudice di pace ha notificato la “duplica” e citato le parti per il dibattimento. Con ordinanza 4 marzo 2024 egli ha poi rettificato la precedente decisione, assegnando alla parte convenuta un termine per inoltrare la duplica.
Constatato che la parte convenuta non aveva inoltrato la duplica nel termine assegnato, con ordinanza 22 ottobre 2024 il Giudice di Pace ha assegnato alla medesima un termine suppletorio di 10 giorni per procedervi.
D. Con reclamo 4 novembre 2024 RE 1 chiede di annullare l’ordinanza 22 ottobre 2024 “… disponendo l’inefficacia dell’eventuale duplica nel frattempo depositata” e rinviare la causa al Giudice di pace, oppure “di statuire esso stesso, essendo la causa matura per il giudizio” e accogliere la petizione.
Non sono state raccolte osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’ordinanza con cui il Giudice di pace assegna alla convenuta il termine suppletorio per presentare le osservazioni è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
La decisione impugnata è stata notificata il 24 ottobre 2024. Consegnato alla cancelleria del tribunale il 4 novembre 2024 il reclamo risulta quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
L’impugnabilità della decisione ordinatoria processuale in oggetto non è prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio. Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Ne discende che, in assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame si rivela inammissibile.
In merito alla domanda subordinata di statuire nel merito, è appena il caso di rilevare che la causa è lungi dall’essere matura per il giudizio, neppure essendo ancora stato fatto il dibattimento.
Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 200.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 22 ottobre 2024 è inammissibile.
Le spese processuali fissate in fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 4 novembre 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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