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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2025.23
Data decisione, Autorità: 26.02.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Reclamo tardivo
Incarto n. 14.2025.23
Lugano 26 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6267 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1 (c/o NOTI 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalle società RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, con istanza 19 novembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'645.45 oltre a interessi e spese;
che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 Pretore ha dichiarato il fallimento della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
che presentato solo il 3 febbraio 2025 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tardivo;
che siccome il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo con ordinanza del 6 febbraio 2025, non è necessario pronunciare nuovamente il fallimento;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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