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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.169
Data decisione, Autorità: 24.02.2025, CEF
Titolo: Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancato anticipo delle spese processuali presunte. Domanda di revisione della decisione d’irricevibilità
RE 1
Incarto n. 14.2024.169 Istanza di revisione
Lugano 24 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella procedura iniziata con il reclamo interposto il 19 novembre 2024 da
RE 1 __________ (c/o avv. RA 1, __________)
contro
la decisione emessa il 19 dicembre 2023 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2023.2449 (rigetto provvisorio dell’opposizione) promossa contro il reclamante dalla
CO 1
richiamata la decisione emessa il 31 gennaio 2025 da questa Camera, con cui ha dichiarato il reclamo irricevibile per mancato versamento delle spese processuali presumibili fissate in fr. 150.– entro la scadenza del(l’ultimo) termine suppletorio del 20 gennaio 2025;
preso atto dello scritto 10 febbraio 2025 del reclamante con cui chiede di rimettere la causa al ruolo, facendo valere di aver inoltrato alla propria banca già il 4 dicembre 2024 la richiesta di procedere al versamento dell’anticipo richiesto, di non aver mai ricevuto l’ordinanza del 3 gennaio 2025 con cui è stato concesso il termine suppletorio fino al 20 gennaio 2025 e di aver appurato che il suo consulente bancario aveva proceduto al pagamento lo stesso 10 febbraio 2025;
considerato che la richiesta di RE 1 pare intesa come una domanda di revisione nel senso dell’art. 329 CPC;
ricordato, come già indicato nell’ordinanza del 3 gennaio 2025, che il termine di pagamento dell’anticipo è rispettato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale il più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 3 CPC) e che spetta al ricorrente dimostrare il tempestivo versamento o addebito (DTF 139 III 365 consid. 3.1) producendo un’attestazione della Postfinance o della banca;
constatato, per quanto riguarda il caso concreto, che il termine di pagamento non è pertanto osservato con la semplice formulazione di una richiesta di pagamento alla propria banca e che il pagamento effettivo è avvenuto solo il 10 febbraio 2025, ovvero dopo l’ultima scadenza del 20 gennaio 2025 (motivo per cui è stato stornato dal Tribunale il successivo 12 febbraio);
rammentato, come già precisato nella decisione di stralcio del 31 gennaio 2025, che l’ordinanza del 3 gennaio 2025, secondo l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, è stata validamente notificata all’indirizzo indicato nel reclamo presso l’avv. RA 1, sicché RE 1 non può lamentarsi di un’eventuale mancata comunicazione di tale ordinanza da parte del suo ausiliario;
ritenuto che la domanda di revisione è infondata e come tale va respinta;
atteso che, eccezionalmente, si prescinde dal prelevare oneri processuali per la decisione odierna;
per questi motivi,
decide: 1. La domanda di revisione è respinta.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a
.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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