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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.86
Data decisione, Autorità: 31.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00086 DP 49/95 leo
Lugano 31 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 265) che annulla la decisione 3 giugno 1994 con cui il Municipio di __________ ha negato all'insorgente il permesso di posare un capanno per attrezzi davanti alla sua casa di vacanza (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
16 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
22 febbraio 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 maggio 1995 __________ ha notificato al Municipio di __________ l'intenzione di posare sul terreno circostante la sua casa di vacanza (part. n. __________ RF; zona R2) un capanno per attrezzi da giardino in lamiera termolaccata; secondo le indicazioni fornite dal richiedente, il manufatto dovrebbe misurare cm 305 x 229 x 201 ed essere posato in prossimità del confine verso la part. n. __________ RFD;
che con decisione 3 giugno 1994 il Municipio di __________ ha respinto la domanda, ritenendo che le costruzioni accessorie in lamiera non potessero essere autorizzate;
che con giudizio 17 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione, annullandola e sostituendola con un provvedimento di salvaguardia della pianificazione retto dall'art. 65 LALPT; dopo aver rilevato che la costruzione era di per sé conforme al diritto in vigore, il Governo ha ritenuto che la domanda fosse da sospendere in considerazione di una variante di PR allo studio, volta a vietare l'impiego della lamiera nelle costruzioni accessorie;
che contro questo giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata; secondo l'insorgente la variante di PR alla quale allude il Consiglio di Stato non costituirebbe uno studio pianificatorio sufficientemente concreto;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il Municipio di __________, rilevando che il 19 febbraio 19995 l'assemblea comunale ha adottato all'unanimità una modifica dell'art. 17 NAPR volta ad imporre l'uso del legno o della muratura intonacata per le pareti delle costruzioni accessorie;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono incontestabilmente date (art. 21 LE; 46 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm),
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT ed 1 LE edifici ed impianti possono essere costruiti e trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia);
che l'art. 1 cpv. 3 lett. b) LE esime tuttavia dall'obbligo del permesso i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie;
che sulla base di questa eccezione l'art. 3 cpv. 1 lett. f) RLE precisa che non soggiacciono a licenza edilizia le costruzioni elementari, aventi una superficie non superiore a 10 mq, per il deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi;
che in base a questa norma il ricorso andrebbe senz'altro accolto, annullando la misura di salvaguardia della pianificazione decretata dal Consiglio di Stato; trattandosi di una costruzione elementare destinata a ricovero di attrezzi per la lavorazione del fondo e con una superficie inferiore ai 10 mq, il capanno in contestazione potrebbe essere posato senza particolari formalità;
che il capanno andrebbe comunque autorizzato anche nel caso in cui si riuscisse a contestare con successo la legittimità dell'esenzione di cui all'art. 1 cpv. 3 lett. b LE per rapporto all'obbligo del permesso sancito dal diritto federale (art. 22 cpv. 1 LPT);
che, in effetti, l'opera in esame, conforme al diritto vigente, ma contraria all'art. 17 cpv. 4 NAPR recentemente adottato dall'assemblea comunale non giustifica in nessun caso l'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione;
che l'art. 65 LALPT non presuppone infatti soltanto l'esistenza di un contrasto con uno studio pianificatorio in atto (cfr. art. 24 RLALPT), ma esige anche che l'esecuzione dell'opera sia tale da intralciare o compromettere la realizzazione degli obiettivi del piano stesso (cfr. art. 25 cpv. 1 RLALPT); condizione, questa, che nel caso in esame appare del tutto insoddisfatta, non potendosi di certo ragionevolmente sostenere che la posa del minuscolo manufatto sia tale da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del piano;
che così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la misura di salvaguardia della pianificazione decretata dal Consiglio di Stato e permettendo all'insorgente di posare e (godersi) il suo piccolo (inestetico) capanno senza ulteriori formalità;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili vanno invece addossate al comune resistente;
visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 17 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato (n. 265) è annullata limitatamente al dispositivo 1 §§;
1.2. è dato atto al ricorrente che il capanno può essere posato senza ulteriori formalità.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il Comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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