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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.2024.180
Data decisione, Autorità: 14.02.2025, CEF
Titolo: Fallimento. Assenza delle parti all’udienza per un errore d’interpretazione della citazione. “Istanza congiunta per revoca della dichiarazione di fallimento” firmata dalle parti dopo la pronuncia del fallimento
Incarto n. 14.2025.8
Lugano 14 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.813 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 giugno 2024 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
PI 1,
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 4'182.87 oltre a interessi e spese;
che avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 diretta inspiegabilmente contro la moglie del convenuto, RE 1, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’ indennità di fr. 200.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento e la sospensione immediata fino all’emanazione della decisione sul reclamo;
che nelle osservazioni 14 febbraio 2025 l’istante rileva di avere sempre indicato correttamente il nome della controparte e che l’indicazione errata sulla decisione impugnata è il frutto di un errore di battitura o di un refuso da un incarto precedente, che in ogni caso non le è imputabile, sicché conclude alla retrocessione dell’incarto alla Giudicatura di pace per l’emissione di una nuova decisione rettificata per quanto attiene alla designazione del convenuto, protestate tasse, spese e ripetibili;
che l’indicazione della reclamante nella sentenza impugnata quale parte convenuta è un manifesto errore del Giudice di pace, siccome sia il precetto esecutivo, sia l’istanza sia pure le osservazioni del 27 agosto 2024 menzionano tutti il nome del marito;
che la decisione va pertanto annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per nuovo giudizio emesso contro il vero convenuto;
che che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta a un suo manifesto errore (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Giudice di pace potendo prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura di rinvio;
che ripetibili non possono essere poste a carico né della controparte, che non ha colpa nell’irregolarità alla base dell’annullamento della decisione impugnata e ha sostanzialmente aderito al reclamo, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC (sentenza della CEF 14.2023.117 del 15 novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);
che con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di sospensione della procedura diventa senza oggetto;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'182.87, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa __________ è annullata e la causa gli è retrocessa per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
Notificazione a:
– (con le osservazioni dell’istante del 14 febbraio 2025); – PI 1 __________; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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