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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.85
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00085 DP 48/95 leo
Lugano 22 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 1995 di
__________, __________ e __________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione 30 gennaio 1995 del Dipartimento delle istituzioni che assicura in via di massima alla __________, di , la conversione della patente d'esercizio pubblico relativa alla "" di __________ in una patente di locale notturno;
viste le risposte:
13 febbraio 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti;
16 febbraio 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 30 gennaio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla __________, con sede a , il passaggio della patente relativa alla "" di __________ dalla Cat. B2) "trattoria senza alloggio" alla Cat. B 1) "locale notturno";
che avverso la premessa risoluzione __________, __________ e , proprietari dell'albergo "" di __________, insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che in sostanza gli insorgenti sostengono che la prospettata trasformazione del locale della resistente, con la formazione di cabine e mini locali con pareti (cosiddetti séparés), sia contraria al principio sancito dall'art. 43 RLEP oltre che destinata a favorire l'esercizio della prostituzione all'interno dell'EP;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono la resistente e il Dipartimento delle istituzioni, quest'ultimo precisando che la conformità della controversa struttura alle condizioni dell'art. 43 RLEP verrà esaminata al momento del collaudo che precede il rilascio della patente d'esercizio pubblico;
considerato, in diritto
che il ricorso, benché tempestivamente inoltrato alla competente autorità (art. 60 LEP), deve essere respinto in ordine siccome irricevibile per difetto di legittimazione;
che la costante giurisprudenza di questo tribunale esclude tanto i proprietari di fondi non confinanti con quello in cui é prevista l'apertura del nuovo EP, quanto i titolari di patenti di diverso genere, da quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica risulta collegata con l'oggetto del provvedimento censurato da un rapporto talmente stretto ed intenso, da farle apparire portatrici di un interesse legittimo a dolersi del pregiudizio che il provvedimento censurato arreca loro e che l'impugnativa tende a rimuovere;
che a questo Tribunale consta che gli insorgenti sono titolari della patente d'esercizio pubblico relativa all'albergo "__________" (cat. A1) di __________ di cui ne sono anche proprietari, mentre l'autorizzazione di massima impugnata aveva per oggetto il rilascio di una patente di categoria B 1) per l'apertura di un locale notturno;
che in siffatte evenienze, non essendo i ricorrenti titolari di una patente d'esercizio pubblico della medesima categoria di quella della resistente, non può essere riconosciuto loro un interesse legittimo a impugnare la querelata decisione;
che la legittimazione deve essere loro negata anche quali proprietari; l'albergo dei ricorrenti infatti, situato sul lungolago di __________ tra una moltitudine di altri locali, non appare sufficientemente vicino al ritrovo della resistente al punto da permetter loro di rivendicare con successo una situazione giuridica che si distingue da quella degli altri proprietari della zona per l'intensità del rapporto che li collega all'oggetto del provvedimento censurato;
che ferme queste premesse, l'impugnativa va quindi dichiarata irricevibile per carenza di legittimazione attiva degli insorgenti;
che tasse spese e ripetibili seguono la soccombenza
visti gli art. 60 LEP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.--(cinquecento) sono a carico dei ricorrenti in solido, che con il medesimo vincolo rifonderanno alla restituente fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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