AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.290
Data decisione, Autorità: 07.10.2024, TRAM
Titolo: Commesse pubbliche. Valutazione del criterio del prezzo. Arrotondamento dei risultati
Incarto n. 52.2024.290
Lugano 7 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2024 di
RI 1 RI 2 componenti il Consorzio , c/o RI 1
contro
la decisione del 19 luglio 2024 del Municipio di CO 3 che, in esito al concorso per l'aggiudicazione della manutenzione delle aiuole comunali per gli anni 2024 - 2025, ha deliberato la commessa al Consorzio formato dalle ditte CO 1 e CO 2;
ritenuto, in fatto
A. Il 16 aprile 2024 il Comune di CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la manutenzione ordinaria delle aiuole comunali, comprensiva della piantagione dei fiori annuali invernali ed estivi per gli anni 2024 - 2025 (FU n. / pag. __________).
Il bando di concorso annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (avviso di gara, punto n. 6, capitolato d'appalto, pag. 10, pos. 224.110):
Prezzo 50%
Attendibilità del prezzo 20%
Referenze per lavori analoghi 22%
Formazione degli apprendisti 5%
Contributo alla formazione professionale 3%
Le modalità di valutazione dei criteri d'aggiudicazione erano ulteriormente precisate dal capitolato d'appalto (pos. 224.100 CPN 102).
B. a. Entro il termine utile sono giunte al committente due offerte, quella del Consorzio composto dalle ditte RI 1 e RI 2 (Consorzio PP), di fr. 443'153.57, e quella del Consorzio formato dalle imprese CO 1 e CO 2 (Consorzio KS), di fr. 469'969.10.
b. La valutazione delle stesse ha portato alla seguente graduatoria:
Consorzio PP
Consorzio KS
CRITERIO
Nota
Punti
Nota
Punti
6
3
5.39
2.697
6
1.2
6
1.2
4.5
0.99
6
1.32
3.375
0.101
0
0
4.5
0.225
6
0.3
TOTALE PUNTEGGIO
5.516
5.517
Il committente ha quindi aggiudicato la commessa al Consorzio KS, primo in graduatoria.
C. Contro la predetta decisione insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le ditte formanti il Consorzio PP, secondo classificato con 5.516 punti, chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Il Consorzio sostiene che l'ente banditore avrebbe commesso un errore di calcolo. La somma dei punteggi parziali attribuiti all'offerta dell'aggiudicatario e riportati dalla tabella di valutazione porta infatti ad un risultato di 5.515 punti. Rileva inoltre che il punteggio riguardante gli apprendisti non rispecchierebbe quanto previsto dall'apposita tabella fornita dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) e che pertanto il punteggio assegnatole per detto criterio risulta al di sotto di quanto auspicato.
D. a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente, osservando che la somma dei punteggi assegnati, espressi sino alla terza cifra dopo la virgola, porta ad un risultato di 5.517 punti per l'aggiudicatario e di 5.516 punti a favore dell'insorgente. Il calcolo esposto da quest'ultimo nel suo gravame non sarebbe corretto nella misura in cui ha arrotondato a 2.295 il punteggio spettante al Consorzio aggiudicatario per il criterio del prezzo, che sarebbe invece pari a 2.297. Sostiene che la nota attribuita all'insorgente in punto al criterio degli apprendisti non presterebbe il fianco a nessuna critica. Scorretto sarebbe invece il punteggio che le è stato assegnato per il criterio del perfezionamento professionale. La mancata compilazione, da parte della consorziata ditta RI 2, della tabella per l'assegnazione della nota nel criterio di cui trattasi avrebbe dovuto comportare l'attribuzione della nota 0. Il punteggio spettante al Consorzio ricorrente avrebbe di conseguenza dovuto essere ridotto a 0.050625 punti (= (3.75 + 0)/2 * 3/100).
b. L'aggiudicatario e l'UVCP non hanno presentato osservazioni.
E. Con la replica il Consorzio insorgente ribadisce le proprie tesi. Sottolinea che la differenza dei punteggi finali attribuiti ai due Consorzi è talmente minima che se fossero stati arrotondati sia per difetto (5.51) sia per eccesso (5.52) alla seconda cifra dopo la virgola, i medesimi sarebbero stati in perfetta parità, con la conseguenza che il committente avrebbe dovuto deliberargli i lavori avendo ottenuto la nota più alta per il criterio prezzo. Avendo l'ente appaltante deciso (invece) di arrotondare alla terza cifra dopo la virgola il punteggio assegnato al deliberatario per il criterio del prezzo, con l'attribuzione della nota 5.395 (= 2.697 punti ponderati) - nonostante nella tabella dei punteggi di delibera trasmessagli dopo la delibera era riportata la nota 5.39 (corrispondente a 2.695 punti ponderati) - la commessa è stata attribuita al resistente. Un simile agire sarebbe arbitrario, ritenuto che le prescrizioni concorsuali relative all'assegnazione della nota per il criterio del prezzo non prevedevano alcun tipo di arrotondamento.
F. a. In sede di duplica l'ente banditore conferma la propria posizione. Rileva inoltre la tardività delle censure rivolte contro le modalità di valutazione del prezzo, che andavano semmai espresse impugnando il bando di concorso.
b. L'aggiudicatario si limita ad osservare che il Consorzio ricorrente non ha compilato la "Tabella per l'assegnazione della nota del criterio di aggiudicazione contributo formazione professionale". La nota attribuitagli per questo criterio meriterebbe di essere ritoccata al ribasso con conseguente conferma della delibera in suo favore.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2.2. In concreto, il committente ha preannunciato in modo dettagliato il metodo e/o le formule che avrebbe utilizzato per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione (pos. 224 e segg. del capitolato d'appalto). L'ente banditore ha quindi rispettato appieno l'obbligo sancito dalle sopraccitate norme. Nessun concorrente ha del resto impugnato le regole della gara, che sono quindi divenute vincolanti tanto per i partecipanti alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c LCPubb).
Sapere invece se in concreto è stata fatta una valutazione conformemente alle condizioni prestabilite è una questione che verrà affrontata qui di seguito.
Per quanto riguarda le critiche circa la valutazione dei criteri formazione degli apprendisti e contributo alla formazione professionale, occorre dare atto che le regole di gara non sono del tutto coerenti. Da un lato, queste indicavano che per il calcolo dei punti avrebbero fatto stato le schede informative dell'UVCP nella loro versione del 1° gennaio 2022 (cfr. pos. 224.610 e 224.710 CPN 102). Dall'altro, riportavano quali tabelle per l'assegnazione della nota quelle in vigore dal 1° gennaio 2023 (cfr. allegati 3 e 4 al modulo d'offerta, pag. 47 e seg.). Ora, le incongruenze insite nel capitolato, riconosciute dalla stessa committenza e dall'insorgente in questa sede, erano di meridiana evidenza. La realtà dei fatti è che le schede informative applicabili avrebbero dovuto essere quelle della versione 1° gennaio 2024, visto che il concorso è stato aperto in quell'anno e che le tabelle da compilare a pag. 47 e 48 del modulo d'offerta indicavano gli anni dal 2019/2020 al 2023/2024 (per gli apprendisti) rispettivamente il periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2024 (per le persone in perfezionamento professionale). Ma tant'è, non occorre disquisire oltre su questo aspetto, poiché, per quanto qui concerne, le note previste nelle differenti tabelle non divergono e le due concorrenti sono state valutate sulla base dello stesso metodo. Posta questa premessa, la nota (4.5) ottenuta dal Consorzio insorgente nel criterio della formazione degli apprendisti secondo quanto stabilito nelle schede informative non presta il fianco a critica. Questa corrisponde infatti alla media tra la nota 6 (= 15 dipendenti per 16 apprendisti) ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 (= 3 dipendenti per 0 apprendisti) spettante alla ditta RI 2. Anche la nota 3.375 (media tra la nota 3.75 [= 15 dipendenti per 1 dipendente in formazione professionale] ottenuta dalla consorziata RI 1 e la nota 3 [= 3 dipendenti per 0 dipendenti in formazione professionale] spettante alla ditta RI 2) che gli è stata attribuita per il criterio contributo alla formazione professionale è senz'altro corretta. Contrariamente a quanto sostengono le parti avverse il Consorzio ricorrente ha infatti compilato la tabella predisposta dalla committenza a pag. 48 del modulo d'offerta indicando il numero (1) complessivo di lavoratori in formazione professionale.
4.1. Il committente ha stabilito negli atti di gara (capitolato d'appalto, pos. 224) le regole e le formule matematiche per valutare ogni singolo criterio di aggiudicazione. Ha inoltre preannunciato chiaramente che la commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerente con il punteggio più alto, con la precisazione che in caso di parità di punteggio, la commessa sarebbe stata aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo. Le prescrizioni regolanti il concorso non specificavano con quante cifre dopo la virgola e con quale tipo di arrotondamento (per eccesso o per difetto) i punteggi parziali e finali avrebbero dovuto essere espres-si. A questo proposito va osservato che in generale ogni arrotondamento può portare a falsare in misura più o meno importante il risultato delle valutazioni, soprattutto se non solo il risultato finale è arrotondato ma anche quello dei singoli criteri e sotto criteri (cfr. Jean-Baptiste Zufferey/Hasan Mazreku/Alexandra Ray-roux, La jurisprudence en marchés publics entre 2020 et 2022/VIII.-X. in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin Beyeler/Stefan Scherier [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2022/Marchés publics 2022, pag. 116 n. 68 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 27 ottobre 2021 n. VB.2021.00195 consid. 6.3). Con questo modo di procedere vi è il concreto rischio di attribuire la commessa al partecipante alla gara che non presenta l'offerta effettivamente più vantaggiosa in considerazione di tutti i criteri di aggiudicazione. Con i mezzi informatici a disposizione al giorno d'oggi, non è invero (più) strettamente indispensabile far capo ad arrotondamenti per giungere ad un risultato corretto e conforme a quanto prescritto nelle condizioni di gara (cfr. Martin Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2018/2019, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020, pag. 173 n. 250 e 251). Conclusione che vale a maggior ragione se la possibilità e il metodo di arrotondamento non sono preannunciati nei documenti di gara.
4.2. Ora, in concreto, come visto gli atti sono del tutto silenti in tema di arrotondamento. Da ciò si può solo dedurre che tale possibilità non poteva essere presa in considerazione per stabilire le note e i punteggi parziali e finali delle offerte delle due concorrenti. Qualora avesse voluto prevalersi di questa possibilità, la stazione appaltante avrebbe dovuto annunciarlo chiaramente già negli atti di gara. Farlo a posteriori non è ammissibile, pena la violazione del principio della trasparenza (cfr. supra consid. 2.1). L'agire della stazione appaltante è ancor più criticabile se si considera che il metodo di approssimazione che ha stabilito (solo) dopo l'apertura delle offerte le ha permesso in pratica di modulare l'attribuzione delle note in funzione dei dati concreti contenuti nelle offerte ricevute e dei punteggi che scaturivano dalle singole valutazioni dei criteri di aggiudicazione. Le precedenti considerazioni portano evidentemente a respingere anche le censure ricorsuali, per le quali, come visto, il Consorzio PP vorrebbe approssimare le valutazioni dei criteri di aggiudicazione a due sole cifre dopo la virgola, in modo da spuntare il punteggio più alto e vedersi aggiudicata la commessa.
4.3. Le note e i punteggi che nella fattispecie non era possibile approssimare in realtà si riducono alla sola valutazione del criterio di aggiudicazione del prezzo dell'offerta del deliberatario, ponderato al 50%: con una nota di 5.39489… poteva contare su un punteggio di 2.69744….. Le altre note conseguite da entrambi i concorrenti, sono numeri finiti che possono essere senz'altro presi in considerazione nella loro integralità, ovvero con tutti i decimali dopo la virgola e meglio come risulta dalla seguente tabella corretta:
Consorzio PP
Consorzio KS
CRITERIO
Nota
Punti
Nota
Punti
6.0
3.0
5.39489…
2.69744…
6.0
1.20
6.0
1.20
4.50
0.990
6.0
1.320
3.3750
0.10125
0.0
0.0
4.50
0.2250
6.0
0.30
TOTALE PUNTEGGIO
5.51625
5.51744…
Seppur di pochissimo (+ 0.00119…), l'offerta del Consorzio KS ottiene il punteggio più alto. La decisione della committenza di attribuirgli la commessa, nel risultato, merita quindi conferma.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Per ragioni di equità si giustifica di porre parte degli oneri proces- suali a carico anche del committente, che con il suo agire non del tutto esente da critiche ha indotto l'insorgente a inoltrare il gravame. La tassa di giustizia è quindi posta a carico del ricorrente e della stazione appaltante in parti uguali (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è posta a carico del Comune di CO 3 in ragione di un mezzo (fr. 1'750.-) e delle ditte formanti il Consorzio RI 1 e RI 2 per l'altra metà (fr. 1'750.-). Al Consorzio ricorrente va restituito l'anticipo versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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