AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.60
Data decisione, Autorità: 19.11.2024, IIICC
Titolo: Ordine di ispezione di un'abitazione di una defunta e rottura dei sigilli, in procedura di successione: disposizione ordinatoria processuale. Apposizione dei sigilli: distinguo tra norme della Legge tributaria e norme del Codice civile.
Incarto n. 13.2024.60
Lugano 19 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2024.230 della Pretura del Distretto di Leventina dipendente dalla segnalazione 9 settembre 2024 di
RE 1
nell’ambito della successione fu I__________, deceduta a __________ il __________;
altre parti coinvolte/interessate:
PI 1, delegato comunale, c/o municipio di __________
Ufficio imposte di successione e donazione, Lugano
PI 2
PI 3
e ora sul reclamo 23 settembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 18 settembre 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A I__________ è deceduta a __________ il __________.
Il delegato comunale di __________ ha proceduto, su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione, ad apporre i sigilli alla casa della defunta.
B. Con scritto 9 settembre 2024 RE 1, ricevuta copia del testamento olografo della defunta pubblicato nel corso del mese di agosto 2024, ha segnalato al Pretore “l’esistenza di un altro testamento olografo della zia defunta … testamento olografo che si trova nella sua abitazione __________ …” e ha chiesto “… una perquisizione approfondita da parte dei funzionari dell’ufficio competente dell’abitazione della defunta I__________ per ritrovare il testamento olografo che custodiva in casa, datato 29.04.2013 …”.
C. Il Pretore, rilevato che il testamento in questione, a suo tempo consegnato all’avv. __________ e in seguito depositato presso l’avv. PI 2, era stato nel frattempo restituito a I__________ su sua richiesta, con ordinanza 18 settembre 2024 ha informato le parti che, previa rottura dei sigilli, avrebbe proceduto ad ispezionare l’abitazione della defunta per appurare l’esistenza di un secondo testamento olografo. Ha infine rilevato che “… se non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà sul momento di rinunciare a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi all’esecutrice testamentaria designata.”
D. Con reclamo 23 settembre 2024 RE 1 chiede, qualora non venisse ritrovato il testamento, che “si dovrà appurare dove sia finito o chi l’ha distrutto, per questi motivi l’abitazione della ormai defunta I__________ dovranno essere posti nuovamente i sigilli al termine dell’ispezione e sopralluogo”.
Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha ordinato l’ispezione dell’abitazione della defunta è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio qui impugnato è pervenuto al reclamante il 20 settembre 2024. Rimesso alla posta il 23 settembre 2024, il gravame è quindi tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
Il reclamo, che non pone in discussione questioni di principio o di rilevante importanza, è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per quanto riguarda l’apposizione dei sigilli gioverà anzitutto distinguere i sigilli apposti per ordine dell’autorità fiscale da quelli apposti per ordine del Pretore.
2.1 La legge tributaria (LT) sottopone all’imposta sulle successioni tra l’altro la trasmissione di beni e di diritti per successione legittima (art. 141 LT). L’art. 169 cpv. 1 LT dispone che il Municipio del luogo di decesso, il Municipio di ultimo domicilio o dimora fiscali del defunto (e dei comuni dove il defunto teneva casa, appartamento o ufficio) provvede immediatamente alle misure opportune ad evitare la distrazione di beni della successione. Il municipio nomina a tale scopo, ogni quadriennio, un delegato speciale e uno o più supplenti (cpv. 2). In applicazione dell’art. 170 LT, qualora l’attivo successorio risulti in pericolo, i delegati comunali procedono immediatamente all’apposizione dei sigilli ai locali e mobili ove si presume possano trovarsi o dove sono deposti oggetti di valore, registri, carte di famiglia, titoli, documenti o altri beni rilevanti ai fini della determinazione della sostanza, nonché alle casseforti e alle cassette di sicurezza presso istituti finanziari o presso terzi che ne abbiano la custodia (cfr anche art. 11 del Regolamento della legge tributaria: RLT). Dell’avvenuta apposizione dei sigilli viene redatto verbale, firmato dal delegato comunale e dagli eredi o loro rappresentanti che hanno assistito alle operazioni. Il verbale menziona le formalità osservate, il luogo ove sono depositati gli oggetti messi sotto sigillo e viene trasmesso immediatamente all’autorità fiscale (cpv. 5). L’autorità fiscale allestisce quindi - o ne delega l’allestimento al delegato comunale o agli eredi (art. 172 LT) - l’inventario dei beni. All’inizio delle operazioni d’inventario l’autorità provvede alla levata dei sigilli con l’assistenza del delegato comunale che li ha apposti (art. 174 LT). Qualora l’apposizione dei sigilli e l’inventario siano stati ordinati dall’autorità giudiziaria, l’autorità fiscale è preventivamente avvertita e può assistere ad ogni operazione con tutti i diritti che la legge concede agli interessati (art. 175 LT).
2.2 L’art. 551 CC dispone che l’autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Tra queste misure vi è l’apposizione dei sigilli, che può essere ordinata nei casi previsti dal diritto cantonale (art. 552 CC). Nel Canton Ticino, la posa dei sigilli è disciplinata dalla legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC). L’art. 87 LAC prevede l’applicazione dei sigilli se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore (lettera a) o se è ordinata dal Pretore a richiesta di uno degli eredi (lettera b). Il Pretore che, per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 LAC) o quale autorità competente, deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega (art. 87a LAC). Per la rimozione dei sigilli, le parti interessate o i loro rappresentanti devono essere citate (art. 87d cpv. 1 LAC) e il Pretore ha da tenere un verbale circostanziato (cpv. 2). Nel caso in cui è l’autorità fiscale a rimuove i sigilli, essa è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore (cpv. 4). La competenza del Pretore è stabilita dall’art. 86a cpv. lett b LAC. Contro le operazioni del Pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC (art. 87e LAC).
2.3 Le norme della LT sono intese ad evitare la distrazione di beni della successione e tutelano gli interessi del fisco. Le norme del codice civile e della LAC hanno invece quale scopo la salvaguardia della devoluzione dell’eredità. Le due normative perseguono quindi fini differenti. Il loro campo d’applicazione non si sovrappone, e neppure si sovrappongono le competenze dell’ufficio delle imposte di successione e donazione e del Pretore, benché le due autorità siano chiamate a collaborare (art. 175 LT e art. 87d cpv. 4 LAC).
2.4 Per quanto risulta dagli atti, i sigilli sono stati apposti dal delegato comunale di __________ su indicazione dell’Ufficio delle imposte di successione e donazione. Sarà quindi l’autorità fiscale a dover decidere, una volta eseguite le operazioni di sua competenza, se gli scopi della LT sono stati raggiunti e quindi se rimuovere definitivamente i sigilli, decisione sulla quale non tocca al Pretore sindacare. L’indicazione nella decisione impugnata “che, infine, se non dovesse essere rinvenuto alcun testamento, si valuterà sul momento di rinunciare a risigillare l’abitazione e di trasmettere le chiavi all’esecutrice testamentaria designata” è quindi priva di pertinenza perché, come spiegato, allo stadio attuale della procedura questa valutazione spetta unicamente all’Ufficio delle imposte di successione e donazione che aveva ordinato la posa dei sigilli.
2.5 Dagli atti non risulta che il Pretore abbia ordinato l’apposizione dei sigilli quale misura a salvaguardia della devoluzione dell’eredità in applicazione degli art. 552 CC e 87 LAC e neppure risulta che uno o più eredi abbiano formulato richieste in tal senso. Qualora si volesse ritenere che in questa sede la richiesta del reclamante è intesa a ottenere l’apposizione dei sigilli in applicazione delle suddette norme, la domanda sarebbe inammissibile perché manca al riguardo una decisione impugnabile del Pretore, che non si è ancora chinato sulla questione.
Per i motivi che precedono il reclamo si appalesa inammissibile.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 23 settembre 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 23 settembre 2024 agli interessati):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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