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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.53
Data decisione, Autorità: 23.09.2024, IIICC
Ricorso: TF, 5A_692/2024. 29.10.2024
Titolo: Una decisione supercautelare non è impugnabile
Incarto n. 13.2024.53
Lugano 23 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2018.19 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa in data 3 ottobre 2018 da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1 rappr. dal RA 1
ritenuto
in fatto: A. Con decisione “supercautelare” 3 ottobre 2018 il Pretore della Pretura di Mendrisio-Sud, in accoglimento dell’istanza cautelare 3 ottobre 2018 di CO 1 ha fatto divieto alla convenuta “… di disporre dei beni elencati nell’inventario sub doc. D …” (dispositivo pto 1) e citato le parti per la discussione cautelare (dispositivo pto 2).
All’udienza 8 novembre 2018 sono comparsi per la parte istante __________ assistito dall’avv. PA 1 e per la parte convenuta RA 1, assistito dall’avv. __________.
Con decisione cautelare 12 novembre 2018 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, assegnando alla parte istante un temine per inoltrare la procedura di merito.
In data 21 febbraio 2019 CO 1 ha introdotto tempestivamente l’azione di rivendicazione.
Con sentenza del 2 settembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato alla RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa disciplinare di fr. 5000.– e una di fr. 1000.– per ogni giorno di inadempimento – di riconsegnare alla CO 1 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione “tutti i beni elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO 1 ingiungendo altresì agli organi di polizia di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, e ha posto le spese processuali di fr. 7000.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 10 000.– per ripetibili.
L’appello 4 ottobre 2021 presentato dalla RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 settembre 2021 è stato dichiarato irricevibile dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello con decisione 3 dicembre 2021 per mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali.
B. In data 21 aprile 2023 il “RE 1” ha chiesto al Pretore di revocare la decisione supercautelare del 3 ottobre 2018.
Con scritto 21 aprile 2023 il Pretore informava il richiedente che la decisione supercautelare era stata confermata con decisione cautelare 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato, rilevando altresì che ne era poi seguita la decisione di merito, anch’essa cresciuta in giudicato, e di conseguenza non v’era spazio alcuno per la “revoca” del provvedimento.
Con scritto 21 aprile 2023 il RE 1 si è rivolto al Consiglio della magistratura chiedendo l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Pretore “che si è rifiutato di dichiarare inefficace la decisione supercautelare 3 ottobre 2018 per inesistenza giuridica”.
Con scritto 25 maggio 2023 il Presidente del Consiglio della magistratura ha evaso la segnalazione rilevando che la questione non rientrava nei compiti del Consiglio stesso, al quale compete unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati.
C. In data 21 giugno 2024 RE 1 ha introdotto alla terza Camera civile del Tribunale d’appello una “causa di natura patrimoniale di valore superiore a fr. 100’000.-“ rilevando che essa “può portare la causa direttamente alla Terza camera civile, saltando un grado di giudizio senza l’accordo del convenuto perché non è mai stato notificato il sequestro Supercautelare all’attore”, sicché essa ha avviato una causa direttamente avanti il Tribunale d’appello, che chiede sia trattata con “la procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dell’art. 257 CPC …”, chiedendo “la revoca della decisione supercautelare del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ... del 3 ottobre 2018 … e di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere l’istanza …”.
Resa edotta che era così stata introdotta una causa direttamente in appello, con scritto 26 agosto 2024 la procedente ha dichiarato “di voler ritirare il precedente reclamo e si precisa inoltre che la presente non è una causa con valore patrimoniale ma solamente di natura cautelare. Il presente reclamo pertanto è solamente contro le disposizioni ordinatorie di prima istanza, indipendentemente dal valore della causa …La presente istanza è contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2018 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla, nella causa civile inappellabile (inc. n.2018.19)”. Essa chiede, “nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la Revoca della decisione Supercautelare del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud Enrico Pusterla incarto n.CA 2018.19 del 3 ottobre 2018” e postula la riforma della decisione impugnata “nel senso di accogliere l’istanza …”.
Considerato
in diritto: 1. La terza Camera civile del Tribunale d’appello giudica in seconda istanza i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319 lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia.
In prima istanza essa giudica invece le cause civili previste dall’articolo 5 capoverso 1 CPC oltre alle cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC).
Chiarito che l’intenzione della procedente è di interporre reclamo contro la decisione supercautelare del 3 ottobre 2018, di cui chiede l’annullamento, i riferimenti alla procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono manifestamente fuori tema. La procedura di reclamo è infatti retta dagli art. 319 segg. CPC.
La decisione di cui è chiesto l’annullamento e stata pronunciata il 3 ottobre 2018. La decisione supercautelare è stata notificata alla convenuta, tant’è che si è presentata all’udienza di discussione dell’8 novembre 2018. Ne è poi seguita la decisione cautelare 12 novembre 2018, che ha accolto l’istanza di CO 1, confermando così la decisione supercautelare.
Una decisone supercautelare non è impugnabile. Diretto contro la decisione supercautelare, il reclamo è quindi inammissibile. Per quanto concerne la decisione cautelare 12 novembre 2018, questa avrebbe dovuto essere impugnata con il rimedio dell’appello nel termine di 10 giorni (dispositivo pto 3). L’odierno rimedio di diritto, introdotto a quasi sei anni di distanza, - oltre che inammissibile - sarebbe quindi manifestamente tardivo. Non si può poi non rilevare che alla procedura cautelare è seguita la causa di merito, al termine della quale è stato fatto ordine alla convenuta di consegnare “tutti i beni elencati nel doc. H”, salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della CO 1. Non v’è quindi spazio alcuno per la presente iniziativa processuale. Non è quindi neppure necessario esaminare se lo scritto 21 aprile 2023 del Pretore costituisca una decisione impugnabile. E nelle surriferite circostanze, neppure è necessario esaminare se sia dato in capo alla parte reclamante il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), e nell’affermativa quale, all’annullamento della decisione supercautelare.
. 5. Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG, nel caso concreto le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 26 agosto 2024 di RA 1 ex RE 1, è inammissibile.
Le spese processuali di fr. 500.- sono poste a carico della parte reclamante che le ha anticipate.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 30’000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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