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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.50
Data decisione, Autorità: 10.09.2024, IIICC
Titolo: Termine per munirsi di un rappresentante legale: ampio potere di apprezzamento del giudice. Disposizione ordinatoria processuale. Reclamo se è dato il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile
Incarto n. 13.2024.50
Lugano 10 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2024.136 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza di provvedimenti cautelari 15 luglio 2024 da
patrocinata dall’ __________
contro
RE 1
e ora sul reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione 16 luglio 2024 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore;
ritenuto
in fatto: che con istanza di provvedimenti cautelari 15 luglio 2024 __________ ha chiesto che sia fatto ordine al convenuto di liberare da ogni oggetto la cantina e lo spazio sotto il balcone esterno della casa d’abitazione di sua proprietà;
che con ordinanza 16 luglio 2024 il Pretore ha assegnato al convenuto un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine;
che con reclamo 30 luglio 2024 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento;
che con ordinanza 25 luglio 2024 il Pretore ha nominato l’avv. __________ quale patrocinatrice del convenuto;
che con ordinanza 5 agosto 2024 il primo giudice, rilevato che la patrocinatrice designata aveva dichiarato di rinunciare al mandato a dipendenza dell’“atteggiamento di totale chiusura, di mancanza di ascolto e di collaborazione”, del cliente, ha revocato la predetta nomina;
che la controparte non è stata invitata a formulare osservazioni;
considerato
in diritto: che è anzitutto da chiedersi se il reclamo non sia da considerare privo d’oggetto, considerato che, in mancanza di effetto sospensivo del gravame, il Pretore ha nel frattempo proceduto alla nomina di un patrocinatore al convenuto, che ha in seguito revocato a dipendenza della mancanza di collaborazione del medesimo;
che, anche qualora non si volesse considerare il gravame privo d’oggetto, lo stesso sarebbe comunque inammissibile;
che l’ingiunzione di far capo a un rappresentante legale costituisce una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati disposti degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che la decisione impugnata è stata notificata al reclamante il 19 luglio 2024 sicché il gravame, rimesso alla posta il 31 luglio 2024 è tardivo (procedura sommaria, art. 145 cpv. 2 lett. b CPC);
che, ad ogni modo, il reclamo sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo;
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando v’è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio;
che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né tale rischio appare evidente, considerato come, al di là dei proclami in merito alla capacità di discernimento - chiaramente fuori tema perché il primo giudice neppure l’ha messa in dubbio - l’assistenza di un patrocinatore è nel suo stesso interesse;
che, ritenuta la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, nella misura in cui non è privo d’oggetto il gravame dev’essere comunque dichiarato inammissibile;
che, a titolo abbondanziale, si rileva come nella valutazione della capacità di una parte di condurre la causa il giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, bastando il sussistere d’indizi concreti (oggettivi e soggettivi) appalesanti una manifesta incapacità per ordinare a una parte di far capo a un rappresentante;
che, esaminando gli atti, la constatazione del Pretore circa “… le forti difficoltà del convenuto a focalizzare la problematica giuridica, a esporsi e a discuterla nei modi e nei limiti imposti dal nostro codice di rito” e la conclusione che lo stesso non è in grado di condurre da solo la causa, appare tutt’altro che priva di pertinenza;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili alla controparte cui il reclamo non è stato notificato;
che il presente reclamo, palesemente inammissibile, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Nella misura in cui non privo d’oggetto il reclamo 30 luglio 2024 di RE 1 è inammissibile.
Le spese processuali del reclamo fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 30 luglio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto della locazione il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-. In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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