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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.44
Data decisione, Autorità: 09.09.2024, IIICC
Titolo: Assunzione di nuove prove. Reclamo: rischio di pregiudizio difficilmente riparabile da rendere verosimile
Incarto n. 13.2024.44
Lugano 9 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. DM.2016.280 (procedura di diritto matrimoniale - divorzio con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con domanda 24 novembre 2016/25 gennaio 2018 da
RE 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
e ora sul reclamo del 8 luglio 2024 di RE 1 contro la decisione del 28 giugno 2024 con cui il Pretore ha statuito sulla sua domanda di assunzione di nuove prove;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 e RE 1 si sono uniti in matrimonio a __________ il 3 ottobre 2008. Ad evasione della procedura di protezione dell’unione coniugale pendente innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel corso dell’udienza 24 novembre 2016 i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla vita separata e assunto il regime di separazione dei beni che è stato omologato. Così richiesto dalle parti il Pretore ha aperto la procedura di divorzio e accertato la volontà di entrambi di divorziare. La causa che ne è poi seguita si è contraddistinta per i vari incidenti cautelari e procedurali promossi dalle parti, su cui non giova qui dilungarsi oltre.
B. Esaurito lo scambio delle memorie scritte, il 20 giugno 2022 si è tenuto il dibattimento dove, confermate le rispettive richieste e allegazioni, le parti hanno notificato i propri mezzi di prova.
Con ordinanza dell’11 luglio 2022 il Pretore ha deciso sulle prove. Egli ha, tra l’altro, ordinato l’edizione dalla convenuta degli estratti dei conti bancari e/o postali - inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione - a lei intestati. Il reclamo 18 agosto 2022 di CO 1 contro la predetta decisione è stato respinto da questa Camera con decisione 23 febbraio 2023.
Con ordinanza del 26 aprile 2023 il Pretore ha quindi assegnato un termine alla convenuta per produrre la documentazione in oggetto. Decorso infruttuoso il termine, su richiesta dell’attore, con ordinanza del 6 ottobre 2023 il Pretore ha assegnato agli istituti di credito interessati un termine per produrre la documentazione. Il reclamo 17 ottobre 2023 di CO 1 contro la predetta ordinanza è stato respinto da questa Camera con decisione 8 gennaio 2024.
I documenti sono in seguito stati prodotti.
C. Con istanza 21 maggio 2024 RE 1 ha chiesto l’assunzione di nuove prove, e meglio l’edizione dalla banca __________ della fiche contabile bancaria per tutti i prelevamenti a contanti da lui evidenziati nello scritto 16 aprile 2024, e dalla moglie l’edizione dei documenti giustificativi relativi al credito da lei vantato nei confronti della società immobiliare __________ Sagl.
Con decisione 28 giugno 2024 il Pretore ha respinto l’istanza.
D. Con reclamo 8 luglio 2024 RE 1 chiede la riforma della decisione 28 giugno 2024 nel senso di ammettere l’istanza di assunzione di nuove prove “oltre ad eventuali nuove misure che questa corte riterrà opportune per evitare ulteriori dispersioni del patrimonio conteso”.
La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC) che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.
Il giudizio impugnato è pervenuto al reclamante il 1° luglio 2024. Il reclamo rimesso alla posta l’8 luglio 2024 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.
Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).
L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).
Il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente.
In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame va quindi dichiarato inammissibile.
Che, comunque sia, le censure sollevate dal reclamante non sono tali da rendere verosimile né un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. La domanda di adozione di “eventuali nuove misure che questa corte riterrà opportune per evitare ulteriori dispersioni del patrimonio conteso” esula poi chiaramente dalle competenze di questa Camera.
Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare tenuto conto del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in concreto in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.
Il reclamo, manifestamente inammissibile e che non pone in discussione questioni di principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 luglio 2024 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.
Notificazione (unitamente al reclamo 8 luglio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15’000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30’000.– negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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