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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.75
Data decisione, Autorità: 27.11.2024, IIICC
Titolo: Petizione inammissibile per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio. Presupposto processuale. Decisione finale: appello o reclamo in funzione del valore litigioso.
Incarto n. 13.2024.75 13.2024.76
Lugano 27 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2024.32 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 31 agosto 2024 da
AP 1
contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. da RA 1
e ora sull’appello 21 novembre 2024 di AP 1 contro la decisione di inammissibilità 23 ottobre 2024 del Pretore;
ritenuto
in fatto: A. __________, AO 2 e AO 3 hanno concesso in locazione a AP 1 un appartamento nello stabile di loro proprietà in via __________ a __________. ll canone di locazione è stato stabilito in fr. 500.- mensili, oltre a fr. 100.- per le spese accessorie.
La conduttrice essendo in mora con il pagamento del canone, i locatori ne hanno chiesto lo sfratto. Con sentenza del 15 febbraio 2024 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato a AP 1 di liberare immediatamente l’appartamento in questione. Con reclamo 1° marzo 2024 AP 1 è insorta contro la predetta sentenza. Il 12 marzo 2024 la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR) ha respinto la richiesta di concedere effetto sospensivo al reclamo ritenendo che ad un esame sommario la sentenza impugnata non poteva dirsi errata. Con decisione 26 marzo 2024 la CCR, preso atto che la reclamante aveva lasciato l’ente locato, ha stralciato il reclamo perché diventato senza interesse.
B. Con petizione 31 agosto 2024 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1, AO 2 e AO 3 al pagamento dell’importo di fr. 8'140.- e di “annullare la diffida di pagamento del 28 maggio 2024, del conguaglio spese 2023 e della fattura cambio cilindro del 2 maggio 2024”. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e la designazione di un avvocato d’ufficio.
C. Con decisione 3 settembre 2024 il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio rilevando, tra l’altro, che le pretese dell’attrice di complessivi fr. 9'411.90 erano “già di primo acchito infondate per almeno fr. 8'987.57”. Egli ha inoltre assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per versare fr. 200.- quale anticipo delle spese giudiziarie.
Con reclamo 13 settembre 2024 AP 1 ha chiesto che, previa concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, la decisione impugnata sia annullata e che “alla ricorrente è concessa la gratuità della procedura e il diritto a un giudizio e per l’effetto disporre alla Pretura di Bellinzona l’esame della causa senza l’anticipo delle spese”.
La richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta con decisione 17 settembre 2024 perché il reclamo appariva privo di possibilità di esito favorevole.
Con ordinanza 9 ottobre 2024 il Pretore ha quindi assegnato a AP 1 un ultimo termine di 10 giorni per versare l’anticipo delle spese processuali.
Il reclamo 13 settembre 2024 è poi stato respinto da questa Camera con sentenza 28 ottobre 2024.
D. Con decisione 23 ottobre 2024 il Pretore, constatato il mancato versamento dell’anticipo, ha dichiarato inammissibile la petizione e posto le spese di fr. 100.- a carico dell’attrice.
E. Con appello 21 novembre 2024 AP 1 chiede che, previa concessione dell’effetto sospensivo, la decisione impugnata sia annullata e di “concedere alla ricorrente la gratuità della procedura e il diritto ad un giudizio e per l’effetto disporre alla Pretura di Mendrisio-Sud l’esame della causa senza l’anticipo delle spese”.
L’appello non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il versamento dell’anticipo delle spese giudiziarie costituisce un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. f CPC), il cui mancato ossequio comporta un giudizio di irricevibilità da parte del giudice (art. 101 cpv. 3 CPC).
1.1 Una decisione pronunciata sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella fattispecie prevista dall’art. 103 CPC. Trattasi invece di una decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, impugnabile tramite appello o reclamo in funzione del valore litigioso (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., n. 2 ad art. 103; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed, n. 3a ad art. 101; Sterchi in: Berner Kommentar ZPO 2012, n. 10 ad art. 101 e n. 1 ad art. 103).
1.2 Considerato che il valore litigioso è di fr. 8’140.-, contro la sentenza del Pretore è dato unicamente il rimedio del reclamo (art. 308 cpv. 2 CPC), nel termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Vero è che il Pretore ha indicato erroneamente quale mezzo d’impugnazione l’appello. La questione a sapere se l’indicazione - errata - dell’appello quale mezzo d’impugnazione sia da considerare quale svista immediatamente riconoscibile - tanto da dover rimproverare a AP 1 la scelta di un rimedio giuridico errato - può restare aperta, perché, comunque, il gravame è destinato all’insuccesso.
La ricorrente rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto e un errato accertamento dei fatti nell’ambito della decisione 3 settembre 2024 con cui ha respinto la sua domanda di esonero dall’anticipo spese del 31 agosto 2024 (recte: gratuito patrocinio). In particolare laddove ha negato il presupposto della probabilità di esito favorevole della causa. Essa adduce che RA 1 ha fatto eseguire lo sfratto il 12 marzo 2024, malgrado che essa avesse impugnato la relativa decisione. Rileva che la sua richiesta di concedere effetto sospensivo al gravame è stata respinta dalla CCR il 12 marzo ma ricevuta dalle parti solo il giorno successivo. E da quel giorno essa aveva ancora 30 giorni di tempo per impugnare la decisione avanti il Tribunale federale. Di conseguenza la decisione pretorile non avrebbe potuto essere eseguita prima di una decisione del Tribunale federale, rispettivamente non prima della scadenza del termine di ricorso a quest’autorità, vale a dire non prima dell’11 aprile
L’agire dei locatori sarebbe quindi stato temerario e in malafede.
Il Pretore ha dichiarato inammissibile la causa perché, a dipendenza del mancato versamento dell’anticipo delle spese, faceva difetto un presupposto processuale. Con quest’argomentazione AP 1 non si confronta minimamente. Il gravame è quindi inammissibile già per carenza di motivazione.
In realtà AP 1 tenta di rimettere in discussione la decisione di diniego del gratuito patrocinio del Pretore. Se non che, quella decisione essa già l’aveva impugnata con il reclamo 13 settembre 2024, sollevando le medesime censure. Respinta la domanda di concedere effetto sospensivo al gravame perché sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la decisione del Pretore è stata confermata da questa Camera con sentenza 28 ottobre 2024.
Per quanto riguarda la domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda sede, la stessa va respinta, il gravame essendo manifestamente privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
Le spese processuali, fissate in fr. 200.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10 000.–) sono poste a carico della ricorrente. Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state chieste osservazioni alla controparte.
Vista la manifesta inammissibilità del gravame e ritenuto che la causa non pone questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’“appello” 21 novembre 2024 di AP 1 è respinto.
L’istanza di gratuito patrocinio è respinta.
Le spese processuali, fissate in fr. 200.–, sono poste a carico di AP 1.
Notificazione (unitamente all’“appello” 21 novembre 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 113, 117 LTF). Se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, è dato, nel medesimo termine, il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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