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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.73
Data decisione, Autorità: 22.11.2024, IIICC
Titolo: Reclamo in materia di anticipo delle spese processuali.
Incarto n. 13.2024.73
Lugano 22 novembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2024.939 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa da
RE 1
contro
CO 1 CO 2
e ora sul reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 contro l’ordinanza 25 ottobre 2024 del Pretore di Locarno-Campagna;
ritenuto
in fatto: A. __________, nata il __________, domiciliata ad __________, è deceduta a __________ il __________.
Il 14 giugno 2024 l’avv. __________ ha proceduto alla pubblicazione del testamento olografo della defunta avanti il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna. In seguito, su istanza 26 agosto 2024 dell’avv. __________, il Pretore ha emesso il certificato ereditario, indicando quali eredi il marito della defunta CO 1 nonché i figli RE 1 e CO 2.
B. Con scritto 10 settembre 2024 in lingua tedesca, inviato per posta elettronica, RE 1 si è rivolta al Pretore ed ha formulato varie richieste - sulle quali non è qui il caso di soffermarsi - rilevando anche che il fratello CO 2 aveva rinunciato all’eredità mediante atto notarile.
Con ordinanza 13 settembre 2024 il Pretore ha assegnato a RE 1 un termine per presentare l’istanza in italiano e indicare in modo comprensibile quali fossero le sue richieste.
Ricevuta l’istanza 8 ottobre 2024 il Pretore, con ordinanza 25 ottobre 2024, ha assegnato a RE 1 un termine per munirsi di un patrocinatore. Ha quindi disposto la disgiunzione della domanda di modifica/annullamento del certificato ereditario dalle altre richieste. Con separata ordinanza di medesima data le ha quindi assegnato un termine per versare l’importo di fr. 400.- quale anticipo delle spese di causa.
C. Con reclamo 4 novembre 2024 RE 1 insorge contro la decisione sull’anticipo delle spese.
Il reclamo non è stato notificato alle parti.
Considerato
in diritto: 1. Le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria (art. 124 CPC), nel termine di 10 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 321 cpv. 2 CPC), rimedio con il quale possono essere censurati l’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC).
Nel caso concreto la richiesta d’anticipo è stata ricevuta dalla reclamante il 30 ottobre 2024 sicché il reclamo, pervenuto alla Pretura il 4 novembre 2024, è tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.
Pur non formulando domande precise, si capisce che la reclamante non vuole anticipare le spese di procedura. È quindi da entrare nel merito del gravame.
Giusta l’art. 98 CPC, il giudice può esigere che l’attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese processuali presumibili, nel qual caso impartisce un termine per la sua prestazione (art. 101 cpv. 1 CPC).
Il Pretore ha chiesto l’anticipo delle spese per la procedura a RE 1 che chiede di fatto la modifica/annullamento del certificato ereditario. Ciò che risulta conforme all’art. 98 CPC, né la reclamante sostiene il contrario. La reclamante adduce invero che l’indicazione del fratello quale erede nel certificato ereditario è dovuta alla mancata comunicazione della sua rinuncia all’eredità, omissione di cui essa non è responsabile. La questione non è però rilevante, ritenuto che è RE 1 ad aver postulato la rettifica sicché è lei a dover anticipare le spese della procedura sulla cui attribuzione definitiva il Pretore deciderà nella decisione finale. È poi da considerare che sulla scorta degli atti non è possibile determinare a chi sia eventualmente imputabile l’omessa notifica dell’esistenza di un atto di rinuncia ereditaria: il certificato ereditario è stato richiesto dall’avv. __________ e nulla permette di ipotizzare ch’egli conoscesse l’esistenza dell’atto notarile di rinuncia ereditaria steso dal notaio germanico. Neppure risultano dagli atti elementi per stabilire se i tre eredi siano stati informati del rilascio del certificato ereditario prima che lo stesso fosse rilasciato dal Pretore.
Gli argomenti sollevati dalla reclamante non sono quindi atti a far apparire la decisione impugnata frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti o di un’applicazione errata del diritto. Il reclamo deve quindi essere respinto.
Le spese processuali andrebbero poste a carico della reclamante, soccombente. Eccezionalmente si rinuncia tuttavia a prelevare spese.
Non trattandosi di questioni di principio, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 4 novembre 2024 di RE 1 è respinto.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30'000.- franchi (fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione); quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). In caso di ricorso la parte ricorrente dovrà indicare il valore litigioso per motivare l’ammissibilità del rimedio di diritto.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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