AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.81
Data decisione, Autorità: 31.03.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00081 DP 46/95 cm
Lugano 31 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 17 gennaio 1995, no. 289, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 16 settembre 1991 con cui il municipio di __________ lo destituisce con effetto immediato dalla carica di agente di polizia;
viste le risposte:
17 febbraio 1995 del Consiglio di Stato;
21 febbraio 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel maggio 1990 __________ è stato assunto dal Comune di __________ in qualità di agente di polizia;
che il 1. febbraio 1994 il Procuratore Pubblico ha ordinato l'arresto del ricorrente per titolo di lesioni semplici (sub. vie di fatto), sequestro di persona (sub. coazione) falsità in documenti, ripetuto danneggiamento, ripetute minacce, coazione, disobbedienza a decisioni dell'autorità, violazione di domicilio; lo stesso giorno il ricorrente è stato ricoverato presso l'ONC dove è rimasto in stato di detenzione sino al 1. marzo seguente;
che i reati ipotizzati dal magistrato a carico dell'insorgente erano da ricollegare ad una violenta lite che lo stesso aveva avuto con la sua convivente il 20 dicembre precedente;
che in seguito all'arresto il 7 febbraio 1994 il municipio di __________ ha sospeso l'agente __________ dalla carica; il 25 di quello stesso mese l'autorità comunale ha inoltre avviato un'inchiesta amministrativa a suo carico;
che nell'ambito del procedimento penale il ricorrente è stato sottoposto a perizia psichiatrica; il perito ha ritenuto probabile che il ricorrente "abbia commesso gli atti in questione in uno stato psichico in cui la capacità di valutare la gravità di quanto commetteva, sia la capacità di comportarsi secondo quanto rimaneva della sua capacità di valutazione, fossero ridotte in modo almeno medio, si che si può ritenere che egli abbia commesso gli atti illeciti in stato di mediamente scemata responsabilità";
che il perito ha inoltre ritenuto che il ricorrente fosse dotato di un'intelligenza normale, limitata da un carattere difficile; l'ha inoltre giudicato "a volte rigido, ripetitivo, incapace di adattarsi e di affrontare le situazioni difficili"; ha per finire rilevato che "sul piano emotivo dimostra una carica aggressiva importante; sa guidarsi bene nelle circostanze ordinarie della vita, altrimenti diventa impulsivo, in particolare quando si sente angosciato e trattato ingiustamente; pur non mettendo di per sé in grave pericolo la sicurezza pubblica, è possibile di ricadute";
che con decreto d'accusa 5 luglio 1994 il PP sottocenerino ha condannato il ricorrente a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, per:
· falsità in documenti
per aver formato un documento falso, falsificando la firma della convivente __________, al fine di richiedere senza autorizzazione alcuna da parte della convivente, la distinta PTT delle telefonate effettuate dall'apparecchio a loro intestato;
· coazione,
per avere minacciato la convivente __________ con un coltello da cucina, intralciandone la libertà, obbligandola, usando violenza, a restare ferma e seduta sul divano impedendole nel contempo di rispondere al telefono;
· ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per non avere ottemperato alla decisione 13.12.93 del Pretore di Mendrisio Nord, di non accedere al mappale no. __________ RF di __________, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CPS;
che il 12 settembre 1994 il ricorrente è stato sentito dal direttore del servizio del personale della città di __________ nell'ambito dell'inchiesta amministrativa aperta a suo carico; di fronte alla prospettiva di perdere il posto, l'insorgente si è limitato a rilevare che i reati per i quali era stato condannato non erano in relazione con il rapporto di lavoro;
che con decisione 16 settembre 1994 il municipio di __________ ha licenziato l'agente __________ con effetto immediato;
che con giudizio 17 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________; disattese le eccezioni di natura procedurale sollevate dall'insorgente con riferimento alle modalità di conduzione dell'inchiesta amministrativa, il Governo ha ritenuto che gli addebiti mossigli giustificassero la resiliazione del rapporto d'impiego;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare;
anche in questa sede il ricorrente contesta le modalità di conduzione dell'inchiesta aperta a suo carico e censura l'adeguatezza della misura disciplinare adottata nei suoi confronti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 134 cpv. 6 LOC, 43 e 46 PAmm; il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); nemmeno il ricorrente postula invero l'assunzione di prove;
che giusta gli art. 134 LOC e 34 ROD di __________, la violazione dei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio, con l'ammonimento (lett. a), la multa sino a fr. 500.-- (lett. b), il collocamento temporaneo in situazione provvisoria (lett. c), il trasferimento ad altra funzione (lett. d), la sospensione dall'impiego per un periodo massimo di tre mesi (lett. e) od il licenziamento (lett. f);
che l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un'inchiesta (art. 134 cpv. 2 LOC) nella quale il dipendente ha diritto di giustificarsi e di farsi assistere (art. 134 cp. 3 LOC); analoghe garanzie sono previste dall'art. 35 ROD di __________;
che l'art. 28 cpv. 2 ROD di __________ impone ai dipendenti, quale dovere di servizio, "di adempiere al proprio dovere con zelo e diligenza ed astenersi da ogni atto che sia di pregiudizio al buon nome dell'amministrazione"; l'art. 31 lett. c e d ROD vieta inoltre al dipendente di tenere una condotta riprovevole anche fuori servizio ed in genere di agire contro l'interesse pubblico o del comune;
che, in concreto, l'inchiesta disciplinare condotta dal municipio a carico del ricorrente è consistita nell'acquisizione agli atti delle risultanze del procedimento penale e nella concessione della facoltà di addurre le proprie giustificazioni;
che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, nelle succinte modalità di conduzione dell'inchiesta non è ravvisabile alcuna violazione delle garanzie di difesa che gli art. 134 cpv. 2 e 3 LOC e 35 ROD offrono ai dipendenti comunali oggetto di procedimenti disciplinari;
che la natura, l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta avviata a suo carico erano in effetti perfettamente noti all'insorgente; nemmeno davanti a quest'istanza l'insorgente pretende invero di aver ignorato che la violazione dei doveri di servizio rimproveratagli dall'autorità comunale coincideva con il comportamento da lui tenuto fuori servizio, per il quale era stato chiamato a rispondere in sede penale;
che il ricorrente, peraltro, non sostanzia ulteriormente le generiche censure di violazione dei suoi diritti di difesa sollevate davanti alle istanze di ricorso; non pretende in particolare di essere stato limitato nella produzione di prove; tanto meno rimprovera all'autorità comunale di aver accertato i fatti in modo incompleto o erroneo; né potrebbe sollevare con successo obiezioni a tal proposito, stante che la fattispecie rilevante dal profilo disciplinare si identifica sostanzialmente con quella posta a fondamento della condanna penale;
che le violazioni procedurali lamentate dal ricorrente, quand'anche sussistessero effettivamente, sarebbero comunque sanate in sede di ricorso, dove gli erano date ampie possibilità di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa;
che rimosse le eccezioni d'ordine sollevate dal ricorrente, resta da esaminare il fondamento dell'impugnativa, stabilendo in particolare se i reati per i quali è stato condannato integrino gli estremi di una violazione dei doveri di servizio e se il licenziamento configuri una sanzione adeguatamente commisurata alla gravità della trasgressione;
che i reati commessi dal ricorrente costituiscono a non averne dubbio una violazione del divieto di tenere una condotta riprovevole sancito dall'art. 35 lett. c ROD: divieto che non è limitato al tempo di servizio, ma si estende anche al tempo libero; tali reati sono invero atti a pregiudicare in modo irreparabile la fiducia riposta dai cittadini nei funzionari dell'amministrazione (cfr. Hinterberger, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, St. Galler Beiträge zum öffentlichen Recht, 1986, pag. 245 seg.); lo stesso ricorrente riconosce che "queste violazioni possono creare delle difficoltà nell'espletamento della propria attività quale agente di polizia";
che accertato come i reati commessi dall'insorgente violino il dovere di servizio sancito dall'art 35 lett. c ROD, resta da verificare se il provvedimento in contestazione sia conforme al principio di proporzionalità;
che le sanzioni disciplinari servono a ristabilire all'interno della pubblica amministrazione l'ordine perturbato da comportamenti lesivi dei doveri di servizio assunti dal singolo dipendente (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkert der Beamten, Bern 1985, pag. 22 seg.);
che le sanzioni disciplinari devono essere adeguatamente ragguagliate alla gravità dell'infrazione, al grado di colpa del dipendente ed alle esigenze dell'amministrazione (Bellwald, op. cit, pag. 168 seg.);
che la destituzione (licenziamento) è la sanzione disciplinare più incisiva, in quanto volta ad espellere il dipendente dalla pubblica amministrazione; tale sanzione presuppone un comportamento trasgressivo inconciliabile con la funzione del dipendente; la violazione dei doveri di servizio rimproverata al dipendente deve in particolare apparire di gravità tale da rendere ragionevolmente inesigibile la continuazione del rapporto d'impiego da parte dell'amministrazione;
che, in concreto la gravità dei reati commessi dall'insorgente è tale da escludere che si possa ragionevolmente pretendere dal comune di __________ di mantenerlo ulteriormente al suo servizio; il fatto che siano stati commessi in stato di scemata responsabilità, all'infuori del servizio, non permette ancora di rimproverare al municipio di aver abusato del potere discrezionale che la legge gli riserva in ordine all'individuazione del provvedimento più adeguato alla gravità dell'infrazione; lo esclude peraltro anche la funzione ricoperta dal ricorrente;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando la decisione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 134 LOC; 31, 34, 35 ROD; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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