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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 13.2024.52
Data decisione, Autorità: 09.09.2024, IIICC
Ricorso: TF, 5A_697/2024, 25.10.2024
Titolo: Il reclamante deve spiegare il suo interesse degno di protezione a contestare il termine assegnato alla controparte per pagare l'anticipo delle spese processuali.
Incarto n. 13.2024.52
Lugano 9 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
cancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2024.11 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 16 luglio 2024 da
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
RE 1 RE 2
ritenuto
in fatto: che con petizione 16 luglio 2024 CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto, tra l’altro, lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta __________;
che con ordinanza 17 luglio 2024 il Pretore ha assegnato a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- a valere quale anticipo delle spese giudiziarie;
che con separati atti 31 luglio 2024, RE 1 e RE 2 hanno inoltrato un “reclamo contro la decisione sulle spese processuali”;
considerato
in diritto: che entrambe le reclamanti impugnano la medesima ordinanza del Pretore, con separati reclami dal contenuto sostanzialmente identico, sicché appare giustificato evadere i due reclami con una decisione unica;
che le decisioni in materia di anticipazione delle spese sono impugnabili mediante reclamo (art. 103 CPC), da proporre, trattandosi di disposizioni di natura ordinatoria, alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. c cifra 1 LOG);
che giusta l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere scritto e motivato. Esso deve contenere, tra l’altro, precise domande di causa;
che nel caso concreto le reclamanti si limitano a sostenere che non vogliono assumersi spese giudiziarie, ma non formulano domande precise;
che, per quanto dato di capire dal loro scritto - di difficile comprensione a causa della scarsa qualità della traduzione in lingua italiana - esse si oppongono al pagamento di spese processuali, ma per il resto non motivano in qualche modo il gravame, segnatamente non spiegano per quale motivo la decisione del Pretore sarebbe errata, sicché il reclamo è già per questo inammissibile;
che il reclamo è inammissibile anche per un altro motivo;
che il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che con la decisione impugnata il Pretore ha assegnato “agli attori CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 un termine di 20 giorni per versare l’importo di fr. 50'000.- quale anticipo delle presumibili spese processuali”;
che le reclamanti non spiegano quale potrebbe essere il loro interesse a impugnare la decisione in oggetto, con la quale il Pretore assegna un termine alla controparte, né siffatto interesse pare evidente;
che, di conseguenza, mancando il presupposto processuale dell’interesse degno di protezione delle reclamanti, presupposto che dev’essere esaminato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e art. 60 CPC), il gravame è inammissibile;
che, comunque sia, nella misura in cui le reclamanti desiderano evitare la continuazione del procedimento e trovare un accordo con la controparte, esse hanno da rivolgere le loro richieste al Pretore;
che gli oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico delle reclamanti ma, data la particolarità del caso in esame e tenuto conto che esse non sono patrocinate, questa volta eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;
che il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 31 luglio 2024 di RE 1 è inammissibile.
Il reclamo 31 luglio 2024 di RE 2 è inammissibile.
Non si prelevano spese processuali.
Notificazione (unitamente ai reclami 31 luglio 2024 alla controparte):
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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