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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2024.213
Data decisione, Autorità: 18.09.2024, TRAM
Titolo: Iscrizione all'albo - requisiti personali
Incarto n. 52.2024.213
Lugano 18 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 23 maggio 2024 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) ha negato alla P__________ SA l'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 marzo 2024 la ditta P__________ SA, __________, ha chiesto l'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione indicando l'ing. RI 1 come responsabile tecnico.
B. Dopo aver emesso un preavviso negativo, con decisione del 22 aprile 2024 la Commissione di vigilanza della LEPICOSC (CV-LEPICOSC) ha respinto la domanda di iscrizione per mancanza di uno dei requisiti personali necessari. Essa ha rilevato nello specifico che l'ing. RI 1 era stato (ed è tuttora) presidente e responsabile tecnico per l'impresa di costruzione C__________ SA (ora in liquidazione), società di cui è stato dichiarato il fallimento il 27 novembre 2023, motivo per cui la condizione di cui all'art. 5a lett. d LEPICOSC non risultava adempiuta.
C. Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con contestuale iscrizione della P__________ SA all'albo delle imprese di costruzione. Dei motivi posti a fondamento del gravame si dirà, ove necessario, in seguito.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPICOSC con argomenti che verranno eventualmente ripresi nei seguenti considerandi.
E. RI 1 non ha presentato osservazioni di replica.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17a LEPICOSC) e la tempestività del gravame (art. art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) sono certe. Per quanto attiene alla legittimazione attiva (art. 65 LPAmm), chiudendo un quesito più volte lasciato aperto in passato, si deve considerare che, benché destinataria della decisione impugnata sia di fatto l'impresa di costruzione, la potestà ricorsuale deve essere riconosciuta anche al responsabile tecnico proposto con l'istanza. Un rifiuto di iscrizione all'albo della ditta per mancato adempimento dei requisiti personali e/o professionali da parte del suo responsabile tecnico, infatti, è all'evidenza un provvedimento che tocca da vicino anche la situazione personale di quest'ultimo nell'esercizio della sua professione, al quale vengono poste delle importanti restrizioni. Egli pertanto appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui posizione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permette di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività ed è portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca, segnatamente l'impossibilità di fungere da responsabile tecnico, e che l'impugnativa tende a rimuovere, atteso d'altronde che anche un interesse di mero fatto è sufficiente (al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2). Chiarito questo aspetto, il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Giusta l'art. 3a cpv. 1 e 2 LEPICOSC, hanno diritto di essere iscritte all'albo le imprese di costruzione nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 5 e 5a della legge. In particolare, per quanto qui più interessa, l'art. 5a LEPICOSC dispone che i titolari dei requisiti di cui all’art. 5 LEPICOSC devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali: (a) avere l’esercizio dei diritti civili; (b) non aver subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale; (c) godere di ottima reputazione; (d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stato, negli ultimi 5 anni, dichiarato in fallimento; (e) non essere stati oggetto, negli ultimi 5 anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione ad esercitare la professione da parte delle competenti autorità di un altro Cantone o Stato.
3.1. Il ricorrente contesta il rifiuto della CV-LEPICOSC di iscrivere la P__________ SA nell'albo delle imprese di costruzione. Eccepisce di non avere responsabilità nel fallimento della C__________ SA, società da anni riconducibile alla sua famiglia e di cui egli si è occupato (rispettivamente dovuto occupare) solo nell'ultimo periodo per tentare di risanarne la difficile situazione finanziaria; tentativo tuttavia fallito senza sua colpa. Afferma che la sua situazione sia del tutto particolare e che non si giustifichi in specie di impedirgli di fungere da responsabile tecnico della sua nuova società.
3.2. Nel caso in esame è necessario anzitutto rilevare che la CV-LEPICOSC non ha negato l'iscrizione all'albo della P__________ SA a causa dell'esposizione debitoria del ricorrente, nei confronti del quale d'altronde - come emerge dalla documentazione versata agli atti - non risulta nessun debito accertato. Il diniego è invece da ricondurre al fallimento, intervenuto nel 2023, della società C__________ SA di cui l'insorgente è diventato dal 2022 responsabile tecnico e presidente, soggetto giuridico che non si confonde però con il ricorrente, né con P__________ SA. La LEPICOSC d'altronde prevede che per le società i requisiti professionali e personali siano ossequiati da un titolare o dirigente effettivo che funga da responsabile tecnico (art. 3 cpv. 1 e 2 LEPICOSC), ovvero quella figura destinata a condurre concretamente l'attività professionale e chiamata a garantire l'esercizio corretto della stessa. Le condizioni di solvibilità previste dall’art. 5a lett. d LEPICOSC si trovano d'altra parte anche in altri regimi autorizzativi di livello sia federale sia cantonale (avvocati, notai e fiduciari) e riflettono la volontà del legislatore di assicurare che tali professionisti siano persone degne della massima fiducia da tutti i punti di vista, rispettivamente che l'esistenza di problemi d'ordine finanziario non rischi di mettere in pericolo l'esercizio irreprensibile dell'attività lavorativa. Ora, il ricorrente non ha delle esecuzioni in corso a suo carico, non è gravato da attestati di carenza beni e non è mai stato dichiarato fallito. Inoltre i debitori della C__________ SA rimasti insoddisfatti a causa del suo fallimento non potranno all'evidenza rivalersi direttamente su di lui. Egli non si trova in una situazione economica difficile, né vi sono indizi di insolvibilità; il solo fatto che egli sia stato (rispettivamente sia ancora fino alla radiazione dal registro di commercio) il dirigente di una società anonima dichiarata fallita non è ancora sufficiente per concludere che egli non adempia la condizione personale di cui all’art. 5a lett. d LEPICOSC e, di conseguenza, per negare l'iscrizione all'albo alla P__________ SA con il ricorrente quale responsabile tecnico. Accertato dunque che l'insorgente dispone di un titolo di studio idoneo giusta l'art. 5 LEPICOSC e che adempie pure i requisiti personali di cui all'art. 5a LEPICOSC, egli può fungere da responsabile tecnico per l'iscrizione all'albo della P__________ SA quale impresa di costruzione. Ne consegue dunque che la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto deve essere retrocesso all'autorità di prime cure affinché rilasci il permesso richiesto.
3.3. A titolo abbondanziale si osserva che quandanche il ricorrente non avesse soddisfatto la predetta condizione di solvibilità, ci si sarebbe ancora dovuti chiedere se l'imposizione di una simile esigenza per il rilascio del permesso di polizia in parola sia sorretta da sufficienti interessi pubblici e rispettosa del principio della proporzionalità, questione invero per nulla scontata in specie (cfr. al riguardo STA 52.2005.393 del 10 luglio 2006 consid. 3) ma sulla quale, dato l'esito del ricorso, non è necessario chinarsi ora.
4.2. Dato l'esito non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm) e non si assegnano ripetibili al ricorrente, non avendone fatto richiesta e non essendo patrocinato da un legale (art. 49 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
Di conseguenza:
1.1. la decisione del 23 maggio 2024 della CV-LEPICOSC è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Non si preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 1'200.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
La presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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